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Mifid: tutto quello che devi sapere

Data di pubblicazione  01 ottobre 2021
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Come impatta la normativa europea sugli investimenti nel rapporto con la tua banca?

Dalla “prima” Mifid…

Il primo passo è stata la prima direttiva Mifid (markets in financial instruments directive, direttiva sui mercati finanziari), ovvero la direttiva dell’unione europea 2004/39/CE entrata in vigore il 1° novembre del 2007 e che ha disciplinato molti aspetti delle imprese di investimento e dei servizi di investimento.

Miglior esecuzione... per chi?

· Innanzitutto, la nuova normativa prevede per gli intermediari l’obbligo di garantire la best execution, cioè la miglior strategia di esecuzione possibile per gli ordini impartiti dagli investitori. Ma cosa significa esattamente?

· Il concetto di best execution è più ampio e, quindi, più vago, di quello di miglior prezzo. Non è infatti detto che per un cliente il prezzo sia la variabile più importante: potrebbe per esempio dare più importanza alla velocità di esecuzione.

· Per questo motivo, le banche sono tenute a informare i clienti sulla propria “politica”, cioè su quali elementi intendono privilegiare nel collocare prodotti finanziari. Ed è questo il primo documento che potreste trovarvi a dover leggere e approvare.

· In generale, il nostro consiglio è di verificare che la banca abbia dato la priorità al prezzo di acquisto/vendita e al costo dell’operazione. A nostro avviso, infatti, elementi come la velocità di esecuzione o la probabilità di eseguire l’ordine per intero dovrebbero passare in secondo piano, a meno che non operiate con capitali estremamente elevati. In ogni caso, se il documento che vi propone la banca non va nella direzione da voi desiderata, negoziate per ottenere un cambiamento nell’ordine delle “priorità”.

· Lo stesso documento dovrebbe poi indicare anche i “canali” che la banca intende utilizzare per eseguire gli ordini, cioè le sedi di esecuzione: la Mifid abolisce infatti l’obbligo di concentrazione degli scambi (vedi riquadro). Il nostro consiglio è di verificare che vengano privilegiati i mercati regolamentati: gli altri sistemi di scambi non sono ancora così sviluppati da garantirne la liquidità, e la scelta della banca come controparte “diretta” è secondo noi ancora più rischiosa.

Identikit: volate basso...

· L’altro genere di documentazione che potreste ritrovarvi a firmare è quella che serve a definire il vostro “profilo” di investitore (ad esempio attraverso la compilazione di un questionario, tramite cui la banca vi "sottopone" a un test di appropriatezza e a un testi di adeguatezza). Non si tratta di una novità, visto che questa documentazione era prevista anche in precedenza; molte banche stanno però approfittando della Mifid per aggiornare la situazione e magari sanare qualche magagna.

· La Mifid suddivide gli investitori in tre categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. I primi sono quelli che non hanno specifiche competenze in materia di investimenti, i clienti professionali sono quelli che hanno esperienza in materia, le controparti qualificate sono i soggetti istituzionali (enti creditizi, fondi pensione, Governi...) e le grandi imprese che ne fanno richiesta.

· In base alle informazioni che fornirete, ma anche in base alle operazioni fatte in passato, la banca vi classificherà in una di queste categorie. Il nostro consiglio è di puntare in basso, richiedete cioè di essere considerati “clienti al dettaglio”. Questo vi permette di ottenere il maggior grado di “protezione” giuridica.

· Il rovescio della medaglia è il fatto che, appellandosi alla vostra “limitata” cultura finanziaria, la banca potrà rifiutarsi di eseguire alcune operazioni. In tal caso, potrete comunque procedere alla compravendita chiedendo alla banca di procedere in modalità execution only: la banca si limita cioè a fare da “esecutore materiale” e non si assume nessuna responsabilità (attenzione quindi a valutare bene i rischi prima di richiedere questa procedura).

· Tenete presente che la modalità di execution only può essere richiesta solo per strumenti non complessi (azioni quotate in mercati regolamentati, strumenti del mercato monetario, fondi comuni, obbligazioni che non incorporano strumenti derivati) e soprattutto ricordatevi che può essere fatta valere solo se l’ordine è di vostra iniziativa. Attenzione perciò ai titoli suggeriti “informalmente”, cioè a voce, dal bancario allo sportello: se al momento di concretizzare l’operazione “su carta” vi propone l’execution only non firmate, perché in caso di problemi non potrete rivalervi sulla banca.

…alla “Mifid 2”

Il 3 gennaio 2018 è poi entrata in vigore una nuova direttiva della unione europea sugli investimenti (direttiva 2014/65/UE), denominata fin da subito “Mifid 2” o “Mifid ii”. Qui le principali innovazioni introdotte rispetto alla normativa precedente.

Più trasparenza sui costi…

Per ogni investimento che effettui (azioni, obbligazioni, fondi, Etf…), la tua banca è ora obbligata a informarti sui costi sia ex ante (nel momento in cui effettui l’acquisto), sia ex post (cioè nel corso dell’investimento, almeno una volta l’anno). La banca è inoltre tenuta a fornirti queste informazioni anche su richiesta (attenzione però che non ti faccia pagare ulteriori spese).

Prima di tutto, le spese devono essere indicate sia in percentuale, sia in valore assoluto (questo per darti meglio l’idea di quanto pesino “in soldoni” sul tuo portafoglio). Inoltre, non basta indicare le spese in modo aggregato: devi poter verificare esattamente chi stai pagando, e per quale servizio.

Supponiamo che tu investa in un fondo comune: la banca non può più indicarti solo le spese correnti. Adesso deve esplicitare pezzo per pezzo che cosa contengono queste spese correnti: spese di gestione, spese della banca depositaria, costi associati alla compravendita… Inoltre, per ognuna di queste voci, la banca deve indicare quanto viene “retrocesso” al collocatore del prodotto – puoi così distinguere quanto va alla società di gestione e quanto rimane nelle tasche della tua banca per averti piazzato il prodotto.

 

…e anche sulla consulenza

Sei convinto che la consulenza del tuo bancario sia gratis? Sbagli! Il prezzo è compreso nelle commissioni d’acquisto dei fondi, ma prima della Mifid 2 non te ne accorgevi perché vedevi il costo all inclusive. Ora il tuo intermediario deve prima di tutto informarti se ti sta fornendo una consulenza su base indipendente o meno.

Nel primo caso pagherai un prezzo esplicito (per esempio in percentuale al patrimonio investito). Fai attenzione, però, che la consulenza sia indipendente davvero e che non sia solo un altro modo per rifilarti ancora i prodotti della casa!

Se non è indipendente (nella stragrande maggioranza delle banche, continua a essere così) puoi capire quanto ti sta costando, attraverso il dettaglio delle spese correnti. Più le commissioni incassate dal tuo intermediario saranno elevate, più devi fare attenzione al fatto che stia davvero facendo i tuoi interessi, e non solo i propri… insomma il vecchio, annoso problema del conflitto di interessi.

 

Prodotti mirati per il tuo profilo

Già dalla prima Mifid ti eri abituato al fatto che, per poter investire, devi fornire alla tua banca informazioni su che tipo di investitore sei. Su questo la prima novità introdotta dalla Mifid 2 è che, per ogni nuovo prodotto, ora sarà lo stesso emittente a indicare per quali categorie di clienti il prodotto è adatto e per quali no. Un po’ come le etichette poste sui prodotti per bambini: spetta al produttore indicare l’età minima adatta a un giocattolo.

Questa “etichetta” non esclude, comunque, la responsabilità dei collocatori: a loro spetta il compito di analizzare nel dettaglio il tuo profilo, per definire nel caso concreto se rientri o meno nelle categorie “astratte” indicate dal produttore. Per stabilirlo, dovrà indagare su aspetti come la tua capacità di tollerare il rischio e l’ammontare delle perdite che puoi sopportare. Dirai: ancora scartoffie! Purtroppo è vero… ma fatti furbo: non lasciare che la banca le usi come “alibi” per piazzarti quel che vuole, sfruttale piuttosto a tuo favore.

 

Più poteri di controllo

Altre novità ti “toccano” indirettamente, ma sono importanti. In particolare, vengono rafforzati i poteri delle autorità di controllo (per esempio, possono vietare la commercializzazione di un prodotto, anche se è vista come “ultima spiaggia”). Aumentano, inoltre, le informazioni che gli intermediari devono fornire alle autorità.