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Bail-in, nero su bianco

Data di pubblicazione  04 dicembre 2015
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Ho sentito a una trasmissione radiofonica che il deposito titoli non è poi così al sicuro dal bail-in. Voi invece dite di sì. Siete sicuri? Dove sta scritto, nella normativa?
Ho sentito a una trasmissione radiofonica che il deposito titoli non è poi così al sicuro dal bail-in. Voi invece dite di sì. Siete sicuri? Dove sta scritto, nella normativa?
Sì siamo sicuri, e ti spieghiamo il perché. Con il bail-in, oltre a azionisti e obbligazionisti anche i detentori di conti correnti e conti deposito potranno trovarsi a “pagare” (per la parte eccedente i 100.000 euro) in caso di difficoltàdella banca. Ma nonostante l’assonanza dei nomi, il deposito titoli non c’entra. Il conto deposito, così come il conto corrente, è un prestito che tu fai alla banca: se questa non è in grado di ripagare, ci vai di mezzo tu perché ne sei creditore. Nel caso del deposito titoli, invece, tu non presti soldi alla banca: quest’ultima si limita a farti da “custode” e non può utilizzare quello che c’è sul tuo deposito (azioni, obbligazioni, fondi…) per ripagare i debiti. Probabilmente devi mettere in conto qualche lungaggine, ma è tenuta a restituirti i titoli. In ogni caso, visto che ci chiedi i riferimenti normativi… ecco qua.
La direttiva che ha istituito i sistemi di risoluzione delle crisi, compreso il bail-in, è la 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (è stata recepita in Italia nelle scorse settimane). Nell’articolo 2, al punto 71, definisce in questo modo le passività ammissibili, cioè quelle che possono essere “sacrificate” dopo aver azzerato le azioni: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2.
Tradotto dal “burocratichese”, significa che nel bail-in rientrano tutte le passività non escluse dall’articolo 44. Bene, allora andiamo all’articolo 44, dove troviamo:
2. Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:
a) depositi protetti;
b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite;
c) qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente; …
La parte in grassetto indica proprio il caso che ti interessa: quando la banca detiene attività che in realtà sono tue.
Anche il regolamento UE 806/2014 del 15 luglio 2014, entrato in vigore “automaticamente” in tutti i Paesi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ricalca esattamente le stesse definizioni. All’articolo 3, punto 49, indica come passività ammissibili quelle non escluse dall’articolo 27, paragrafo 3. E questo articolo 27, a sua volta, ricalca l’articolo della direttiva che ti abbiamo riportato.
Con questo, speriamo di averti tolto ogni dubbio. Naturalmente, fanno eccezione azioni e obbligazioni emesse dalla banca stessa: su queste sì puoi perdere tutto, senza nessun minimo garantito.