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15/09/2011 Disdire la polizza rc auto

Se vuoi disdire la tua polizza Rc auto la nostra lettera tipo ti aiuta a capire come fare.

15/09/2011 Se la compagnia non invia l'attestato di rischio

La compagnia deve inviare almeno 30 giorni prima della scadenza una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto, le eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center. Unitamente a questa comunicazione l’impresa deve anche inviare l’attestato di rischio dell’assicurato.
Ecco come contestare la mancata comunicazione.

15/09/2011 Reclamo per ritardo nel risarcimento

Per effetturare un reclamo la prima cosa da fare è rivolgersi all’apposito ufficio della compagnia: potete trovare i suoi riferimenti sulla nota informativa consegnatavi dall’assicurazione oppure sul sito dell’Isvap nella sezione “Informazioni per il consumatore – reclami” dove sono elencati gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici reclami delle compagnie assicurative. 
Il reclamo può essere inoltrato via posta, telefax o e-mail.
La compagnia è tenuta a gestire il reclamo, rivalutare la posizione e fornire un motivato riscontro entro un massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto. Ecco come inoltrare un reclamo.

15/09/2011 Reclamo all'Isvap per ritardo nel risarcimento

Se dopo aver interpellato l’ufficio reclami della società e nel caso il dovuto riscontro non fosse fornito o la risposta fosse insoddisfacente, ci si deve rivolgere all’ISVAP presso il Servizio Tutela degli Utenti.
Alla segnalazione va allegata la documentazione relativa al reclamo e l’eventuale risposta della compagnia assicurativa.
Nel corso dell’istruttoria l’ISVAP può richiedere alla compagnia ulteriori elementi che devono essere forniti entro 30 giorni. Si ricorda che l’ISVAP non ha le competenze per stabilire la quantificazione dei danni e la responsabilità a seguito di sinitri: per questi casi, infatti, la competenza è dell’autorità giudiziaria. In sostanza l’ISVAP fornisce un parere sull’interpretazione delle norme, mentre non interviene nel contenuto specifico dei ricorsi.

15/09/2011 Richiesta di risarcimento danni: indennizzo diretto

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI: INDENNIZZO DIRETTO

La procedura d'indennizzo diretto si applica in presenza di uno scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana e regolarmente assicurati.
Con questa procedura sono risarcibili: i danni al veicolo e gli eventuali danni legati al suo utilizzo (per esempio, fermo tecnico, traino…); le lesioni di lieve entità subite del conducente (fino al 9% di invalidità); i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia di assicurazione deve fare l'offerta:

  1. entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;
  2. entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di modulo blu con doppia firma;
  3. entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente.
Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non riceve i dati mancanti.

15/09/2011 Interruzione della prescrizione

Dopo una denuncia di sinistro e richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza d’assicurazione, qualunque essa sia (danni, vita, responsabilità civile) non restate mai inattivi nei confronti della compagnia per più di un anno (2 anni in caso di richiesta di risarcimento danni sinistro RC AUTO).

Prima dello scadere di questo termine mandate sempre una comunicazione scritta con raccomandata a/r in cui reiterate le vostre richieste e ciò fino a quando la pratica non è conclusa.

15/09/2011 Richiesta di risarcimento danni procedura ordinaria

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROCEDURA ORDINARIA

In tutti i casi in cui non si possa applicare la procedura d'indennizzo diretto, la richiesta di risarcimento danni va inviata alla compagnia del responsabile civile (cioè la compagnia che assicura l'altro o gli altri veicoli coinvolti nel sinistro) e al proprietario del veicolo.

15/09/2011 Modello n. 1: richiesta corretta assegnazione bonus/malus

MODELLO 1. RICHIESTA CORRETTA ASSEGNAZIONE BONUS/MALUS

La legge n. 4/2007 (il c.d. "Bersani bis") stabilisce che la compagnia, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Nel caso la compagnia non osservi tale disposizione contestategli la mancata osservanza della legge.

Se non avete nessun risposta fate reclamo all'ISVAP (vedi MODELLO N.6)

15/09/2011 Modello n. 2: richiesta di risarcimento danni da parte del trasportato

MODELLO N. 2: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DEL TRASPORTATO

Il terzo trasportato su di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, deve rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del veicolo su cui viaggiava (il vettore).

15/09/2011 Modello n. 3: richiesta di accesso ai documenti sul vostro sinistro

MODELLO 3: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI SUL VOSTRO SINISTRO

Il decreto ministeriale n. 74/2004 (ora art. 146 Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) ha disciplinato il diritto d'accesso ai documenti conservati dalle imprese assicurative, a conclusione dei procedimenti di contestazione, valutazione e liquidazioni dei sinistri. Può essere esercitato dal contraente, l'assicurato e il danneggiato solo a conclusione dei procedimenti vale a dire o quando la compagnia ha fatto l'offerta ritenuta insufficiente, ha rifiutato l'offerta o non ha fatto alcuna offerta nei termini di legge (30 o 60 giorni nel caso di danni a cose, a seconda che il modulo blu sia sottoscritto da entrambi o da un solo dei conducenti dei veicoli coinvolti, 90 giorni per danni a persone). L'accoglimento della richiesta va comunicato al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento.

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