Fondo pensione e cessazione del lavoro: riscatto e tassazione

Cessazione lavoro e fondo pensione
Cessazione lavoro e fondo pensione
Purtroppo, può capitare che il rapporto di lavoro si interrompa. Può essere una situazione non dipendente dalla volontà del lavoratore, ma potrebbe anche essere una situazione in cui è lo stesso lavoratore ad averlo deciso - evento sicuramente più raro, ma a volte capita.
Cosa può fare un aderente al fondo pensione qualora non lavori più e non sia ancora il periodo di andare in pensione? Ci sono diverse opzioni. In caso di cessazione del rapporto di lavoro - e quindi non si è più un lavoratore – si configurano diverse situazioni, identificate dalla normativa, che forniscono al lavoratore diverse opzioni.
In caso di disoccupazione il lavoratore iscritto al fondo può procedere al riscatto parziale – massimo il 50% del capitale maturato - anche nel caso di disoccupazione per un periodo superiore ai 12 mesi ed inferiore ai 48. Se la disoccupazione si protrarrà per oltre 48 mesi, l’iscritto potrà richiedere il riscatto totale della posizione (100%). In tutti questi casi, la tassazione è tra il 15% e il 9% (15% fino al 15° di adesione al fondo e poi riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al 15°).
Esiste poi la possibilità di riscatto “immediato” del capitale maturato (tutto o in parte) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza ulteriori condizioni. In questo caso, però, la tassazione è pari al 23%.
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