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Divorzio e separazione

28 ottobre 2010
Divorzio e separazione

Beni in comune, casa di famiglia, assegno di mantenimento. Quando il matrimonio va in fumo, diversi sono gli aspetti patrimoniali di cui tenere conto.

La casa

L'attribuzione del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare è indipendente dal regime patrimoniale scelto, da chi ne sia l'effettivo proprietario (o intestatario del contratto di locazione), o di chi vi abbia messo i soldi. Se ci sono figli, la legge dà la preferenza al genitore a cui i figli sono affidati o con il quale i figli convivono, anche se maggiorenni. In caso di affido separato dei figli, se cioè uno o più figli siano stati affidati alla madre e uno o più figli al padre, il giudice dovrà decidere caso per caso tenendo conto dell'età dei figli, delle esigenze scolastiche e affettive, delle condizioni di salute... Più incerta l'assegnazione se non ci sono figli, anche se l'orientamento più recente nega, in que-sto caso, il diritto ad abitare la casa fami-liare al coniuge che non ne è proprietario.

Il coniuge al quale è affidata la casa può affittarla ad altri?
Per mantenere il diritto sulla casa assegna-ta, il coniuge deve effettivamente abitarla, facendone la dimora abituale. L'assegnazione della casa impone, inoltre, un uso personale della stessa. Non è possi-bile darla in prestito o in locazione ad altri.

Chi deve pagare le bollette, le spese condominiali...?
Le spese ordinarie della casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, riscal-damento...) gravano su chi occupa la casa, quelle straordinarie (per esempio le ristrut-turazioni) sono al 50% ciascuno.

L'altro coniuge può portare via i mobili, se è lui ad averli pagati?
Secondo i giudici, per la serenità e per l'agiatezza dei figli è importante che i beni contenuti nella casa vi restino, per cui l'assegnazione della casa a uno dei coniugi comprende anche mobili, arredi ed elettro-domestici, indipendentemente da chi ne sia proprietario. Fanno eccezione i beni di uso strettamente personale, quelli che servono per l'esercizio della professione o quelli del tutto voluttuari (come soprammobili, quadri...). Se però il coniuge a cui è asse-gnato l'immobile trasloca, l'altro, in base all'orientamento prevalente, può reclamare i beni di sua proprietà e chiedere che ven-gano divisi quelli comuni.

Se il contratto di locazione è intestato solo al coniuge che ci abitava già prima del matrimonio, l'altro può continuare ad abitarci, se ha l'affidamento dei figli?
Se il giudice dovesse decidere di assegnare la casa al coniuge non intestatario del con-tratto di locazione, quest'ultimo dovrà avvisare il proprietario dell'appartamento, comunicandogli di essere subentrato nel contratto. Il proprietario non potrà opporsi alla decisione.

Se il coniuge a cui non è stata affidata la casa è l'unico proprietario, può venderla?
Il proprietario può liberamente vendere la casa, ma l'acquirente non può pretendere canoni di locazione, né mandare via chi vi abita. Il diritto è riconosciuto da due sen-tenze della corte di Cassazione, in base alle quali il coniuge può rimanere anche se non ha fatto trascrivere l'assegnazione dell'immobile nei registri immobiliari (tra-scrizione necessaria solo se l'assegnazione dura più di nove anni).

Cosa succede nel caso di coppia di fatto con figli?
Per tutelare i figli naturali la Corte Costi-tuzionale ha stabilito che anche in caso di scioglimento della famiglia di fatto il dirit-to all'assegnazione della casa spetta al genitore convivente con i figli.



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