Ritirare i soldi prima della pensione

Come ritirare soldi dal fondo pensione
Come ritirare soldi dal fondo pensione
Sul n° 1496 e 1497 ti abbiamo mostrato come potrai usufruire dei tuoi risparmi accumulati nel fondo una volta arrivato in pensione – con una rendita, un misto di rendita e capitale e solo in un caso particolare interamente sotto forma di capitale. Non è detto che devi però per forza aspettare di andare in pensione per ritirare i soldi che hai messo nel tuo fondo. Puoi farlo anche durante la fase di adesione, ma attenzione: il prelievo dal fondo non è libero, né in termini di quantità, né in termini temporali. La legge ha infatti previsto solo pochi e, ben precisi, casi in cui puoi ritirare in tutto o in parte i soldi. Vediamo dunque quali sono e quali sono le condizioni da rispettare per prelevare i tuoi soldi. I casi si dividono in tre grandi categorie: anticipazione, riscatto totale e riscatto parziale.
Si parla di anticipazione quando richiedi una parte di quanto c’è nel fondo, mantenendovi però l’adesione. Come vedi in tabella, i casi sono diversi, così come sono diversi gli ammontari richiedibili e sono diversi anche i tempi in cui puoi farlo. Per esempio, puoi usufruire in ogni momento, ritirando fino al 75%, dell’anticipazione per pagare spese mediche (dovute a gravi motivi di salute - per delle semplici visite specialistiche, per esempio, non puoi) per te, per il coniuge o per i figli, mentre se devi acquistare casa o ristrutturarla (anche per i figli), pur potendo richiede sempre fino al 75%, devi essere nel fondo da almeno 8 anni. Infine, sempre passati 8 anni, puoi chiedere fino al 30% dei soldi per qualunque motivo.
Con riscatto totale, invece, s’intende la situazione in cui ritiri tutto quanto c’è nel fondo e smetti anche di aderirvi. Anche in questo caso si può usare solo in casi precisi, ma questa volta sono anche dei casi “eccezionali”: invalidità, disoccupazione superiore a 48 mesi, morte e perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
Con riscatto parziale, infine, s’intende la situazione in cui si ritira il 50%, ma si continua ad aderire al fondo pensione. Anche in questo caso ci sono solo pochi casi in cui si può esercitare quest’opzione.
Infine, tieni conto di un ulteriore aspetto. Le varie tipologie di riscatto e anticipazione, oltre a differenziarsi per tempistiche e casistiche in cui sono esercitabili, c’è un’altra differenza. I diversi casi sono tassati in maniera di diversa – vedi tabella qui sotto.
PERDO I REQUISITI?
La perdita dei requisiti avviene, per esempio, quando aderisci al tuo fondo di categoria – o, se non ce l’hai, al fondo aperto con cui la tua azienda ha siglato un accordo – e decidi di cambiare lavoro e con esso cambia anche il contratto collettivo che lo regola. Per esempio, ti dimetti da una società del settore metalmeccanico, quindi avevi Cometa, e vai in una società del settore chimico-farmaceutico: il tuo nuovo fondo sarà Fonchim. In questo caso puoi riscattare il tuo vecchio fondo, Cometa, cioè avere indietro tutti i soldi. Tieni però a mente che se cambia anche il contratto collettivo che lo regola, cioè il settore in cui lavori, puoi (ma non devi) riscattare il tuo vecchio fondo. Hai altre due possibilità. La prima: trasferire tutto quanto accumulato nel vecchio fondo al nuovo. La seconda: mantenere quanto accumulato in passato nel vecchio fondo, non farci più versamenti e destinare i nuovi flussi di Tfr e i contributi volontari al nuovo fondo pensione. Avrai due posizioni: una non più alimentata nel vecchio fondo e una che alimenterai d’ora in avanti.
ANTICIPAZIONE E RISCATTO IN UN FONDO PENSIONE |
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ANTICIPAZIONE |
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Motivo |
Quando |
Quanto |
Spese sanitarie (tue, del coniuge, del figlio) |
Sempre |
Fino al 75% |
Acquisto 1° casa (per te o per i tuoi figli) |
Dopo 8 anni in un fondo |
Fino al 75% |
Ristrutturazione 1° casa |
Dopo 8 anni in un fondo |
Fino al 75% |
Qualunque altro motivo |
Dopo 8 anni in un fondo |
Fino al 30% |
RISCATTO PARZIALE |
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Motivo |
Quanto |
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Procedure di mobilità |
50% |
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Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria |
50% |
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Cessazione dell'attività di lavoro con conseguente |
50% |
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RISCATTO TOTALE |
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Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo |
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Disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi |
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Morte (richiedibile dagli eredi) |
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Perdita dei requisiti di partecipazione |
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Tassazione: per tutti i casi è sempre compresa tra il 15% e il 9% - vedi n° 1497, con due eccezioni: “Qualunque motivo” e |
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