Criptovalute: pillole fiscali utili per la dichiarazione

Criptovalute
Criptovalute
Da quest’anno sono considerati redditi diversi (come i guadagni che hai quando vendi le azioni) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. In soldoni i guadagni che ottieni dalle tue criptovalute sono tassati, purché superino i 2.000 euro durante tutto l’anno d’imposta. Ciò significa che se fai venti operazioni in cui guadagni mediamente 250 euro, a fine anno hai guadagnato 5.000 euro devi dichiarare le plusvalenze. Se hai guadagnato in media 90 euro, il totale fa 1.800 e non van dichiarati. Il totale da dichiarare è la somma di guadagni e perdite e, quindi, può darsi che se le cose sono andate male tu abbia registrato delle perdite.
Attenzione: se ci sono dei proventi dalle criptovalute (per esempio per attività di staking), sono anch’essi tassati.
UNA SORTA DI AFFRANCAMENTO
Il costo di acquisto deve essere documentabile (cosa non scontata con le criptovalute, soprattutto se comprate in tempi non recenti), altrimenti viene considerato pari a zero (e quindi si paga la plusvalenza su tutto). In via del tutto eccezionale è possibile fissare come prezzo d’acquisto il valore al 1° gennaio 2023, ma per farlo occorre pagare una tassa del 14% sul valore al 1° gennaio e farlo entro la fine di questo mese di giugno! È possibile optare per tre rate (la prima sempre al 30/6) su cui si pagano interessi del 3% (art. 1, commi 135 e 136 della legge di Bilancio 2023).
VALE ANCHE PER IL PASSATO
Recita la legge di Bilancio 2023: le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività […] eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del Tuir e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico.
Sono molte le norme modificate con la nuova legge
La legge che ha previsto tutte queste novità è la legge di Bilancio 2023 (legge 29/12/22, n. 197) nell’articolo 1, ai commi 126 e seguenti. La trovi qui: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg. Le principali novità che ti interessano sono le integrazioni al Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/86 n. 917). In particolare, interessano gli articoli 67 comma 1 c-sexies e 68 comma 9 bis e l’articolo 1, comma 127. Qui il testo aggiornato: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={D3BED1E0-436C-44F0-BB14-3B3A2527C819}. Per le modalità di calcolo delle plusvalenze è stato anche modificato il Decreto legislativo 21/11/97 n. 461 (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={572FDDF8-FD5B-47E7-8655-06D3950FE23A}&codiceOrdinamento=200000600000000&articolo=Articolo%206). Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, qui contano anche le modifiche alla norma sul monitoraggio fiscale, il Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167. Gli articoli interessati sono 1,2 e 4 (vedi https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={6FB991EC-F66F-4101-89C8-F22C869BC575}&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201). Infine, il pagamento del bollo va a modificare la tariffa 13 del DpR 26/10/1972 n. 642 e la trovi qui: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={D6DAC339-C523-424D-9801-35E3998CB573}&codiceOrdinamento=900000000013000&idAttoNormativo={407B5FF9-73F0-438A-B916-D756086EAD0B}.
Ti abbiamo parlato di questi argomenti in anteprima su www.altroconsumo.it/investi/investire/criptovalute/ultime-notizie/2022/12/fisco-criptovalute.
Attendi, stiamo caricando il contenuto