Quelle nuove regole sui nomi di fondi ed Etf...

Regole nomi ESG e sostenibili
Regole nomi ESG e sostenibili
Le autorità di vigilanza dei mercati (ESMA) sono impegnate da tempo nella lotta al greenwashing ed a migliorare la trasparenza nonché la comunicazione in modo che sia il meno fuorviante possibile per gli investitori. In quest'ottica i nomi dei fondi legati al mondo ESG e della sostenibilità hanno un ruolo molto importante. Spesso e volentieri, infatti, il nome del prodotto di investimento è anche quello che richiama l'attenzione di un investitore. Fino ad oggi non esistevano delle regole per la nomenclatura dei fondi articolo e articolo 9 e quindi si potevano utilizzare i termini legati al mondo ESG indipendentemente dalla quota detenuta in portafoglio di questi investimenti.
Al fine di non fuorviare gli investitori, l'ESMA ritiene che i termini ESG e di sostenibilità nei nomi dei fondi debbano essere supportati in modo sostanziale da prove di caratteristiche o obiettivi di sostenibilità che si riflettano in modo equo e coerente negli obiettivi e nella politica di investimento del fondo.
LA SOGLIA PER GLI INVESTIMENTI SOSTENBILI
L'ESMA ritiene appropriato che i termini relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi siano utilizzati secondo le seguenti linee: il fondo dovrebbe (1) applicare la quota minima dell'80% di investimenti utilizzati per soddisfare le caratteristiche o gli obiettivi di sostenibilità, (2) applicare le esclusioni dall'indice di riferimento allineandosi ai criteri di esclusione dell'accordo di Parigi (PAB)1 e (3) investire in modo significativo negli investimenti sostenibili di cui all'articolo 2, paragrafo 17, dell'SFDR, riflettendo l'aspettativa che gli investitori possono avere in base al nome del fondo.
ADATTAMENTO ALLA TRANSIZIONE
L'ESMA riconosce che le esclusioni dai combustibili fossili potrebbero penalizzare inutilmente alcuni fondi che utilizzano termini nel loro nome che non sono ambientali o che si concentrano su strategie di transizione. Per superare queste limitazioni, l'ESMA ritiene che debbano essere apportate diverse modifiche al testo proposto nel documento di consultazione. Queste modifiche riguardano tre aspetti:
1 Le esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono contenute nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento delegato(UE) 2020/1818 della Commissione
2 Le esclusioni per gli indici di riferimento UE di transizione climatica sono quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.
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