PRONTO TASSE Modello 730: i familiari a carico

Quando i familiari sono a carico nel 730

familiari a carico

  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta
07 luglio 2023
  • di
  • Luca Cartapatti
  • contributo tecnico di
  • Tatiana Oneta

Quando considerare i familiari a carico nel 730. Tutto sul reddito complessivo che devono aver avuto e sui limiti di età per i figli.

Per essere considerati a carico conta il reddito e non l’età. Infatti, i figli, il coniuge e gli altri familiari, nell’anno, non devono avere avuto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo delle spese deducibili.
Solo per i figli di età compresa tra 21 e 24 anni
il limite di reddito per esser considerati a carico sale a 4.000 euro lordi annui,  fino al compimento dei 21 anni valgono le regole fissate per la percezione dell'assegno unico universale.

Il limite di reddito vale per l'anno considerato complessivamente: se un figlio di 23 anni ha fatto una collaborazione occasionale di soli due mesi, percependo complessivamente 4.200 euro lordi, il genitore perde le detrazioni per tutto l'anno perché queste non spettano neppure in parte. Se il genitore ha ottenuto indebitamente le detrazioni in busta paga o nella pensione, tramite il 730 le restituisce al Fisco, senza pagare sanzioni o interessi. Tuttavia, è bene, appena si ha notizia di non aver più diritto alla detrazione, comunicarlo al proprio sostituto d’imposta, in modo che smetta di applicarle e non diventi poi oneroso doverle restituire con il 730.

Per il calcolo di questo limite, il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non si considera solo se il familiare ne ha pagato l'Imu (ad esempio perché la casa è di lusso). Lo stesso accade se ha pagato l'Imu sui fabbricati non locati.

Inoltre, per calcolare il limite di reddito, il Fisco non considera le eventuali deduzioni cui ha diritto il familiare dichiarato a proprio carico e conteggia anche i seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni e dalla Santa Sede;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri);
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata per l'imprenditoria giovanile e per la mobilità, o al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni;
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.

 Le spese di chi è fiscalmente a carico

Dichiarando a proprio carico un familiare, si ottengono le relative detrazioni ma si possono recuperare anche alcune spese che lo riguardano, sotto forma di detrazioni o deduzioni dal reddito:

  • spese sanitarie;
  • acquisto veicoli per disabili;
  • acquisto cane guida per non vedenti;
  • acquisto di ausili per alunni con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento);
  • interessi passivi sul mutuo (solo per il coniuge e l'unito civilmente);
  • spese di istruzione;
  • spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto;
  • spese per addetti all’assistenza personale;
  • spese per attività sportive dei ragazzi;
  • spese per attività musicali dei ragazzi;
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede;
  • contributi per riscatto della laurea;
  • spese per rette di asili nido;
  • assicurazioni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali.

Vista la necessità di pagare con strumenti tracciabili, la spesa si considera sostenuta dal contribuente al quale è intestata la fattura o lo scontrino, non rileva l’esecutore materiale del pagamento, che può esse fatto anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad altri soggetti, anche non fiscalmente a carico, è importante però dimostrare che la spesa viene sostenuta dall'intestatario della spesa, anche tramite auto certificazione o per cointestazione del conto d'appoggio dello strumento di pagamento utilizzato.

Facciamo un esempio:
Può succedere che il figlio che accompagna un genitore ad una visita utilizzi la propria carta di credito per pagare, ma la fattura sia intestata correttamente al genitore, per non far perdere a quest'ultimo la detraibilità della spesa, occorre una dichiarazione del genitore che riferisce di aver rimborsato il figlio in contanti.

Adozione internazionale

Nel quadro E, tra le spese deducibili, si indica al rigo E26 la spesa sostenuta dai genitori per le procedure di adozione internazionale. A colonna 1 indica il codice 21 e a colonna 2 la spesa sostenuta.

In particolare sono deducibili dal reddito il 50% delle spese sostenute esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabile (non sono ammessi i contanti) dai genitori per l'adozione di minorenni stranieri. Queste spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. Sono deducibili le spese sostenute nell’anno, a prescindere dalla conclusione effettiva dell’adozione, tra cui quelle per l’assistenza che i genitori hanno ricevuto, per la legalizzazione o la traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, per i viaggi e il soggiorno all’estero, per l’eventuale quota associativa se la procedura è stata curata da enti e le altre spese documentate per l'adozione del minore.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel quadro E tra le spese deducibili, si indicano al rigo E22 i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

  • Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli e non ne viene specificato l’importo, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. Pertanto sarà deducibile esclusivamente la metà dell’importo erogato.
  • Le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge. Non si possono quindi dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
  • E' deducibile anche il cosiddetto “contributo casa”, cioè le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato. La quantificazione del “contributo casa”, se non è stato stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Il coniuge che percepisce tali somme le deve inserire nella dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte.

Non sono deducibili:

  • gli assegni versati per i figli;
  • l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito perché si considera come il versamento in un'unica soluzione;
  • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
  • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

Per poter dedurre tali importi, occorre conservare la sentenza di separazione o divorzio e i bonifici o le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati ed eventualmente il contratto d’affitto o altra documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, insieme alla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.