Golden power e risiko bancario: cosa cambia con la riforma
Novità sul golden power
Novità sul golden power
Le recenti modifiche alla disciplina del golden power¹ sono al centro del dibattito soprattutto in relazione al risiko bancario², perché è nel settore finanziario che le nuove regole producono gli effetti più immediati e visibili. Questo non significa, però, che si tratti di una riforma “pensata per le banche”. Il perimetro dei poteri speciali resta infatti trasversale a più settori strategici – dall’energia alle telecomunicazioni, dalle infrastrutture critiche alla tecnologia – e le scelte adottate oggi nel comparto finanziario contribuiscono a definire un modello di intervento pubblico destinato a riflettersi anche su altri ambiti dell’economia.
Il golden power è l’insieme di poteri che consente al Governo di intervenire su operazioni societarie ritenute sensibili per l’interesse nazionale. Non viene abolito, ma ridefinito, soprattutto nei rapporti con le autorità europee di vigilanza³.
La modifica, inserita nel decreto legge Transizione 5.0⁴, nasce dall’esigenza di rispondere ai rilievi della Commissione europea, che aveva contestato all’Italia un uso troppo esteso e anticipato di questi poteri, potenzialmente sovrapposto alle competenze della vigilanza UE.
L’obiettivo dichiarato è riallineare la disciplina nazionale al quadro europeo, chiarendo quando e come può intervenire l’autorità politica.
Dal punto di vista normativo, la novità principale riguarda l’ordine degli interventi nel settore finanziario, “ivi compreso quello creditizio e assicurativo”.
Quando un’operazione è soggetta a valutazioni prudenziali⁵ o a procedure di controllo delle concentrazioni⁶ a livello europeo, i poteri speciali del Governo potranno essere esercitati solo dopo la conclusione dei procedimenti davanti alle autorità competenti, come la Banca centrale europea o la Commissione europea.
Il golden power assume così un carattere esplicitamente residuale e di ultima istanza⁷. Inoltre, il termine di dieci giorni per la notifica alla Presidenza del Consiglio non decorre finché tali istruttorie non sono definite, con un effetto diretto sulle tempistiche complessive delle operazioni.
La riforma chiarisce anche i criteri sostanziali dell’intervento pubblico. Il veto o l’imposizione di prescrizioni possono essere adottati solo in presenza di una minaccia eccezionale agli interessi pubblici, non già adeguatamente disciplinata dalla normativa nazionale o europea di settore.
Tra questi interessi rientra ora in modo esplicito anche la sicurezza economica e finanziaria nazionale⁸, che diventa un parametro di valutazione per l’intervento del Governo, ma solo nella misura in cui la regolazione europea non offra già garanzie sufficienti.
Nel breve periodo, l’impatto più evidente riguarda le operazioni bancarie quotate. Opa⁹, Ops¹⁰ e fusioni tenderanno ad avere tempi più lunghi e percorsi più complessi, con possibili effetti sulla volatilità dei titoli coinvolti. Per i risparmiatori, questo significa dover considerare orizzonti temporali più estesi e una maggiore incertezza legata alla durata delle operazioni.
Allo stesso tempo, però, diminuisce il rischio di interventi improvvisi a metà istruttoria, che in passato hanno creato forti discontinuità di mercato.
La logica introdotta dalla riforma – priorità alle autorità tecniche europee, intervento politico solo a valle – rappresenta un precedente rilevante anche per altri settori strategici.
Chi investe in società attive in ambiti come energia, infrastrutture o tecnologia deve tenere conto che il golden power resta uno strumento centrale, ma viene progressivamente ricondotto a un ruolo di garanzia finale, più prevedibile nella fase iniziale delle operazioni.
Questo può ridurre il rischio di decisioni politiche inattese che incidono bruscamente sul valore degli investimenti, pur lasciando aperta la possibilità di un intervento pubblico nei casi realmente critici.
In sintesi, l’attenzione di oggi è concentrata sulle banche perché è lì che si misura l’effetto immediato della riforma del golden power e del risiko bancario. Il significato più ampio riguarda però il modo in cui lo Stato italiano intende esercitare i suoi poteri speciali nei settori strategici, in un contesto sempre più europeo.
Per i risparmiatori, questo si traduce in operazioni forse più lente, ma inserite in un quadro regolatorio più ordinato, prevedibile e coerente con le regole dell’Unione europea.
Golden power¹ → Insieme di poteri speciali che consente al Governo di intervenire su operazioni societarie considerate strategiche per l’interesse nazionale, imponendo condizioni o, nei casi estremi, ponendo un veto.
Il golden power nasce in Italia nel 2012 con il decreto-legge n. 21, sostituendo il sistema delle golden share, in quanto limitava la libera circolazione dei capitali. La golden share era una partecipazione speciale detenuta dallo Stato in alcune società privatizzate, che gli attribuiva diritti particolari di veto o di controllo su decisioni strategiche, come fusioni, acquisizioni o cambiamenti dell’assetto proprietario. Per superare questi limiti, l’Italia ha introdotto nel 2012 il sistema del golden power, considerato più coerente con il diritto dell’Unione europea.
Lo strumento consente al Governo di intervenire, in casi eccezionali, su operazioni che riguardano asset strategici per l’interesse nazionale.
In origine limitato a settori come difesa, energia, trasporti e comunicazioni, il golden power viene progressivamente esteso, soprattutto dal 2019 in poi, includendo anche finanza, credito, assicurazioni e tecnologia. Questo ampliamento rende l’intervento pubblico più frequente e visibile.
Negli ultimi anni la Commissione europea ha criticato l’uso estensivo dei poteri speciali, chiedendo un maggiore coordinamento con le autorità UE. La riforma inserita nel decreto Transizione 5.0 non elimina il golden power, ma ne chiarisce il ruolo di ultima istanza, rafforzando la priorità delle valutazioni europee.
Risiko bancario² → Espressione giornalistica che indica la fase di fusioni, acquisizioni e offerte pubbliche tra banche, spesso caratterizzata da competizione, controfferte e interventi regolatori.
Opa³ → (Offerta pubblica di acquisto)
Proposta rivolta agli azionisti di una società quotata per acquistare le loro azioni a un prezzo prestabilito, con l’obiettivo di ottenere il controllo dell’azienda.
Ops⁴ → (Offerta pubblica di scambio)
Operazione simile all’Opa, ma in cui il pagamento avviene attraverso lo scambio di azioni anziché in denaro.
Autorità europee di vigilanza⁵ → Organismi dell’Unione europea che controllano la solidità e la correttezza delle operazioni finanziarie. Nel settore bancario il riferimento principale è la Banca centrale europea (BCE).
Valutazioni prudenziali⁶ → Analisi svolta dalle autorità di vigilanza per verificare la solidità finanziaria di un’operazione e la capacità dell’istituto coinvolto di rispettare i requisiti di capitale e di rischio.
Controllo delle concentrazioni⁷ → Procedura che valuta se una fusione o acquisizione possa ridurre la concorrenza sul mercato, a danno dei consumatori.
Sicurezza economica e finanziaria nazionale⁸ → Tutela degli interessi economici fondamentali dello Stato, come la stabilità del sistema finanziario e il controllo di asset strategici, quando non già garantiti dalla regolazione europea.
Poteri residuali⁹ → Poteri che possono essere esercitati solo come ultima istanza, dopo che tutti gli altri strumenti di regolazione e controllo sono stati utilizzati.
Decreto Transizione 5.0¹⁰ → Provvedimento legislativo che contiene misure economiche e industriali e che, tramite emendamento, ha modificato la disciplina del golden power nel settore finanziario.