Aumenta la deducibilità dei versamenti nel fondo pensione
Deducibilità fondo pensione
Deducibilità fondo pensione
La manovra finanziaria ha portato molte novità in campo previdenza complementare. Gli interventi vanno dalla fiscalità all'erogazione delle rendite e alle tipologie di rendite fino al silenzio assenso per i nuovi assunti. Proprio per il gran numero di interventi fatti su questa tematica, tratteremo una alla volta le diverse novità e oggi partiamo da quella legata al tetto di deducibilità massimo annuale di versamenti effettuati nel fondo pensione.
DEDUCIBILITÀ A 5.300 EURO
Dalla riforma ad oggi della previdenza complementare il limite era stato fissato a 5.164,57 euro l'anno, ma con il 2026 questo tetto sale a 5.300 euro. Si tratta di un piccolo incremento che però può essere molto importante per chi aderisce ad un fondo pensione.
Bisogna ricordarsi che nel limite di 5.300 euro vengono considerati sia i contributi propri sia quelli del datore di lavoro, non il TFR. Sono poi considerati anche i contributi versati a un soggetto fiscalmente a carico. Per esempio, se si versano come contributo proprio al fondo pensione 1.000 euro e questo è l'unico versamento che si fa in un anno, per esempio ad un fondo pensione aperto, il proprio versamento corrisponde anche al totale dei versamenti che vengono considerati ai fini della deducibilità. Se per esempio si decide di versare sempre nello stesso fondo aperto anche un contributo a favore di un soggetto fiscalmente a carico per esempio altri 1.000 euro, il totale dei contributi considerati ai fini dei massimali deducibili diventano 2.000 euro. Se si aderisce ad un fondo pensione chiuso, va aggiunto anche il contributo del datore di lavoro che, viene riconosciuto se e solamente se il lavoratore versa il proprio contributo. Tornando all’esempio precedente, se un dipendente aderisce al fondo pensione di categoria e versa 1.000 euro, riceverà un contributo dal datore di lavoro – ipotizziamo altri 2.000 euro. Totale 2.000 euro. Se poi ci fosse anche un versamento per un soggetto fiscalmente a carico, ipotizziamo altri 1.000 euro, il totale sale a 3.000 euro. In questo caso si rimane nel limite dei 5.300 euro, ma con versamenti più elevati, del lavoratore e/o del datore, si potrebbe anche superare il limite dei 5.300 euro. In quel caso, per non subire una doppia tassazione, va comunicato al fondo la quota di contributi non dedotti.
COME MAI IL CONTRIBUTO DEL DATORE ENTRA NEL CALCOLO DEI 5.300 EURO?
I contributi del datore di lavoro e del lavoratore al fondo pensione sono deducibili, ma la modalità con cui questa deducibilità si realizza, però, è diversa. Il contributo a carico del lavoratore è deducibile, essendo un onere a suo carico, e quindi avrà un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale di pertinenza. Per cui, su 40.000 di reddito lordo, se versa l’1%, 400 euro l’anno, lui recupera il 33%, cioè 132 euro. L’esborso netto per il lavoratore è dunque 268 euro l’anno (400 -132 euro). Questo vantaggio fiscale il lavoratore se lo ritrova direttamente in busta paga, perché il datore di lavoro funge da sostituto d’imposta.
Il contributo del datore di lavoro è deducibile in quanto non rientra nella determinazione del reddito imponibile. È una somma che il datore di lavoro eroga in favore del lavoratore, il quale durante l’anno riceve dall’azienda i 40.000 di stipendio lordo + i 400 euro del datore. Questi 400 euro vanno nel fondo e non nella busta paga, ma sono pur sempre una somma di denaro erogata al lavoratore. Il fisco non va però a tassare il lavoratore sui 40.400 euro: non considera i 400 del datore di lavoro, che non rientrano nella determinazione del reddito imponibile del lavoratore, che rimane dunque, a fini fiscali, di 40.000 euro lordi. In questo modo avviene la deducibilità del contributo del datore di lavoro. In altri termini, è un po’ come se il fisco prima sommasse il contributo del datore di lavoro, ma poi lo togliesse subito dopo (una sorta di partita di giro).
Per fare un esempio:
REDDITO LORDO ANNUO: 40.000
+ CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO: (+) 400
- DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO: (-) 400
= REDDITO LORDO ANNUO 40.000
- DEDUCIBILITA’ DEL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE: (-) 400
= REDDITO LORDO ANNUO LAVORATORE POST DEDUZIONI: 39.600
La differenza di base imponibile tra i 40.000 inziali e i 39.600 finali portano al risparmio di 132 euro calcolato in precedenza, dovuto solamente e interamente al risparmio fiscale del 33% sui 400 euro versati dal lavoratore.