Modelli di lettere

Richiesta risarcimento danni: procedura ordinaria, quando si applica e modulo pronto all’uso

Quando subisci un incidente stradale non sempre puoi utilizzare il risarcimento diretto. In alcuni casi è necessario attivare la procedura ordinaria, inviando la richiesta risarcimento danni all’assicurazione del responsabile dell’incidente. Vediamo quando si applica, come funziona e quali documenti inviare.

Con il contributo esperto di:
10 giugno 2026
Persona con ipad dopo incidente

Il risarcimento dei danni è il diritto del danneggiato di ottenere il pagamento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, ed è generalmente coperto dall’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto (RCA). La RCA, quindi, è un contratto assicurativo che tutela persone e cose che subiscono danni in un incidente.

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Quando si ha diritto al risarcimento dopo un incidente

Il diritto al risarcimento danni RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) scatta quando si subiscono danni a cose o persone a causa di un incidente stradale causato, in tutto o in parte, da un altro veicolo a motore.

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Come vengono calcolati i risarcimenti

Il calcolo dei risarcimenti tiene conto dei danni materiali (riparazione del veicolo, traino etc.) e dei danni fisici (lesioni, invalidità etc.). Il risarcimento può essere ridotto proporzionalmente in base alla percentuale di responsabilità del conducente. Il calcolo tiene conto delle perizie tecniche (per i danni materiali) e delle tabelle medico-legale (per i danni fisici).

In caso di incidente stradale mortale gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  Ne puoi approfondire i dettagli qui.

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Chi è responsabile e chi paga

Il responsabile è il conducente che ha causato il sinistro e generalmente paga:

  • la compagnia assicurativa del responsabile;
  • il responsabile stesso, in caso di massimale insufficiente
  • il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, se il veicolo non è assicurato o non è identificato;
  • la compagnia del veicolo su cui viaggiava, nel caso di lesioni al trasportato.
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Risarcimento diretto e procedura ordinaria: differenze

Il risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) si applica quando: lo scontro avviene tra due veicoli a motore immatricolati e assicurati in Italia;

In questo caso puoi chiedere direttamente il risarcimento alla tua compagnia. Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).

La procedura ordinaria (artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private), invece, si applica negli altri casi, ovvero quando: nell’incidente siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli, a causa dell’incidente siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, l’incidente coinvolga veicoli immatricolati all’estero.

In questo caso la richiesta risarcimento danni tra privati, va inviata alla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente.

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Come funziona il risarcimento ordinario

La procedura ordinaria prevede i seguenti passaggi:

  1. l’invio della richiesta formale di risarcimento (puoi farlo con il fac simile lettera richiesta danni che troverai di seguito);
  2. la messa a disposizione del veicolo per perizia;
  3. l’attesa dell’offerta secondo i seguenti termini:

    a. 30 giorni (danni a cose con modulo firmato da entrambi);

    b. 60 giorni (danni a cose senza doppia firma);

    c. 90 giorni (danni alla persona).

  4. valutazione dell’offerta.

Se il veicolo ha targa estera, la procedura ordinaria va avviata con il coinvolgimento dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano).

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Quali documenti inviare per il risarcimento ordinario

Con l’invio della richiesta formale è necessario allegare:

  • Il modulo CAI in pdf compilato e firmato,
  • Eventuali foto scattate sul luogo dell'incidente,
  • Recapiti e dichiarazioni di eventuali testimoni,
  • Disponibilità di data e luogo per una valutazione del perito sul veicolo,
  • Eventuale preventivo per la riparazione del veicolo;
  • Eventuale Certificato di morte o la documentazione medica che riporti in dettaglio le informazioni relative alla gravità delle lesioni fisiche subite (verbale del pronto soccorso, ricette di medicinali e visite specialistiche). 
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Modulo risarcimento danni tra privati pronto per l’uso

Qui di seguito trovi il modulo risarcimento danni tra privati da compilare. Ti basterà, una volta copiato, sostituire i campi tra parentesi quadre con i tuoi dati e sarà pronto per l’utilizzo.

Mittente

[Nome e Cognome]

[Indirizzo]

[Codice fiscale]

[Telefono]

[E-mail]

Spett.le

[Nome Compagnia Assicurativa del Responsabile]

[Nome Ufficio Sinistri]

[Indirizzo]

E p.c. Sig./Sig.ra

[Nome proprietario veicolo responsabile]

[Indirizzo]

A mezzo [Indicare il mezzo utilizzato: raccomandata A/R o PEC]

[Luogo e data]

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni – Sinistro del [data]

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale],

CHIEDE

il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data [data] in [luogo], tra il veicolo di mia proprietà targato [numero targa] e il veicolo targato [numero targa], assicurato con Voi mediante polizza n. [numero polizza], di proprietà del Sig./Sig.ra [nome e cognome].

Descrizione del sinistro: [descrizione dettagliata dei fatti (Descrizione breve: es. il veicolo della controparte non rispettava lo stop/urtava il mio cancello in manovra)]

Sul luogo del sinistro è intervenuta l’Autorità di [nome autorità intervenuta], che ha redatto verbale.

Il veicolo danneggiato è disponibile per perizia presso: [indirizzo] nei giorni [giorni in cui è disponibile] alle ore [orari in cui è disponibile].

A seguito del sinistro ho riportato lesioni personali come da documentazione allegata.

Dichiaro ai sensi dell’art. 142 Codice delle Assicurazioni di [avere / non avere] diritto a prestazioni da enti di assicurazione sociale.

In difetto di riscontro nei termini di legge, mi riservo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei miei diritti.

Si allega:

  • Il modulo CAI compilato e firmato,
  • [Eventuali foto scattate sul luogo dell'incidente],
  • Recapiti e dichiarazioni di eventuali testimoni,
  • [Eventuale preventivo per la riparazione del veicolo],
  • [Eventuale Certificato di morte o la documentazione medica che riporti in dettaglio le informazioni relative alla gravità delle lesioni fisiche subite (verbale del pronto soccorso, ricette di medicinali e visite specialistiche)].

In attesa di Vostra offerta entro i termini di legge, distinti saluti.

[Firma]

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Cosa fare quando si riceve l'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione

Qualsiasi procedura sia stata attivata, la compagnia è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento (entro 30, 60 o 90 giorni, a seconda che si tratti danni a cose – con o senza modulo Cai a doppia firma – o a persone). Quando si riceva l’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione, è possibile accettarla (se la somma è congrua) oppure è possibile rifiutarla (se troppo bassa).

Se l’offerta viene accettata, la compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.

Se l’offerta viene rifiutata, è possibile inviare una contestazione alla compagnia tramite pec o raccomandata A/R. È altresì possibile richiedere l’accesso agli atti del sinistro, utilizzati dall’assicurazione per la valutazione.

In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di conciliazione paritetica.

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