Cassa integrazione e fondo pensione
Fondo pensione e cassa integrazione
Fondo pensione e cassa integrazione
Con la procedura di cassa Integrazione il rapporto di lavoro viene sospeso e, di norma, ma non è automatico, viene sospesa la retribuzione a carico dell’impresa. Non essendoci una retribuzione, non vi è neppure l’obbligo di fare versamenti al fondo pensione.
Attenzione, però: quella appena citata è una situazione generale, che non è detto essere l’unico possibile. Infatti, i diversi contratti collettivi, così come specifici accordi aziendali, possono prevedere dei trattamenti differenti. Dunque, in caso di cassa integrazione sono molteplici le situazioni che possono verificarsi. Cerchiamo di dare un quadro generale nella maniera più ordinata possibile.
1) Se l’azienda non interviene in alcun modo durante il periodo di cassa Integrazione, il lavoratore riceve soltanto l’indennità di cassa Integrazione direttamente dall’INPS. In questo caso, non essendoci alcuna retribuzione da parte dell’azienda, si ricade nella situazione vista in precedenza: né l’azienda né il lavoratore devono versare alcunché.
2) Se l’azienda anticipa al lavoratore il trattamento di cassa Integrazione dovuto dall’INPS, e solo questo, l’azienda dovrà versare nel fondo pensione una contribuzione direttamente proporzionale al trattamento stesso, e questo vale sia la quota a suo carico, sia per quella a carico del lavoratore. Ad esempio, se l’indennità di cassa Integrazione è il 50% della normale retribuzione, sia il contributo a carico dell’impresa sia quello a carico del lavoratore verrà calcolato sul 50%.
3) Se l’azienda si è impegnata ad assicurare ai lavoratori sospesi l’intero trattamento economico, allora, di fatto, il lavoratore continua ad avere quanto riceve in condizioni normali. Esistendo di fatto una retribuzione, sono dovuti integralmente sia il contributo del lavoratore, sia dell’azienda.
E per quanto riguarda il Tfr? Se il TFR matura, anche in modo figurativo, l’azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.
Infine, durante i periodi di cassa Integrazione, purché a zero ore e della durata di almeno 12 mesi, è possibile chiedere il riscatto del 50% della posizione maturata.
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