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Tfr, fondi pensione

Tfr, fondi pensione

Data di pubblicazione 01 luglio 2026
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Autore: Alberto Cascione

Fondi pensione: cosa cambia per il TFR...

...e non si tratta solo del silenzio-assenso

Con il 1° luglio diventano effettive alcune modifiche apportate dalla manovra in termini di adesione ai fondi pensione. L’attenzione è tutta focalizzata sull’adesione basata sul silenzio-assenso, ma, in realtà, vi sono anche altre importanti modifiche e novità che riguardano l’adesione ai fondi pensione che sono ugualmente rilevanti per i lavoratori e impattanti per le loro scelte in tema di previdenza complementare. Non solo. Anche le tre nuove tipologie di rendite, anch’esse operative dal 1° luglio, sono molto importanti in ottica previdenziale.

Si tratta, in generale, di novità volte ad incentivare l’adesione ai fondi pensione, in quanto le prospettive del sistema pensionistico italiano e le minacce che deve affrontare rendono necessaria la previdenza complementare.

Abbiamo trattato in maniera ampia e approfondita questi temi già nei mesi scorsi: qui ci limitiamo ad una sintesi riepilogativa delle novità e a rimandarti ai diversi approfondimenti già pubblicati per acquisire maggiore consapevolezza delle novità.

Adesione automatica lavoratori di prima assunzione

I lavoratori di prima assunzione, cioè che mai hanno lavorato fino al 30 giugno 2026, dal 1° luglio 2026 sono automaticamente iscritti al fondo pensione di categoria. Hanno 60 giorni di tempo per dire esplicitamente che non vogliono aderire al fondo pensione. Se non arriva nessuna comunicazione esplicita, il lavoratore di prima assunzione - sarà iscritto al suo fondo pensione.

Importante. Spesso e volentieri si ritiene che la strategia del silenzio-assenso sia un metodo per approfittare della mancanza di voglia, della disattenzione delle persone per far convogliare, forzatamente, il Tfr nei fondi pensione. Viene spesso percepito come un modo per costringere le persone ad aderire alla previdenza complementare. In realtà non è così. È una tecnica basata sulle scienze comportamentali, studiata e verificata e che ha concretamente portato benefici per gli investitori. Inoltre, dato che viene lasciata la possibilità alle persone di rifiutarsi di aderire al fondo, il libero arbitrio è salvaguardato. Questi temi li puoi approfondire qui.

La differenza tra prima assunzione e neo-assunto

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione. Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l'adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua a essere conferita a previdenza complementare. Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo. 

Con quanto si aderisce (novità, non solo con il TFR)

Un'altra novità riguarda con quanto e con cosa si aderisce al fondo pensione in caso di adesione tacita. Con la normativa precedente, in caso di adesione tacita si aderiva solo con il TFR. Ora, invece, si aderisce anche con il proprio contributo e di conseguenza sarà riconosciuto il contributo del datore di lavoro (se e nell’ammontare previsto dai contratti collettivi).

Quale fondo pensione?

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di fondi collettivi di riferimento, è il Fondo Cometa che dal 1° ottobre 2020 raccoglie le adesioni tacite.

Quale comparto? (non più il garantito)

Le novità riguardano anche il comparto in cui si confluiranno TFR e contributi con l’adesione tacita. Con la normativa precedente il TFR veniva conferito al comparto garantito o, in assenza di quest'ultimo, nel comparto con la politica di gestione più prudente. Con la riforma, dal 1° luglio si sarà posizionati all'interno del comparto o profilo di investimento adeguato alla età della persona. Vi è dunque un passaggio molto importante, perché la stessa legge riconosce e implementa il concetto che il comparto corretto e adeguato in cui investire è quello legato all'orizzonte temporale di investimento di una persona. Un esempio? Tanto più si è giovani tanto maggiore dovrà essere la vocazione azionaria del comparto di destinazione e viceversa. Anche questa innovazione trova il suo fondamento nelle scienze comportamentali e permette di correggere uno dei più frequenti errori che si commettono quando si investe.

Le rendite

Un'altra importante novità è quella che riguarda le rendite, quindi le modalità con cui sarà erogato dai fondi quanto in esse accumulato nel tempo. Ci sono due modalità: l prima è la percentuale massima che si può richiedere sotto forma di capitale, innalzata dal 50% al 60%. La seconda. La manovra ha introdotto tre nuove forme di rendita (a durata definita, frazionata – quest’ultima da fine ottobre - e prelievi liberi) che si aggiungono a quelle già esistenti - le rendite vitalizie declinate nelle varie versioni (le trovi tutte qui). L’introduzione di tre nuove tipologie di rendite va nel verso di aumentare la flessibilità delle scelte di gestione del capitale accumulato dalle persone con il fondo pensione. Spesso, infatti, uno dei grandi limiti che fa desistere le persone ad aderire al fondo pensione è l'impossibilità di avere quanto accumulato nel fondo sotto forma di capitale. In realtà la teoria economica dimostra che rendite vitalizie sono preferibili rispetto al capitale liquidato interamente al momento della pensione. Molte persone ritengono invece il contrario e questo avviene per una serie di bias sia cognitivi sia emotivi. Le nuove rendite cercano di offrire una maggiore flessibilità rispetto alle rendite vitalizie, andando incontro ad alcune richieste e bisogni delle persone, ma ovviamente ognuna di esse ha dei limiti. Non c’è quindi la rendita migliore in assoluto: ognuna, rispondendo a certi bisogni, è adatta a persone diverse.