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Class action

Altroconsumo vince la class action contro Intesa Sanpaolo: illegali le commissioni applicate ai conti in rosso

11 apr 2014

Gli importi devono essere restituiti agli utenti.

Ma solo 6 consumatori ottengono il rimborso.

La commissione di massimo scoperto è stata vietata per legge nel 2009, ma molte banche, inclusa Intesa Sanpaolo, l’hanno reintrodotta anche sui conti senza fido, chiamandola in altro modo: commissione per scoperto di conto. Il Tribunale di Torino ha confermato che questa clausola è nulla e che nessuna commissione poteva essere richiesta ai consumatori in questi casi. La commissione illegittimamente addebitata deve essere restituita ai correntisti.

Ma è una vittoria amara. Solo sei consumatori hanno ottenuto il rimborso.

Alla class action avevano aderito 104 consumatori, ma la loro adesione nella maggior parte dei casi non è stata ritenuta valida dal tribunale per un cavillo: la firma non era stata autenticata da un notaio, formalità neppure prevista dalla legge. Autenticare la firma costa di più dell’importo in gioco.

La class action italiana è limitata dal fatto che i consumatori devono esplicitamente aderire all’azione (opt-in), invece di essere automaticamente tutelati (come avviene in USA e in alcuni paesi europei), salvo che non dichiarino di voler rimanere estranei alla causa (opt-out).

Per tale ragione alla class action contro Intesa Sanpaolo avevano aderito solo 104 consumatori sulle decine di migliaia potenzialmente interessati.

Ora il Tribunale impone ulteriori oneri burocratici, non previsti dalla legge, a chi vuole aderire. In questo modo la class action viene affossata, non ha futuro. Le imprese che commettono scorrettezze nei confronti di migliaia di consumatori restano impunite e i consumatori danneggiati con un pugno di mosche in mano.

Altroconsumo invita i risparmiatori a utilizzare lo strumento che il Giudice mette a disposizione, avendo ammesso che la clausola in oggetto è nulla: tutti i potenziali consumatori interessati, cioè quelli che si sono visti addebitare la “Commissione di scoperto conto”, presentino richiesta di rimborso della commissione pagata alla banca con un reclamo scritto; se la risposta non è soddisfacente o non arriva entro 30 giorni far seguire un ricorso all’Arbitro bancario finanziario.

Nel frattempo Altroconsumo si batterà in ogni modo per ribaltare questa interpretazione restrittiva del 140 bis Codice del Consumo che impedisce una efficace operatività delle class action.