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DA: laura.ravera@pec.libero.it
A: cacilife@legalmail.it,
CC: reclami@pec.credit-agricole.it, [assicurazioni@pec.credit-agricole.it]
DATA: 19 Agosto 2026 16:36:23 UTC
OGGETTO: R: POSTA CERTIFICATA: RE: Disdetta/recesso polizza CPI-Ravera Laura-mutuo nr. 0500023/0250106000000-decorrenza 13/09/2024
OGGETTO: Riscontro a Vostra comunicazione del 12-08-2026 – Polizza abbinata al mutuo n. 0500023/0250106000000 – Richiesta di liquidazione del premio pagato e non goduto a seguito di disdetta
La sottoscritta Ravera Laura, in qualità di contraente e assicurata della polizza in oggetto, riscontra formalmente la Vostra comunicazione con la quale asserite che il rimborso del premio non goduto sia subordinato esclusivamente all'estinzione anticipata, alla surroga o all'accollo del mutuo.
Tale diniego è palesemente illegittimo, privo di fondamento giuridico e in aperto contrasto con le norme del codice civile e con la giurisprudenza di legittimità.
L'assunto da Voi prospettato confonde la disciplina del rimborso automatico (ex art. 22, comma 15-quater del D.L. 179/2012) con l'esercizio del diritto di recesso volontario del consumatore, facoltà sempre concessa in costanza di mutuo e disciplinata dalle regole generali del diritto delle assicurazioni.
A supporto della presente richiesta si evidenzia quanto segue:
1) Il principio della proporzionalità del premio al rischio: Il premio assicurativo, per sua natura causale, è il corrispettivo del rischio assunto dall'impresa (art. 1896 c.c.). Avendo i sottoscritti esercitato formale e regolare disdetta della polizza a decorrere dal secondo anno di validità, la copertura assicurativa cessa. Il trattenimento da parte Vostra della quota di premio relativa agli anni futuri configura un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non potendo la Compagnia incassare un corrispettivo per un rischio che non corre più.
2) Natura pluriennale e recesso del consumatore: Trattandosi di contratto pluriennale con premio interamente versato in un'unica soluzione anticipata, il diritto del consumatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale è garantito dall'art. 1899 del Codice Civile. Limitare la restituzione del premio ai soli casi di estinzione/surroga del mutuo principale costituisce una prassi commerciale scorretta e l'applicazione di una clausola vessatoria e nulla ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
3) Giurisprudenza della Corte di Cassazione: La Suprema Corte (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 30996/2023) ha statuito che la causa del contratto assicurativo risiede nel trasferimento del rischio; qualora il rapporto si sciolga anticipatamente rispetto alla scadenza per una qualsiasi causa legittima (incluso il recesso), l'assicuratore ha l'obbligo di restituire la porzione di premio che non corrisponde a un rischio effettivamente corso, pena la totale assenza di causa della controprestazione.
Pertanto, la sottoscritta Vi diffida e Vi mette formalmente in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.
Vi invita a procedere senza ulteriore indugio al calcolo e alla liquidazione della quota di premio pagata e non goduta (stornando i 2 anni già decorsi e le spese vive di costituzione polizza, se espressamente previste e documentate in contratto), disponendo il bonifico sul seguente codice IBAN: IT28F0623065360000030853719
Intestatario del conto: Ravera Laura - Zuccheri Mauro
Si allega alla presente: Copia dei documenti di identità dei richiedenti (in formato PDF, come da Vostra richiesta procedurale).
In difetto di adempimento o di formale riscontro entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, l'intera pratica verrà trasmessa all'IVASS per l'apertura di un procedimento sanzionatorio a Vostro carico per violazione dei diritti dei consumatori e delle regole di buona fede e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.), e si adiranno le autorità competenti (incluso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF) con aggravio di spese e interessi legali a Vostro esclusivo carico.
Con ogni più ampia riserva di legge.
Distinti saluti.
Laura Ravera