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Banche, garanzie, pratiche commerciali scorrette: ti aiutiamo noi

1 aprile 2010
Banche, garanzie, pratiche commerciali scorrette: ti aiutiamo noi

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Nuove regole sugli assegni: il decreto antiriciclaggio

Dal 30-4-2008 sono entrate in vigore alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 21/11/2007 che ha recepito in Italia la direttiva 2005/60 dell'Unione Europea sull'antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Il provvedimento è stato modificato a giugno del 2008, perdendo alcune indicazioni previste dalla direttiva. In particolar modo il limite, prima fissato a 5000 euro, è di nuovo salito a 12500 euro.

Sono cambiate in modo sostanziale alcune regole riguardo alle modalità di emissione degli assegni e vaglia da parte di banche e poste, nonché riguardo alle modalità di utilizzazione da parte degli utenti.

Le banche e le poste devono rilasciare ai clienti i libretti di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari e i vaglia con prestampata la clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia e di moduli di assegni bancari in forma libera (senza clausola di non trasferibilità), pagando un'imposta di bollo pari a € 1,50 per ciascun modulo di assegno richiesto.

Gli assegni privi della clausola di non trasferibilità possono essere utilizzati solo per importi inferiori a € 12.500.

L'iniziale provvedimento prevedeva che in caso di girata, doveva essere sempre apposto il codice fiscale del girante, pena la nullità della girata. Ma anche questa disposizione è venuta a cadere a giugno 2008. Per cui oggi basta la firma del girante.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (gli assegni emessi con le formule come "mio proprio ", "a me stesso"), possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle poste, indipendentemente dall'importo.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a € 12.500, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non è più possibile emettere assegni e vaglia di valore pari o superiore a 12500 euro al portatore, cioè senza indicazione specifica del beneficiario.

Le violazioni della normativa, cioè l'emissione e/o l'accettazione di assegni non conformemente a quanto prescritto, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito a carico di chi lo emette e/o lo utilizza.

Nel caso in cui abbiate in mano dei moduli di assegni ritirati in banca prima dell'entrata in vigore della disposizione, potete utilizzarli rispettando le regole sopra elencate. Dunque se sono di importo inferiore a 12.500 euro possono essere anche trasferibili e non è necessario pagare l'imposta di bollo di 1,50 prevista per ogni nuovo modulo di assegno libero.


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