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Protestare con la banca

1 dicembre 2004

Protestare con la banca

Che cos'è l'ombudsman bancario?
L'ombudsman bancario, istituito nel 1993 per volontà dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) è un organismo collegiale composto da 5 membri che esprime giudizi sulle controversie insorte fra banche e clienti, il cui presidente è nominato dal Governatore della Banca d'Italia.

Ombudsman letteralmente significa "rappresentante dell'uomo" (dallo svedese, "ombud": rappresentante; "man": uomo), quindi, traslando, rappresentante del cittadino, rappresentante dei diritti del cittadino: nella fattispecie l'ombudsman bancario ha il compito di tutelare i diritti del cittadino nei suoi rapporti con le banche. In realtà l'Ombudsman bancario, per la sua origine e la sua composizione (i suoi componenti provengono in maggioranza dal mondo bancario), è un organo di parte, orientato a favore del sistema bancario più che dei consumatori.

In quali casi ci si può rivolgere all'ombudsman bancario?
All'ombudsman può rivolgersi chiunque per controversie con le banche. Può essere interpellato solo dopo aver presentato reclamo scritto all'ufficio reclami della banca senza aver ricevuto risposta, oppure se la banca non accoglie in tutto o in parte il reclamo oppure se non siete soddisfatti della risposta ricevuta. Le controversie devono riguardare questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro e non devono essere già state sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale.

Come si presenta il ricorso all'ombudsman?
Il ricorso deve essere presentato per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) (vedi lettera tipo) a:

Ombudsman bancario
via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma

Modulo per il ricorso all'ABF (guarda tra le risorse ) 

L'ombudsman deve decidere sul reclamo entro 90 giorni dalla ricezione del medesimo. La decisione dell'ombudsman è comunicata alle parti ed è vincolante solo per la banca.
Se la banca, riconosciuta responsabile dall'ombudsman, non ottempera a quanto deciso, l'ombudsman può imporgli un termine entro cui provvedere, decorso il quale può disporre la diffusione dell'inadempienza a mezzo stampa a spese della banca stessa.
Al consumatore resta comunque la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o a un collegio arbitrale.



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