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Contratti luce e gas: come difendersi da quelli non hai richiesto

Ti hanno contattato telefonicamente (o ti hanno fermato al centro commerciale) per convincerti ad accettare un'offerta di luce e gas "davvero imperdibile"? Magari hanno usato la scusa della fine del mercato tutelato per convincerti a firmare subito e, preso alla sprovvista, ti sei ritrovato cliente di un altro operatore. Ecco cosa è opportuno sapere per difendersi e come correre ai ripari.

Con il contributo esperto di:
articolo di:
19 febbraio 2025
Uomo arrabbiato con foglio in mano

Aspetti la bolletta di luce e gas ma ti arriva la fattura di un nuovo fornitore? Capita, ma significa che, senza nemmeno rendertene conto, hai sottoscritto un nuovo contratto con un altro venditore. Soprattutto ora che il mercato tutelato di luce e gas è terminato e moltissimi utenti (che al momento si trovano nel mercato a tutele graduali dell'energia elettrica e con un contratto placet per il gas) saranno prima o poi costretti a scegliere un'offerta del mercato libero, le telefonate in cui vengono proposte offerte allettanti fioccano.

Spesso, tanto al telefono quanto ad esempio al banchetto di qualche centro commerciale, vengono fornite informazioni parziali o talvolta non veritiere pur di strappare al cliente una firma e attivare così un nuovo contratto. In questo periodo siamo quindi esposti a tecniche di marketing aggressive e poco trasparenti; ecco come si possono riconoscere ed evitare di fare scelte avventate.

Scopri come capire se un'offerta luce e gas è vantaggiosa e come attivare un contratto di fornitura elettrica e gas.

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Al telefono, porta a porta o al banchetto

Le probabilità di essere tratti in inganno aumentano quando si è presi alla sprovvista, magari da abili venditori adeguatamente istruiti. Le tecniche di vendita più usate dai fornitori di energia e in cui il consumatore è particolarmente vulnerabile sono le:

In alcuni casi, l’agente incaricato non ti spiegherà nemmeno che ciò che ti sta proponendo è un contratto con un nuovo operatore: al motto de “l’imperdibile offerta è quasi scaduta” ti convincerà ad apporre la tua firma sui moduli che ti sottoporrà o a rispondere affermativamente alle domande che ti porrà durante la telefonata (solitamente registrata per dimostrare il tuo assenso).

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Non firmare: aspetta e informati

Difficilmente, se ci propongono qualcosa per strada o per telefono, saremo già informati su quella offerta: per cui, prima di aderire, è sempre meglio attendere e informarsi. Ad esempio, sei davvero sicuro di sapere quanto è il tuo consumo medio? E hai idea di quale tariffa ti viene applicata? Sono tutte informazioni che si trovano nella tua bolletta: basta saperla leggere. A questo link ti aiutiamo a scoprire quali sono le 7 voci in bolletta assolutamente da conoscere per fare una scelta azzeccata. Una volta che hai tutte le informazioni che ti servono, visita il sito dell’operatore che ti ha intercettato, quello del tuo fornitore e di altri eventuali concorrenti per capire - effettivamente - se quella che ti hanno proposto è davvero la scelta migliore. 

Per per aiutarti a scegliere bene e trovare la tariffa migliore per te, abbiamo messo a confronto le più diffuse tariffe di luce e gas: puoi consultare il nostro calcolatore e, bolletta alla mano, puoi scoprire quale fa al caso tuo in base ai tuoi reali consumi.

CONFRONTA LE TARIFFE DI LUCE E GAS

Se invece ti sei fatto trascinare e hai già aderito a un'offerta, oppure ti sei accorto solo con la prima bolletta utile che ti è stato attivato un nuovo contratto, niente paura. Puoi contestare la nuova attivazione e, in alcuni casi, tornare al tuo vecchio contratto; nei paragrafi che seguono ti spieghiamo quali sono i tuoi diritti e le cose da fare per reclamare e contestare il contratto che non hai espressamente richiesto.

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Contratto già attivo? Cosa dice la legge

Devi sapere che dopo aver concluso un contratto a distanza (per telefono, online) o fuori dai locali commerciali, il venditore te ne deve dare conferma. Se la conferma manca, il contratto può essere contestato in quanto “non richiesto”.

Gli obblighi del fornitore

Il venditore che ha concluso il contratto fuori dai locali commerciali deve rilasciare al cliente una copia del contratto firmato oppure la conferma del contratto su un supporto cartaceo o, se il cliente lo consente, su un altro mezzo durevole (come ad esempio una mail, un SMS, un supporto digitale). I contratti conclusi a distanza devono essere confermati su un supporto durevole (tipicamente via mail o SMS). Anche per i contratti conclusi telefonicamente, il consumatore deve ricevere conferma cartacea o, se è d’accordo, su supporto durevole.

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Come esercitare il diritto di recesso

Se hai concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali e non sono ancora trascorsi 14 giorni, puoi cambiare idea ed esercitare il “Diritto di ripensamento” per annullare gli effetti del contratto e tornare al vecchio fornitore. Se il contratto è stato concluso nel contesto di una visita di un professionista presso l'abitazione di un consumatore (cd. vendita porta a porta), il termine per il ripensamento è prolungato a 30 giorni.

Quattordici giorni per recedere

Se aderisci a un’offerta online, per telefono o fuori dai locali commerciali del fornitore (ad es. presso uno stand in un centro commerciale), hai 14 giorni di tempo dalla conclusione del contratto per recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione. Se invece hai sottoscritto il contratto presso la tua abitazione durante la visita di un operatore, il termine per ripensarci si allunga a 30 giorni.

Le attività necessarie ad avviare la fornitura o il cd. switch (ossia il cambio fornitore) vengono messe in moto solo una volta decorso il termine per il ripensamento, a meno che il cliente non faccia espressa richiesta di attivazione immediata.

Qualora il cliente chieda l’attivazione immediata (o per meglio dire l’avvio immediato delle operazioni di attivazione), potrà comunque cambiare idea nei termini previsti fino a che il fornitore non abbia portato a termine le operazioni. In tal caso sarà tenuto a corrispondere al venditore i costi nel frattempo eventualmente sostenuti. Queste informazioni devono essere rese disponibili dall’operatore ancor prima di concludere il contratto.

Per recedere utilizza il modulo che il fornitore deve metterti a disposizione nella documentazione contrattuale o sul sito web oppure utilizza il nostro modello di lettera per il recesso preferendo sempre una forma di comunicazione scritta e tracciabile.

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Come inviare il reclamo

Se non sei più in tempo per ripensarci, per contestare un contratto non richiesto devi inviare un reclamo al fornitore entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta (o prima se ne vieni a conoscenza con altri mezzi perché ad esempio ti viene inviata della documentazione o ricevi una telefonata relativa allo switching).

Il modulo da utilizzare per il reclamo

Puoi usare il modulo che i venditori devono mettere a disposizione sul proprio sito web o presso gli sportelli territoriali oppure presentare un reclamo in forma libera, purché contenga le informazioni necessarie a individuare utente, fornitura e motivo del reclamo (in questo caso, contratto non richiesto) e inviarlo ai recapiti indicati in bolletta o sul sito web. Puoi anche usare il modello di lettera che ti proponiamo qui e inviarlo preferibilmente in forma scritta e tracciabile (PEC o racc. a/r).

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La risposta al reclamo

Vediamo cosa accade se il fornitore non richiesto ha aderito alla cd. procedura di ripristino, che consente al cliente finale di tornare a essere servito dal venditore precedente, alle medesime condizioni che aveva stipulato alla sottoscrizione del contratto. 

Il fornitore accoglie il reclamo

Se il venditore ritiene di accogliere il reclamo e ha aderito alla procedura di ripristino, in risposta al reclamo deve comunicare al cliente la possibilità di tornare al fornitore precedente, specificando modalità e tempistiche.

Il cliente deve comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura entro e non oltre 20 giorni dall’invio della risposta al reclamo (a tal fine, fa fede la data di consegna al vettore postale o la data di invio della comunicazione elettronica).

La procedura di ripristino si applica solo se il venditore non richiesto vi ha aderito: l’elenco degli aderenti si trova sul sito dell’Autorità e comprende la maggior parte degli operatori.

Se il cliente non aderisce alla procedura ripristinatoria, può sempre ricorrere alla conciliazione presso l’Autorità o altri organismi abilitati (ad esempio rivolgendosi ad Altroconsumo). 

Il fornitore rigetta il reclamo

Se il venditore ritiene di essersi comportato correttamente e rigetta il reclamo, deve rispondere al cliente allegando la conferma del contratto. Oltra ad informare il cliente della facoltà di ricorrere alle misure ripristinatorie, deve comunicargli che il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per verificare che il contratto sia stato regolarmente confermato dopo la sua conclusione. In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente potrà rivolgersi direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.

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Come tornare al vecchio contratto

Se il fornitore accetta il reclamo oppure la violazione è accertata dallo Sportello del consumatore, si procede con il ripristino.  

Ecco come funziona la procedura nei due possibili casi:

  • Se le operazioni per il cambio fornitore non sono ancora state avviate, il cliente continuerà ad essere fornito dal suo solito venditore, senza nessun cambio di tariffa.
  • Se le operazioni per il cambio fornitore sono già state avviate, per il periodo in cui ha avuto luogo la fornitura non richiesta il cliente usufruirà di una tariffa agevolata, pari a quella di maggior tutela stabilità dall’ARERA per i clienti domestici che non sono sul mercato libero. Le fatture eventualmente emesse durante questo periodo devono essere stornate. 

Il ripristino non può avvenire se il contratto con il precedente venditore è scaduto o si è sciolto per altre cause (ad. esempio per inadempimento del cliente) oppure se il vecchio fornitore ha cessato l’attività.

“Rimpatri” più complessi

Se il fornitore non aderisce alla procedura di ripristino, non è possibile un ritorno automatico al vecchio contratto. Le conseguenze cambiano a seconda che la fornitura sia di luce o di gas e, nel primo caso, se il cliente era servito a condizioni di maggior tutela o di mercato libero: in ogni caso, dovrai recedere dal nuovo contratto e, se ancora possibile, sottoscrivere la stessa offerta che avevi col fornitore precedente altrimenti dovrai cercare una tariffa che faccia al caso tuo, sostenendo nuovamente i costi di attivazione e l’eventuale differenza di prezzo. In ogni caso, inoltra reclamo al fornitore non richiesto per il ristoro dei danni subiti.

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Il diritto di cambiare contratto

Se né il ripristino né il ripensamento sono strade percorribili, sappiate che nel mercato dell’energia si può comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza oneri, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto. A meno che non si tratti di contratti a tempo determinato e a prezzo fisso: in questi casi i fornitori possono applicare una penale per il recesso anticipato, parametrata alla durata residua del contratto. Basta stipulare il contratto col nuovo fornitore: sarà lui ad attivare la procedura per recedere dal vecchio contratto e cambiare venditore (cd. switching).

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Ti serve aiuto? C'è Altroconsumo

Ricordati che se ha bisogno di assistenza per recedere dal contratto o ti sei pentito e vuoi tornare al tuo operatore precedente, puoi sempre richiedere il supporto dei nostri avvocati. Prenota una consulenza gratuita con uno dei nostri legali: verrai richiamato per ottenere tutto il supporto che ti serve.

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