Le cure all'estero

Le cure all'estero in caso di bisogno
Quando si è al di fuori dell’Italia, i cittadini italiani hanno una copertura sanitaria che varia a seconda del paese in cui soggiornano. Per questo motivo, in determinate situazioni, l’accesso all’assistenza sanitaria sarà garantito in modo gratuito (o rimborsato in un secondo momento), mentre in altre circostanze la spesa per l'assistenza ricadrà interamente sul cittadino. Ecco i diversi casi.
Il diritto a ricevere assistenza sanitaria in un paese estero e la scelta della documentazione da portare con sé in viaggio, variano a seconda del paese di destinazione e del motivo del viaggio.
Se ci si trova all’estero per una vacanza:
- in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o il certificato sostitutivo provvisorio, il cittadino italiano ha diritto a ricevere l’assistenza sanitaria di cui necessita. In questo modo, la tessera permette di accedere ai servizi sanitari pubblici (cioè all’interno di strutture pubbliche o private convenzionate) del Paese in cui si trova, con lo stesso trattamento che riceverebbero i suoi residenti. Quindi, se la legislazione del Paese estero prevede il pagamento di un ticket per alcune prestazioni, anche il cittadino italiano dovrà pagarlo. Se per qualsiasi ragione non è stato possibile utilizzare la TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio, o è stato richiesto di pagare le prestazioni, è possibile chiedere il rimborso alla propria Asl di residenza ricordandosi di conservare le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria. La tessera TEAM non permette invece di richiedere il trasferimento gratuito nel Paese di origine nel caso di grave trauma o malattia. Per questi casi è necessaria una copertura assicurativa aggiuntiva.
- Nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni, il cittadino è costretto a pagare per intero la prestazione sanitaria ricevuta. È esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi è consigliabile procurarsi, prima della partenza, un’assicurazione sanitaria privata. Prima di partire, si raccomanda di visitare il portale del Ministero della Salute dove poter ottenere tutte le informazioni specifiche per il proprio viaggio a seconda del paese di destinazione.
Infine, è indispensabile sapere che, se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, è necessario comunicarlo alla propria Asl per la sospensione del medico di famiglia. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, bisogna recarsi presso l’Asl di residenza per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia o effettuare una nuova scelta del medico.
Se si è all’estero per motivi di lavoro o di studio:
- in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, vige la stessa regola esistente per l’assistenza in caso di soggiorno turistico in uno di questi paesi. Tuttavia, in questo caso, è possibile che alcune indicazioni varino a seconda del tipo di lavoratore in questione (se pubblico, privato autonomo o subordinato, militare, in cerca di occupazione etc.) e del tipo di studente (stagista, titolare di borsa di studio etc.). È quindi utile visitare il portale del Ministero della Salute dove poter ottenere tutte le informazioni specifiche per il proprio viaggio di lavoro o di studio.
- Nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni, prima della partenza è utile richiedere alla propria Asl di residenza un’attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o, per periodi di soggiorno lunghi, l’attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618. Durante il soggiorno questo permetterà di accedere alle cure sanitarie gratuitamente o pagando un ticket che, a seconda dei paesi, potrebbe essere rimborsabile al proprio ritorno in Italia, oppure no. Anche in questo caso, quindi, è possibile che alcune indicazioni varino, oltre che dalla destinazione, a seconda del tipo di lavoratore in questione (se pubblico, privato autonomo o subordinato, militare, in ricerca di occupazione etc.) e del tipo di studente (stagista, titolare di borsa di studio etc.). È quindi utile visitare il portale del Ministero della Salute dove poter ottenere tutte le informazioni specifiche per il proprio viaggio.
Spesa finanziata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015.
Cos’è il Punto di Contatto Nazionale Italiano?
Punto di Contatto Nazionale Italiano, istituito presso il Ministero della Salute, fornisce ai cittadini le informazioni per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea. È possibile scrivere al Punto di Contatto Nazionale Italiano cliccando il seguente link.
Le persone iscritte al Servizio sanitario nazionale italiano possono richiedere al Punto di Contatto Nazionale italiano informazioni su:
- autorizzazioni (condizioni e procedure);
- cure rimborsabili;
- termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi;
- procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi;
- dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell’Unione Europea affinché siano accolte in Italia, e viceversa.
Le persone assistite dal Sistema sanitario di un altro Paese dell’Unione Europea possono chiedere le informazioni sopra riportate al Punto di Contatto Nazionale del proprio paese e possono invece chiedere al Punto di Contatto Italiano informazioni su:
- standard e orientamenti di qualità e sicurezza del Ssn;
- fornitori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura) operanti in Italia, anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico;
- accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità;
- diritti dei pazienti in Italia;
- procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonché sulle possibilità giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Le corrispondenti informazioni, relative ai Sistemi sanitari degli altri paesi dell’Unione, possono essere richieste ai Punti di Contatto Nazionali competenti, direttamente o anche tramite il Punto di Contatto Nazionale italiano.
Le persone assistite dal Sistema sanitario di un qualsiasi Paese dell’Unione Europea possono inoltre ottenere direttamente da tutti i prestatori di assistenza operanti nell’Unione informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su:
- opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia);
- disponibilità delle cure (es. liste di attesa);
- qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita;
- tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili;
- iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie;
- assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni;
- i prestatori di assistenza sono inoltre tenuti a rilasciare fatture dettagliate e comprensibili.
L'assistenza sanitaria per chi si trasferisce all'estero
Gli assistiti che trasferiscono la residenza negli Stati dell’Unione Europea, nell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in quegli stati extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, possono domandare alla propria Asl di residenza se esiste la possibilità di ricevere assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano. Per saperne di più, in base al paese in cui si intende trasferire la residenza, visita il portale del Ministero della Salute. I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza nei Paesi extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni, perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, non determinano un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.
In caso di rientro temporaneo in Italia?
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in un paese extra-Ue con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di accordo rispetto alla copertura sanitaria, perdono l’assistenza sia in Italia che all’estero. Tuttavia, ai sensi del DM 1 febbraio 1996, ai cittadini con lo stato di emigrato (coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per tali prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Alcune regioni però (ad esempio il Veneto), garantiscono un’assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati regionali e provinciali alla Sanità. Per saperne di più, in base al paese in cui si intende trasferire la residenza, visita il portale del Ministero della Salute.
Maggiori informazioni sui diritti e sulle procedure da seguire in caso di viaggio all’estero possono essere richieste:
- al Punto di Contatto Nazionale del paese in cui sei assicurato;
- sul sito del ministero che, a seconda del motivo di viaggio e dello Stato in cui ci si reca, fornisce tutte le informazioni che potrebbero essere utili.
Se volessi curarmi all'estero?
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza sanitaria all’estero solo dietro preventiva autorizzazione da parte dell’Asl di residenza. All’interno dell’Unione Europea, dell’area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e nei Paesi con cui l’Italia ha stabilito precisi accordi, i cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale possono ricevere in forma diretta e gratuita le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di assistenza qualora queste non possano essere erogate in Italia in un lasso di tempo accettabile, in relazione ai bisogni assistenziali del cittadino.
Al contrario, secondo il DM del 3 Novembre 1989, l’assistenza sanitaria è fornita in forma indiretta, cioè rimborsata in un secondo momento, nel caso in cui un cittadino italiano volesse rivolgersi ad un paese estero per avere cure di altissima specializzazione non ottenibili in Italia in strutture pubbliche o private accreditate, in maniera tempestiva o in forma adeguata al caso specifico. Anche in questo caso, sarà necessario ottenere l’autorizzazione dell’Asl, che darà parere favorevole solo qualora la prestazione sia riconducibile alle aree di attività dei Livelli essenziali di assistenza. Per ottenere il rimborso, è necessario presentare alla propria Asl di residenza le fatture in originale delle spese sostenute e la documentazione clinica certificata dal Consolato italiano, che dovrà specificare la natura dell’ospedale (se pubblico o privato accreditato) e la natura delle tariffe applicate.
In particolar modo, è considerata prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità, cioè procedure tecniche o curative ritenute dalla letteratura scientifica internazionale di efficacia superiore alle procedure praticate in Italia, quindi realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o private accreditate. Invece, un centro di altissima specializzazione è la struttura estera, nota e riconosciuta in Italia come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti a carico del Servizio sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione con caratteristiche superiori agli standard.
Le spese sanitarie rimborsabili riguardano i costi relativi agli onorari professionali, alle prestazioni sanitarie erogate in regime di degenza (esclusi i servizi di confort alberghiero), agli esami strumentali o di laboratorio ai fini diagnostici, ai farmaci e alle protesi. Più precisamente, tali spese saranno rimborsate al netto dei ticket previsti nel paese di soggiorno:- all’80% quando sono state sostenute presso centri pubblici o privati senza scopo di lucro, che abbiano tariffe approvate e controllate dalle autorità sanitarie locali;
- all’80%, quando sono state sostenute presso centri privati. In questo caso però, il rimborso non sarà superiore a quanto l’assistito avrebbe ricevuto se si fosse recato in una struttura pubblica o privata senza scopo di lucro di quel paese;
- al 40%, quando riguardano spese per prestazioni libero professionali comprese quelle fornite durante un ricovero ospedaliero.
Sono inoltre riconosciute come spese di carattere sanitario le spese di trasporto o di viaggio:
- Sostenute dall’assistito e rimborsabili all’80% della tariffa di trasporto più economica, con mezzo preventivamente autorizzato dal Centro Regionale di riferimento.
- Sostenute dall’eventuale accompagnatore quando il paziente è minore di 18 anni o è maggiorenne non autosufficiente, rimborsabili all’80% della tariffa di trasporto più economica con mezzo preventivamente autorizzato.
Non sono invece rimborsabili le spese di soggiorno (vitto e alloggio).
Quindi, se hai deciso di curarti all’estero, prima della partenza ti suggeriamo di seguire questa procedura.
- Il cittadino deve presentare all’Azienda sanitaria di residenza la domanda di cure all’estero con un’esauriente relazione medica fatta da un medico specialista pubblico o privato che motivi la richiesta e contenga anche l’indicazione del centro estero al quale ci si vuole rivolgere.
- L’Azienda sanitaria, a sua volta, invia la richiesta al Centro Regionale di riferimento e, in caso di parere positivo da parte di quest’ultimo, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione scritta e motivata all’interessato. Il termine di 30 giorni è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda.
- L’Azienda sanitaria, oltre a comunicare il parere del Centro Regionale al cittadino, contestualmente all’autorizzazione specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso.
Se però l'Azienda sanitaria dà un parere negativo, il ministero della Salute dà le seguenti indicazioni:
- in caso di rigetto della domanda di autorizzazione a recarsi all’estero per farsi curare, si può presentare ricorso in progressione: al Direttore Generale dell’azienda sanitaria di appartenenza, al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello; infine al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario, anche questo deciso dal Consiglio di Stato;
- in caso di rigetto della domanda di rimborso di eventuali spese sostenute l’interessato può ricorrere: alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado), alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado), alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado).
Il cittadino può anche rivolgersi alla Corte di Giustizia della UE che, con una serie di sentenze, ha riconosciuto in passato che le cure mediche ricevute in un altro Stato membro devono, a determinate condizioni, essere poste a carico del sistema sanitario del Paese di provenienza del paziente.