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Crowdfunding: dove tengo le quote?

Il regime alternativo di intestazione delle quote è esplicitamente previsto dall’articolo 100 ter del testo unico della finanza.

Il regime alternativo di intestazione delle quote è esplicitamente previsto dall’articolo 100 ter del testo unico della finanza.

Data di pubblicazione 22 maggio 2024
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Il regime alternativo di intestazione delle quote è esplicitamente previsto dall’articolo 100 ter del testo unico della finanza.

Il regime alternativo di intestazione delle quote è esplicitamente previsto dall’articolo 100 ter del testo unico della finanza.

Se investi in società quotate tramite la tua banca, tieni le azioni sul conto titoli, ma se investi tramite un portale di crowdfunding? Qui le cose rischierebbero di complicarsi se la legge non prevedesse il regime alternativo di intestazione delle quote. Vediamo di che si tratta.

Se investi in operazioni di crowdfunding tramite un portale dedicato, in alcuni casi puoi chiedere che un intermediario si tenga le quote per conto tuo; in altri termini sarà l’intermediario a risultare tra soci, ma lo farà per te. Per inciso è proprio per questo che quando una società che ha già fatto operazioni di crowdfunding in passato riapre a nuove sottoscrizioni e pubblica le visure camerali capita di vedere tra i principali azionisti Directa Sim (è un intermediario che fa questo servizio, vedi www.directa.it/pub2/it/landings/crowdfunding.html). Directa non è lì perché proprietaria delle quote in conto proprio, ma perché raccoglie le quote di diversi piccoli risparmiatori.

Tutto questo si chiama Regime alternativo di intestazione delle quote ed è esplicitamente previsto dall’articolo 100 ter del testo unico della finanza (detto altrimenti TUF che trovi sul sito della Consob a questo link).

Però ci sono alcuni paletti. Il primo, più importante, è che si possono mettere in questo regime solo le quote di S.r.l. (società a responsabilità limitata). Quindi se l’investimento è una S.p.a. (società per azioni) o una cooperativa questo regime non è previsto. Infatti, il testo parla di una normativa che vale:

limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese […] per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata.

Il secondo paletto è che deve essere data la possibilità di aderire a questo regime al momento della sottoscrizione del crowdfunding, ma su questo non devi preoccuparti più di tanto: siccome è uno strumento che rende il crowdfunding più gestibile, capita di trovarlo molto spesso.

DOVE STA IL VANTAGGIO?

Sta nella gestione più snella di eventuali vendite delle quote. Perché senza regime alternativo occorre andare dal notaio o dal commercialista, mentre col regime alternativo ci pensa l’intermediario. In altri termini, visto che investire in startup innovative tramite crowdfunding è un percorso a ostacoli in cui il rischio di illiquidità degli investimenti è sempre dietro l’angolo, il regime alternativo di intestazione delle quote è una misura che cerca di avvicinare il crowdfunding alla facilità di un investimento in Borsa.