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Vita privata e famiglia
Divorzio e separazione
Beni in comune, casa di famiglia, assegno di mantenimento. Quando il matrimonio va in fumo, diversi sono gli aspetti patrimoniali di cui tenere conto.
Le tasse
In caso di separazione, se l'abitazione principale della coppia (cointestata) viene assegnata a un solo coniuge, entrambi possono continuare a dichiarare la casa come principale, usufruendo della deduzione totale del reddito riferito a essa. In caso di divorzio, il coniuge trasferito può comunque continuare a dichiarare l'immobile come abitazione principale nella percentuale di sua proprietà solo se vi dimorano i suoi figli.
In entrambe le situazioni, il coniuge trasferito non deve risiedere in altro alloggio di sua proprietà, che diventerebbe automaticamente sua abitazione principale. Stesse regole se l'immobile è intestato esclusivamente al coniuge al quale non è stata assegnata la dimora familiare.
Inoltre è bene sapere che, in caso d'acquisto di una nuova abitazione da parte del coniuge trasferito, questi non potrà usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa se continua a essere cointestatario col coniuge separato di altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.
Interessi sui mutui
La detrazione degli interessi sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. Pertanto il coniuge trasferito può continuare a detrarre. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i figli (la legge parla infatti di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Chiaramente la detrazione spetta su un solo mutuo, quindi se il coniuge trasferito contraesse un nuovo mutuo per l'acquisto della casa in cui va a risiedere potrà detrarre gli interessi solo di questo.
L'Ici
Per quanto riguarda l'Imposta comunale sugli immobili, l'assegnazione della casa familiare in caso di divorzio o separazione crea un grosso problema d'incertezza del diritto.
Con una circolare, il ministero delle Finanze ha fatto sapere che l'obbligo al pagamento dell'Ici spetta al titolare del diritto di godimento e non al proprietario dell'immobile. Quindi il versamento dell'imposta dovrebbe toccare al coniuge assegnatario dell'immobile. Di parere opposto è però la Commissione Tributaria della Provincia di Firenze, secondo la quale l'obbligo al pagamento dell'Ici rimane, in caso di separazione e divorzio, in capo al proprietario, a prescindere dalla effettiva assegnazione dell'immobile.
Secondo noi, in ogni caso è sempre utile fare riferimento a quanto stabilito dal ministero delle Finanze, perché detta regole generali. Le Commissioni Tributarie emettono invece sentenze ad hoc, valide solo per il caso specifico che stanno esaminando. Meglio dunque che sia il coniuge assegnatario dell'immobile a versare tutta l'imposta, riservandosi eventualmente la facoltà di ricorrere dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, che potrebbe decidere (ma non è certo) di condannare il coniuge trasferito al pagamento dell'imposta per la percentuale di proprietà che detiene sull'immobile.
E le spese di ristrutturazione?
Nel caso in cui la coppia che si separa/divorzia abbia effettuato lavori di ristrutturazione edilizia sulla casa familiare, usufruendo delle detrazioni previste (che possono essere ripartite in diverse annualità), le quote di detrazione continuano a spettare anche al coniuge trasferito. Sempre che, ovviamente, mantenga la proprietà dell'immobile.