Cecità e sordità civile: le esenzioni

Cecità e sordità sono forme di disabilità. Ma quando si parla di cecità o sordità civile cosa si intende di preciso? Ci sono delle esenzioni di cui si può usufruire? A chi spettano e come cambiano in base al grado di deficit?
I ciechi e i sordi, pur non essendo considerati invalidi civili, hanno una forte disabilità che gli consente di accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste dalla legge (come l'esenzione dal pagamento ticket), a condizione che lo stato di cecità e sordità sia stato certificato dalle Commissioni sanitarie appositamente istituite.
Cosa è la cecità civile?
Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono in:
- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita negli anni Sessanta, ma continuano a percepire l’indennità coloro che ne godevano).
Cosa è la sordità civile?
Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento. Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori ai limiti indicati o non sia possibile dimostrate l’epoca in cui è sorta l’ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell’invalidità civile.
Spesa finanziata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015.
La richiesta per il riconoscimento della cecità o sordità civile può essere presentata:
- dall’interessato;
- da chi rappresenta legalmente la persona (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- da chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso degli inabilitati).
La richiesta di riconoscimento della cecità o sordità civile va presentata all’Inps territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.
La condizione di cecità o sordità è riconosciuta dall’Azienda sanitaria territoriale che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La composizione della Commissione è la medesima prevista per l’accertamento dell’invalidità civile, ma è integrata da un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Unione italiana ciechi (UIC) o dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS).
Il percorso per ottenere il riconoscimento della cecità o sordità prevede vari passaggi:
- L’interessato deve recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
- Il medico invia telematicamente all’Inps il certificato in formato digitale. Il certificato medico inviato online da parte del medico certificatore abilitato è a pagamento a tariffa libero professionale ed è soggetto ad IVA (al momento al 22 %). Qualora il trasporto dell’interessato comporti un grave rischio per la sua incolumità e la salute, il medico deve compilare e inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Sarà il presidente della commissione Asl a valutare il merito della certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data d’invito a visita.
- Il medico consegna all’interessato una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata e una copia del certificato medico originale. Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità.
- Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda di invalidità all’Inps, direttamente per conto proprio o tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), specificando il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica.
- Nel caso in cui il soggetto interessato sia un minore, va utilizzato il codice PIN rilasciato al minore stesso e non quello del genitore o del tutore. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visita e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione Azienda sanitaria territoriale.
- Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps provvede a trasmetterla, sempre per via telematica, alla Azienda Sanitaria di competenza.
- Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail (nel caso in cui sia stata comunicata) ed è visibile sul sito internet dell’Inps. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione e la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, originale del documento firmato dal medico certificatore, eventuale atra documentazione sanitaria). La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni. Nel caso in cui non fosse possibile fissare la visita entro i limiti di tempo, la procedura può segnalare date successive al termine previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
- Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Se l’interessato non può presentarsi alla visita, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al servizio online col proprio PIN. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta. In caso di ulteriore assenza viene considerato rinunciatario e la sua domanda perde efficacia. Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
- Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione. Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps e viene considerato definitivo. Se, invece, al termine della visita di accertamento, il parere non è unanime, l’Inps sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Centro Medico Legale dell’Inps che può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.
I benefici economici previsti per i ciechi civili sono:
- la pensione di inabilità per ciechi civili assoluti;
- la pensione per ciechi civili parziali;
- l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti.
Pensioni e indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario della minorazione.
La pensione di inabilità per i ciechi civili assoluti
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
- il riconoscimento della cecità civile assoluta (cioè la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce);
- il compimento del diciottesimo anno di età;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2016).
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. A differenza della pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili, questa pensione per i ciechi assoluti spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età.
La pensione per i ciechi civili parziali
Una pensione spetta anche ai ciechi civili parziali, cioè alle persone con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. Per questa pensione non sono previsti limiti di età, ma è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2016).
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità. Hanno diritto all'erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del sessacinquesimo anno di età, mentre i minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza.
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti
L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. Quindi:
- è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- spetta anche se il cieco è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
- è cumulabile con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile (a condizione che i benefici siano stati riconosciuti per minorazioni diverse dalla cecità);
- è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile riservata ai maggiorenni ciechi assoluti. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari. Rimane l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità.
Cosa si deve fare per ottenerla?
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili: (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
I benefici economici previsti per i sordi civili sono:
- pensione;
- indennità di comunicazione a favore dei sordi.
Pensioni e indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario della minorazione.
La pensione per i sordi civili
I requisiti necessari per ottenere la pensione sono:
- il riconoscimento della sordità civile (cioè in presenza di una soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel);
- un’età compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10 (valido per il 2016).
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’importo della pensione viene adeguato a quello dell’assegno sociale
Indennità di comunicazione a favore dei sordi
L’indennità di comunicazione è concessa indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età o dall’eventuale ricovero in istituto. Secondo la normativa:
- se il cittadino non supera i 12 anni di età, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
- se il cittadino ha superato i 12 anni d'età, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.
Questa indennità, come la pensione, è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per 12 mensilità. Per quanto riguarda i minorenni, questa indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.