Accesso agli atti assicurazione: come richiedere i documenti del sinistro
Dopo un incidente stradale può capitare di ricevere un’offerta di risarcimento ritenuta insufficiente, un rifiuto oppure nessuna risposta nei termini previsti dalla legge. In questi casi hai diritto di chiedere l’accesso agli atti dell’assicurazione, cioè di visionare e ottenere copia dei documenti relativi alla gestione del sinistro. Questo diritto è previsto dall’art. 146 del Codice delle Assicurazioni private e può essere esercitato seguendo precise tempistiche. Qui trovi cosa prevede la norma, chi può fare richiesta e un modulo pronto da compilare.
In questo articolo
L’art. 146 codice assicurazioni private riconosce il diritto di accesso agli atti del sinistro conservati dalla compagnia assicurativa.
Il diritto può essere esercitato alla conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, cioè quando:
- la compagnia ha formulato un’offerta;
- ha comunicato un rifiuto;
- non ha formulato alcuna offerta nei termini di legge.
- 30 giorni per danni a cose con modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;
- 60 giorni per danni a cose senza doppia firma;
- 90 giorni per danni alla persona.
La compagnia deve rispondere alla richiesta di accesso entro 15 giorni dal ricevimento.
Torna all'inizioPerché richiedere l’accesso agli atti
Richiedere l’accesso agli atti è utile per:
- verificare come è stata effettuata la perizia;
- controllare la valutazione medico-legale;
- esaminare dichiarazioni testimoniali;
- comprendere le motivazioni del rifiuto;
- preparare una contestazione o un’azione giudiziaria.
Spesso è il primo passo prima di affidarsi a un legale o di avviare una causa.
Torna all'inizioChi può fare richiesta
Possono esercitare il diritto di accesso:
- il contraente;
- l’assicurato;
- il danneggiato;
- un avvocato delegato con procura dal cliente.
Come si richiede l’accesso agli atti assicurazione
La richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax o mediante consegna a mano (in caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta), ed è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.
Ricorda, inoltre, che la domanda può essere avanzata solo a seguito della presentazione dell'offerta o se la richiesta di risarcimento è stata respinta e solo dopo che siano esauriti i termini concessi dalla legge alla compagnia di assicurazioni per formulare l'offerta di risarcimento, ovvero i seguenti: 60 giorni per i danni alle cose o ai veicoli e 90 giorni per i danni alle persone. ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).
È fondamentale indicare nella richiesta:
- numero del sinistro;
- data dell’incidente;
- documenti specifici che si intendono consultare;
- dati identificativi del richiedente.
La consultazione può essere gratuita, ma la compagnia assicurativa può richiedere:
- rimborso delle spese di riproduzione;
- eventuali costi di copia dei documenti.
Quali sono i documenti consultabili
Possono essere richiesti, ad esempio:
- le denunce dei sinistri;
- i verbali degli incidenti (il rapporto stilato dalle autorità eventualmente giunte sul luogo dell'incidente, le varie dichiarazioni dei testimoni);
- le perizie relative a tutti i danni materiali e quelle medico-legali effettuate sulla persona del richiedente;
- le richieste di risarcimento danni, i preventivi e le fatture di tutte le cose e gli oggetti danneggiati;
- le quietanze di liquidazione.
Non sono invece accessibili i documenti coperti da riservatezza verso terzi.
Torna all'inizioModulo richiesta accesso agli atti assicurazione fac simile
Puoi utilizzare questo modulo richiesta documenti sinistro per esercitare il tuo diritto ai sensi dell’art. 146 Codice delle Assicurazioni. Ti basterà, una volta copiato, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo.
Mittente
[Nome e cognome]
[Indirizzo]
[Codice fiscale]
[Recapito telefonico]
[E-mail / PEC]
Destinatario
[Denominazione compagnia assicurativa]
Ufficio liquidazione Sinistri
[indirizzo / PEC]
A mezzo [Indicare il mezzo utilizzato]
Luogo e data
[Luogo e data]
Oggetto: Sinistro del [data] n. [numero pratica] – Richiesta accesso agli atti ex art. 146 Codice delle Assicurazioni
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], in qualità di [danneggiato / assicurato / contraente], con riferimento al sinistro in oggetto,
PREMESSO CHE
- in data [data] si è verificato il sinistro sopra indicato;
- in data [data] [ho ricevuto la Vostra offerta di risarcimento che ritengo inadeguata / ho ricevuto il Vostro rifiuto / non ho ricevuto alcuna offerta nei termini di legge];
CHIEDE
ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private, di poter accedere ed estrarre copia dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo del sinistro:
- [es. perizia tecnico-estimativa];
- [es. relazione medico-legale];
- [es. dichiarazioni testimoniali];
- [es. verbale delle autorità intervenute];
- ogni altro documento relativo alla valutazione e liquidazione del danno.
Resto in attesa di conoscere il giorno e le modalità con cui potrò prendere visione degli atti richiesti, nei termini previsti dalla legge.
Allego anche:
- copia documento di identità;
- copia richiesta di risarcimento;
- [copia della Vostra offerta o comunicazione di rifiuto (se presente)];
- [eventuale delega/procura (se richiesta presentata tramite avvocato)].
Distinti saluti,
[Firma]
Quando il diritto di accesso può essere negato
L’accesso può essere rifiutato:
- se il procedimento di liquidazione non è ancora concluso;
- se la richiesta proviene da soggetto non legittimato;
- per documenti esclusi dalla normativa.
In caso di rifiuto ingiustificato oppure in caso di mancata risposta entro i termini, è possibile rivolgersi all’IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ovvero l'organo che provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche, richiamando e sanzionando la compagnia laddove si sia resa responsabile nei confronti dell'istante e delle sue richieste.
Torna all'inizioQuali sono i termini per la richiesta
È consigliabile richiedere l’accesso agli atti del sinistro:
- subito dopo la conclusione del procedimento di liquidazione;
- prima di avviare un’azione giudiziaria.
L’art. 146 codice assicurazioni private riconosce il diritto di accesso agli atti del sinistro conservati dalla compagnia assicurativa.
Il diritto può essere esercitato alla conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, cioè quando:
- la compagnia ha formulato un’offerta;
- ha comunicato un rifiuto;
- non ha formulato alcuna offerta nei termini di legge.
- 30 giorni per danni a cose con modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;
- 60 giorni per danni a cose senza doppia firma;
- 90 giorni per danni alla persona.
La compagnia deve rispondere alla richiesta di accesso entro 15 giorni dal ricevimento.
Richiedere l’accesso agli atti è utile per:
- verificare come è stata effettuata la perizia;
- controllare la valutazione medico-legale;
- esaminare dichiarazioni testimoniali;
- comprendere le motivazioni del rifiuto;
- preparare una contestazione o un’azione giudiziaria.
Spesso è il primo passo prima di affidarsi a un legale o di avviare una causa.
Possono esercitare il diritto di accesso:
- il contraente;
- l’assicurato;
- il danneggiato;
- un avvocato delegato con procura dal cliente.
La richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax o mediante consegna a mano (in caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta), ed è indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.
Ricorda, inoltre, che la domanda può essere avanzata solo a seguito della presentazione dell'offerta o se la richiesta di risarcimento è stata respinta e solo dopo che siano esauriti i termini concessi dalla legge alla compagnia di assicurazioni per formulare l'offerta di risarcimento, ovvero i seguenti: 60 giorni per i danni alle cose o ai veicoli e 90 giorni per i danni alle persone. ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).
È fondamentale indicare nella richiesta:
- numero del sinistro;
- data dell’incidente;
- documenti specifici che si intendono consultare;
- dati identificativi del richiedente.
La consultazione può essere gratuita, ma la compagnia assicurativa può richiedere:
- rimborso delle spese di riproduzione;
- eventuali costi di copia dei documenti.
Possono essere richiesti, ad esempio:
- le denunce dei sinistri;
- i verbali degli incidenti (il rapporto stilato dalle autorità eventualmente giunte sul luogo dell'incidente, le varie dichiarazioni dei testimoni);
- le perizie relative a tutti i danni materiali e quelle medico-legali effettuate sulla persona del richiedente;
- le richieste di risarcimento danni, i preventivi e le fatture di tutte le cose e gli oggetti danneggiati;
- le quietanze di liquidazione.
Non sono invece accessibili i documenti coperti da riservatezza verso terzi.
Puoi utilizzare questo modulo richiesta documenti sinistro per esercitare il tuo diritto ai sensi dell’art. 146 Codice delle Assicurazioni. Ti basterà, una volta copiato, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo.
Mittente
[Nome e cognome]
[Indirizzo]
[Codice fiscale]
[Recapito telefonico]
[E-mail / PEC]
Destinatario
[Denominazione compagnia assicurativa]
Ufficio liquidazione Sinistri
[indirizzo / PEC]
A mezzo [Indicare il mezzo utilizzato]
Luogo e data
[Luogo e data]
Oggetto: Sinistro del [data] n. [numero pratica] – Richiesta accesso agli atti ex art. 146 Codice delle Assicurazioni
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], in qualità di [danneggiato / assicurato / contraente], con riferimento al sinistro in oggetto,
PREMESSO CHE
- in data [data] si è verificato il sinistro sopra indicato;
- in data [data] [ho ricevuto la Vostra offerta di risarcimento che ritengo inadeguata / ho ricevuto il Vostro rifiuto / non ho ricevuto alcuna offerta nei termini di legge];
CHIEDE
ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private, di poter accedere ed estrarre copia dei seguenti documenti contenuti nel fascicolo del sinistro:
- [es. perizia tecnico-estimativa];
- [es. relazione medico-legale];
- [es. dichiarazioni testimoniali];
- [es. verbale delle autorità intervenute];
- ogni altro documento relativo alla valutazione e liquidazione del danno.
Resto in attesa di conoscere il giorno e le modalità con cui potrò prendere visione degli atti richiesti, nei termini previsti dalla legge.
Allego anche:
- copia documento di identità;
- copia richiesta di risarcimento;
- [copia della Vostra offerta o comunicazione di rifiuto (se presente)];
- [eventuale delega/procura (se richiesta presentata tramite avvocato)].
Distinti saluti,
[Firma]
L’accesso può essere rifiutato:
- se il procedimento di liquidazione non è ancora concluso;
- se la richiesta proviene da soggetto non legittimato;
- per documenti esclusi dalla normativa.
In caso di rifiuto ingiustificato oppure in caso di mancata risposta entro i termini, è possibile rivolgersi all’IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ovvero l'organo che provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche, richiamando e sanzionando la compagnia laddove si sia resa responsabile nei confronti dell'istante e delle sue richieste.
È consigliabile richiedere l’accesso agli atti del sinistro:
- subito dopo la conclusione del procedimento di liquidazione;
- prima di avviare un’azione giudiziaria.
