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Vita privata e famiglia
Divorzio e separazione
Beni in comune, casa di famiglia, assegno di mantenimento. Quando il matrimonio va in fumo, diversi sono gli aspetti patrimoniali di cui tenere conto.
Assegno di mantenimento
Nel corso del procedimento di separazione il giudice può stabilire che un coniuige paghi un assegno di mantenimento all'altro, quando quest'ultimo non ha mezzi sufficienti per continuare a tenere un tenore di vita analogo a quello che condu-ceva (o che avrebbe potuto pretendere) durante la convivenza matrimoniale. L'assegno di mantenimento è dovuto sol-tanto se, al coniuge che ne fa richiesta, non sia stata addebitata la separazione.
Diverso è l'assegno di divorzio, che non ha lo scopo di garantire lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, ma è subordinato alla condizione che chi lo percepisce non abbia redditi adeguati.
Altra cosa ancora sono gli alimenti, che rappresentano un contributo minimo e indispensabile per consentire al coniuge la sopravvivenza. Non possono dunque ec-cedere lo stretto indispensabile. Ciascun coniuge è obbligato a prestare gli alimenti se l'altro versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso autonomamente e per ragioni obiettive. Se il coniuge beneficiario è in grado di lavorare, non ne ha però diritto.
Il provvedimento relativo all'assegno può essere modificato?
Se ricorrono giustificati motivi, ciascun coniuge può chiedere al giudice che le condizioni di separazione siano modifica-te. La modifica è possibile anche se l'assegno è stato stabilito di comune ac-cordo, con la separazione consensuale. C'è poi una sentenza della Cassazione che consente di ridurre l'assegno di manteni-mento nel caso in cui al coniuge che lo percepisce sia stata assegnata la casa.
Come si calcola l'entità dell'assegno di divorzio?
È indipendente dall'importo dell'assegno di mantenimento attribuito con la sentenza di separazione, dato che i presupposti sono diversi.
Per provare la propria situazione, i coniugi possono presentare all'udienza di compa-rizione la dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa ai redditi e al patrimonio. Se uno dei coniugi contesta i redditi dell'altro, il tribunale può disporre indagini avvalendosi anche della polizia tributaria.
Per fare la valutazione si tiene conto anche della durata del matrimonio.
La sentenza deve anche stabilire un crite-rio di adeguamento automatico dell'asse-gno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Cosa fare se il coniuge tenuto a versare l'assegno di divorzio non paga?
Dopo aver sollecitato il pagamento all'ex coniuge con lettera raccomandata con av-viso di ricevimento e non aver ricevuto il pagamento entro i successivi 30 giorni, il beneficiario può notificare la sentenza di divorzio a chi normalmente corrisponde somme di denaro all'ex coniuge (datore di lavoro, inquilino...). A questo punto si possono chiedere le somme direttamente a loro: se rifiutano, è possibile chiedere al giudice di adottare provvedimenti esecuti-vi nei loro confronti. Altro sistema per ottenere i pagamenti è rivolgersi al tribunale, per ottenere le nor-mali azioni esecutive per il recupero del credito; il tribunale può disporre il seque-stro dei beni del debitore e di metà dei suoi crediti per prestazioni lavorative.
È possibile ottenere il pagamento dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione?
Sì, al posto dell'assegno mensile è possibi-le stabilire il pagamento di una somma globale per la liquidazione del rapporto, ma i coniugi devono essere d'accordo e il Tribunale deve giudicare giusta la liquida-zione. Attenzione però; una volta accettata questa soluzione, non si potrà avanzare più nessuna altra richiesta di contenuto eco-nomico.
Se il coniuge che percepisce l'assegno si risposa, continua ad averne diritto?
No, perde questo diritto automaticamente.