L’overbooking
consiste nella vendita di prenotazioni o di biglietti in numero superiore a
quelli realmente disponibili sull’aereo.
Questo serve alle compagnie aeree per tutelarsi dall’eventualità di non esaurire tutti i posti disponibili, a causa di rinunce da parte di alcuni passeggeri. In compenso, però, è spesso fonte di disagi per i passeggeri, poiché le compagnie non di rado abusano di questa pratica, vendendo un numero di biglietti esageratamente in sovrannumero (fino al 30% in più dei posti disponibili). In questo modo alcuni passeggeri, giunti in aeroporto in orario e con regolare prenotazione, si vedono negato l’imbarco, essendo ormai l’aereo “tutto esaurito”.
Il nuovo regolamento europeo (regolamento CE n.261/04)in vigore dal 17-2-2005 introduce nuovi diritti per i passeggeri e obblighi per le compagnie aere che in caso di overbooking o di cancellazione del volo, o di ritardo di almeno 2 ore, devono fornire direttamente al passeggero un avviso scritto con le regole in materia di assistenza e di compensazione pecuniaria previste dal regolamento europeo.
Il nuovo regolamento riguarda sia i voli di linea sia i voli charter. Più precisamente tale regolamento si applica a qualunque vettore aereo (comunitario e non) in partenza da uno Stato membro dell’Unione Europea e a qualunque vettore comunitario che effettui un volo verso uno Stato membro dell’UE. Il passeggero, per poter godere della tutela prevista dal suddetto regolamento, deve essere in possesso di prenotazione del volo confermata e deve essersi presentato all’accettazione all’ora indicata per iscritto dal vettore aereo.
La compagnia aerea deve cercare un accordo con altri passeggeri che eventualmente fossero disposti a cedere il loro posto a chi dovrebbe rimanere “a terra”. Se lo scambio non è realizzabile, il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro 7 giorni) e un volo alternativo, non appena possibile, o in altra data di suo gradimento. Inoltre, ha diritto a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti, oltreché all’effettuazione di 2 telefonate o fax o e-mail gratuitamente.
Compensazione pecuniaria. Oltre all’assistenza la compagnia deve corrispondere i seguenti indennizzi per il negato imbarco: € 250 per voli inferiori a 1500 km, € 400 per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, € 600 per voli extra-UE superiori a 3500 km. Se il passeggero opta per un volo alternativo, la compensazione in denaro può essere ridotta
Gli stessi diritti spettano al passeggero se il volo è stato cancellato.
L’indennizzo non è dovuto qualora:
1) la compagnia riesca a dimostrare che la responsabilità della cancellazione non è sua, ma dovuta a circostanze eccezionali (onere della prova a carico della compagnia) o
2) il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno 2 settimane prima della partenza o
3) sia stata offerta al passeggero la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo a un orario vicino a quello originale.
In caso di sistemazione su un volo alternativo, se il posto è in una classe
superiore il passeggero non deve pagare alcun sovrapprezzo; se il posto è in una
classe inferiore, gli viene rimborsata (entro 7 giorni) una percentuale del
biglietto, diversa a seconda della lunghezza della tratta: 30% per viaggi fino a
1500 km, 50% per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte
comprese tra 1500 e 3500 km, 75% per le tratte extra-UE superiori a 3500
km.
Precisiamo, innanzitutto,
che la Commissione europea considera un volo non puntuale quando il suo ritardo
è uguale o superiore a 15 minuti.
L'art. 942 del codice della navigazione fissa la responsabilità della compagnia per l'inadempimento della prestazione (esecuzione del trasporto) e per il ritardo; la compagnia non viene ritenuta responsabile, quando riesce a provare che essa stessa e i suoi dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno, secondo l’ordinaria diligenza. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la diligenza che si richiede ad una compagnia aerea supera il concetto di ordinaria diligenza, poiché quest’ultima, in quanto contraente qualificato, deve essere consapevole dei rischi connessi alla sua attività e deve pertanto mettere in atto misure “professionalmente” adeguate a prevenire ed evitare tali rischi. Anche la Convenzione di Varsavia, che disciplina il trasporto aereo internazionale, riconosce la responsabilità della compagnia aerea per il danno derivante da ritardo.
Il recente regolamento CE n.261/04) prevede che, in caso di ritardo superiore alle 2 ore, la compagnia aerea debba fornire al passeggero eventuali pasti e pernottamenti, oltre alla possibilità di effettuare gratuitamente 2 telefonate o fax o e-mail ad alcune condizioni.
In particolare, se il ritardo è pari a: 2 o più ore per le tratte fino a 1500 km, 3 o più ore per le tratte intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, 4 o più ore per le tratte extra-UE superiori a 3500 km. Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero che non intenda più effettuare il volo può chiedere il rimborso del biglietto.
Non è prevista,
invece, alcuna compensazione monetaria automatica.
Naturalmente il
passeggero ha diritto a chiedere i danni eventualmente subiti. Il risarcimento
potrà essere richiesto con raccomandata A/R alla compagnia aerea ed
eventualmente poi anche in sede giudiziale dinnanzi al giudice di pace (fino a
un valore di 2582,28 €; fino a 516,46 € anche senza assistenza di un
avvocato).
Innanzitutto il viaggiatore
deve recarsi subito presso l'ufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti)
presente all'aeroporto, per denunciare lo smarrimento o il danneggiamento del
bagaglio; dovrà presentare il biglietto aereo, la ricevuta bagaglio e gli verrà
fatto compilare un apposito modulo.
Occorre ricordare che il codice della navigazione e la convenzione di Varsavia-L'Aia prevedono tempi di denuncia e limiti risarcitori diversi a seconda che si tratti di voli nazionali o di voli internazionali.
Per voli nazionali: in caso di perdita o danneggiamento del bagaglio deve essere presentato reclamo per iscritto alla compagnia aerea entro 3 giorni dall'arrivo all'aeroporto di destinazione, mentre in caso di ritardo nella consegna, il reclamo per iscritto va presentato entro 14 giorni dalla data di riconsegna.
Per voli internazionali: in caso di perdita o danneggiamento il reclamo per iscritto deve essere consegnato entro 7 giorni dall'arrivo all'aeroporto di destinazione; in caso di ritardo nella consegna, invece, entro 21 giorni dal ricevimento del bagaglio.
Per quanto riguarda il risarcimento:
In entrambi i casi (voli nazionali e voli internazionali) è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta "dichiarazione di valore", da effettuarsi al momento del check-in, che consente di elevare il limite di responsabilità della compagnia (a 387,34 euro per bagaglio registrato), previo pagamento di un'apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero: tale dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli da richiedersi agli addetti al check-in.
Ricordiamo di prestare attenzione ai regolamenti delle varie compagnie (reperibili presso gli aeroporti) o comunque di leggere attentamente quanto riportato sul biglietto: infatti alcune compagnie non si assumono responsabilità per articoli fragili o deperibili (clausola limitativa della responsabilità del professionista e quindi potenzialmente vessatoria); altre indicano espressamente quali articoli non vengono accettati come bagaglio registrato: ad esempio l'Alitalia non accetta "oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti commerciali o d'ufficio, campionari, passaporti ed altri documenti di identità".