Assegno unico universale per i figli: requisiti, scadenze e importi 2026
80 centesimi in più al mese (per via dell'adeguamento Istat) per chi riceve l'importo minimo e soprattutto la possibilità di riceverlo facendo riferimento al nuovo Isee per la famiglia e l’inclusione che permette di ottenere un assegno maggiore. Queste le modifiche introdotte nel 2026 per quanto riguarda l'Assegno unico per i figli: vediamo chi ne ha diritto, quando viene pagato e come (e quando) fare la domanda.
In questo articolo
Dal 2026, chi riceve l'importo minimo dell'Assegno unico per i figli può contare su un incrementato di 80 centesimi al mese, dovuto ai calcoli per l'adeguamento dell'Istat. Non solo: per riceverlo è possibile fare riferimento al nuovo Isee per la famiglia e l'inclusione che permette, a parità di condizioni, di ottenere un Isee inferiore rispetto a quello calcolato con il metodo ordinario.
L'Assegno unico universale è la misura che ha sostituito già da diversi anni le detrazioni per i figli a carico in busta paga (che comunque restano per i figli over 21 e fino ai 30 anni) e che di fatto corrisponde una quota mensile alle famiglie per ogni figlio minore di 21 anni.
Vediamo quindi come funziona l'assegno unico, quali sono le date previste per il pagamento, quali sono gli attuali importi previsti fino a fine anno e come si fa a fare la domanda all'Inps.
Torna all'inizioCome funziona l'assegno unico universale
L’assegno unico, per evitare la svalutazione di questa misura a sostegno delle famiglie con figli, viene aggiornato in base all’andamento del costo della vita come avviene ogni anno con le pensioni.
Grazie alla rivalutazione dell’1.4% l'importo minimo dell’assegno unico 2026 è di 58,30 euro mensili e viene corrisposto al superamento dei 46.582 euro di Isee, garantendo circa 80 centesimi di euro in più rispetto al 2025.
Per ottenere sul proprio conto corrente l'assegno unico universale per i figli (questo il nome corretto) bisogna attivarsi presentando la domanda sul sito dell'Inps a chi lo fa entro il 30 giugno riceve anche gli arretrati dal mese di marzo (se spettanti). Chi ha già fatto domanda in passato e si trova nella stessa situazione famigliare o reddituale non è obbligato a ripresentare la domanda, l’assegno continua a esser corrisposto.
Torna all'inizioI nuovi importi da febbraio e il conguaglio a marzo
L’assegno unico fa riferimento all’Isee dell’anno in corso per il periodo che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno seguente. Questo significa che a gennaio non arrivano ancora le maggiorazioni che invece, sono riconosciute dal mese successivo. Infatti, nel mese di febbraio arrivano gli aumenti e, sulla base degli Isee ricalcolati per il 2026 nei primi due mesi dell’anno a marzo vengono erogati gli eventuali arretrati di gennaio e febbraio.
Torna all'inizioQuando pagano l’assegno unico
Il pagamento dell’assegno unico universale avviene mensilmente ma è differenziato tra chi lo percepisce da almeno un mese e tutti quelli che fanno nuove domande o variazioni, nel primo caso, il pagamento avviene indicativamente tra il 17 e il 20 del mese, in particolare, l’assegno viene accreditato:
- 21-22 gennaio
- 19-20 febbraio
- 19-20 marzo
- 20-21 aprile
- 20-21 maggio
- 18-19 giugno
- 20-21 luglio
- 18 -19 agosto
- 21-22 settembre
- 21-22 ottobre
- 19-20 novembre
- 16-17 dicembre
Per chi presenta una nuova domanda o per chi ha dovuto dichiarare una variazione della situazione famigliare/reddituale invece, il pagamento viene fatto a partire dal mese successivo da quello della nuova domanda. In particolare, l’Inps ha precisato che in questi casi i pagamenti e gli eventuali conguagli vengono disposti nell’ultima settimana del mese, per poi rientrare a partire dal secondo mese di pagamento, nel calendario ordinario.
Da quando si riceve l'assegno
L’assegno viene corrisposto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda all’Inps. L’Inps ha però 60 giorni di tempo per elaborare la domanda, in ogni caso eroga anche l’eventuale mese arretrato. Ad esempio, se presenti la domanda a ottobre il diritto all’assegno parte da novembre, l’Inps può iniziare a riconoscerti l’assegno da dicembre, ma deve versarti anche il mese di novembre, anche se in ritardo.
Ogni anno, per le domande presentate entro il 30 giugno vengono riconosciuti gli arretrati dal mese di marzo (se spettanti), mentre per le domande presentate a partire dal 1° luglio l'accredito segue la regola del mese successivo a quello di presentazione senza riconoscimento di eventuali arretrati.
In caso di Isee in cui l'Inps riscontra omissioni o difformità, l'assegno unico viene riconosciuto solo per l'importo base, fino a che il contribuente non sistema la situazione che gli è stata comunicata dall'Inps. In ogni caso, vengono riconosciuti gli arretrati che spettano in base alla situazione accertata.
Come viene pagato l'assegno unico
L’assegno unico universale viene accreditato direttamente sul conto corrente (o tramite il mezzo di pagamento scelto) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per i nuovi nati in famiglie che hanno già figli e percepiscono l’assegno unico, la modifica di composizione familiare deve esser comunicata all’Inps in via telematica entro 120 giorni dalla nascita. Ricorda che ogni modifica del nucleo familiare deve esser dichiarata tramite la DSU, cioè la dichiarazione sostituiva unica che viene presentata per ottenere l’Isee.
La riscossione in contanti è possibile presso uno degli sportelli di Poste italiane da parte di uno dei genitori anche nel caso in cui sia stata scelta la divisione dell’importo.
Torna all'inizioGli importi dell’assegno unico per il 2026
L’Inps ha il proprio calcolatore on line, che permette di simulare l’importo dell’assegno unico spettante in base alla propria situazione. Per utilizzarlo non serve esser loggati, ma bisogna aver ben presente la propria situazione famigliare per compilarlo correttamente e verificare l’importo che spetta.
Per chi vuole capire come viene calcolato, occorre sapere che l’assegno mensile si compone di due parti, una viene calcolata in base all’Isee, mentre l’altra, la cosiddetta maggiorazione varia in base alla composizione famigliare e a situazioni particolari come disabilità o più semplicemente nel caso in cui lavorino entrambi i genitori.
L’assegno base
L’importo base dell’assegno unico universale viene riconosciuto in base all’ISEE. Se si decide di non presentare l’Isee perché siamo già certi di superare il livello massimo di 46.582 euro, l’Inps riconosce l’importo base.
Nella tabella seguente vediamo gli importi mensili validi per il 2026.
| Isee |
Importo dell’assegno unico per ogni figlio minorenne |
|---|---|
| Fino a 17.468,51 euro |
203,81 euro |
| Fino a 46.582,71 euro |
Importo decrescente fino a un minimo di 58,30 euro |
| Oltre i 46.582,71euro o senza presentare l'Isee |
58,30 euro |
| Isee |
Importo dell’assegno unico per ogni figlio maggiorenne |
| Fino a 17.468,51 euro |
99,07 euro |
| Fino a 46.582,71euro |
Importo decrescente fino a un minimo di 29,10 euro |
| Oltre i 46.582,71euro o senza presentare l'Isee |
29,10 euro |
Le maggiorazioni
La maggiorazione spetta in maniera differente a seconda delle situazioni, alcune delle quali dipendono ancora dall’Isee ma si ricollegano ai seguenti casi particolari:
- per figli fino a un anno d'età, gli importi dell'assegno unico aumentano del 50% in pratica, chi percepisce l’importo minimo di 203,81 euro arriva a 305,72 euro fino al compimento dell'anno del bambino, mentre i 58,30 euro diventano 87,46 euro. Questa stessa maggiorazione, a partire dal terzo figlio, viene riconosciuta ad ogni figlio fino al compimento del terzo anno d’età per nuclei con redditi Isee massimi di 46.582,71 euro;
- dal terzo figlio, spetta un importo mensile decrescente tra 99,07 euro per Isee fino a 17.468,51 euro e 17,45 euro per Isee pari o superiori a 46.582,71 euro;
- se entrambi i genitori lavorano, all’importo base si somma un importo mensile di 34,58 euro a figlio che decrescono fino ad azzerarsi per Isee superiori ai 46.582,71 euro. Lo stesso aumento spetta ai genitori vedovi e lavoratori, la maggiorazione dura per i 5 anni successivi alla data del decesso;
- per le mamme under 21, si somma un importo di 23,32 euro mensili a figlio a prescindere dall’Isee;
- in caso di 4 o più figli vengono riconosciuti 150 euro mensili forfetari a prescindere dall’Isee;
L’assegno unico per la disabilità
Oltre agli importi che abbiamo appena visto, in caso di disabilità dei figli vengono riconosciute delle maggiorazioni specifiche che variano in funzione del grado di disabilità e dell’età del figlio.
Le maggiorazioni si sommano agli importi visti nel paragrafo precedente, per i quali non si considera alcun limite di età per i figli disabili ma solo la variazione dell’Isee. Le maggiorazioni sono:
| Età del figlio |
Grado di disabilità |
Maggiorazione spettante |
|---|---|---|
| Da 0 a 20 anni |
Media |
99,08 euro |
| Grave |
110,63 euro |
|
| Non autosufficiente |
122,29 euro |
|
| Pari o superiore a 21 anni |
- |
Importo base per i figli minorenni in base all'Isee (da un massimo di 203,81 euro e un minimo di 58,30 euro) |
| Maggiorazione per grado di invalidità |
Nuclei con genitore vedovo
I genitori che sono vedovi, con figli minorenni, possono presentare la domanda di integrazione dell’assegno unico, anche se non vengono riconosciuti gli arretrati. Per ottenere la maggiorazione devono esser rispettati tutti i seguenti requisiti:
- il decesso deve esser avvenuto entro il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
- il genitore superstite è un lavoratore.
Ad esempio, se il decesso è avvenuto nel 2019 non si ha diritto alla maggiorazione, mentre se fosse avvenuto nell’aprile 2024, la maggiorazione spetterebbe a partire dal 1° giugno 2024 e fino all’aprile 2029.
Se la domanda di AUU era stata presentata a suo tempo dal genitore che risultava già vedovo, deve essere integrata con i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;
- la data del decesso;
- la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.
Per i decessi avvenuti a partire dal 1° giugno 2023, l’Inps provvede autonomamente a corrispondere la maggiorazione spettante al genitore superstite presente nell’originaria domanda di AUU
Torna all'inizioQuando presentare la domanda per l’assegno unico
Se la situazione Isee non è variata rispetto all’anno scorso e l’Inps possiede tutti i dati necessari per erogare la misura di sostegno non è più necessario presentare la domanda. Rimane pertanto l'obbligo di fare domanda ad esempio in caso di:
- nascita di figli;
- variazione o inserimento di condizione di disabilità del figlio;
- variazione di frequenza scolastica/formazione per figlio maggiorenne fino ai 21 anni;
- separazione dei genitori;
- ripartizione dell'assegno tra i genitori o modifica delle modalità di pagamento dell'assegno;
- variazioni reddituali o di stato lavorativo.
In ogni caso, l’importo dell’assegno unico non costituisce reddito e non viene conteggiato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o di altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità.
Torna all'inizioCome presentare la domanda per l'assegno unico
La domanda può essere presentata online sul sito dell’Inps dal 1° gennaio di ogni anno e ha validità per il periodo che va da marzo dell’anno in corso a febbraio dell’anno successivo. Se però hai già presentato la domanda lo scorso anno e non è cambiato nulla (Isee, composizione familiare…) non è necessario rifare la domanda perché l’Inps considera valida l’ultima presentata.
Per farne richiesta sul sito dell’Inps devi loggarti nel portale le tue credenziali SPID o CIE o CNS.
Prima di cominciare è bene avere a portata di mano:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale dell'altro genitore;
- il codice fiscale di ogni figlio che si dichiara a carico fiscalmente per il quale si inserisce la domanda di assegno;
- l'IBAN del conto corrente bancario o postale, anche estero, libretto postale o carte prepagate con IBAN.
È importante conoscere il valore del proprio ISEE, anche se non va in alcun modo allegato perché l’INPS già lo possiede.
Una volta entrati nel servizio si deve cliccare su “domanda” o “aggiungi figlio a domanda già presentata” in caso di nuovi nati.

Una volta scelta la modalità di pagamento e compilata la parte delle dichiarazioni di responsabilità, si arriva al riepilogo, se tutto corrisponde si può cliccare su “invia la domanda”.
Se rientri in casi particolari, consulta le nostre FAQsu come compilare la domanda.
Come verificare lo stato della domanda
Se hai già presentato la domanda per ricevere l’assegno unico universale sul conto corrente e vuoi controllare lo stato di elaborazione, puoi andare sulla pagina dell'Inps dedicata all'assegno unico (si può trovare anche andando sulla home page del sito dell'Inps e digitando "assegno unico universale" nel campo ricerca). A questo punto dovrai fare l'autenticazione attraverso Spid (ma se preferisci anche con Carta d'identità elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o Pin). Una volta che ti sei autenticato avari accesso alla tua pagina personale dove puoi ad esempio anche fare una nuova domanda, annullare quelle fatte oppure più semplicemente consultare lo stato di quelle in corso; per verificare lo stato della tua pratica basta cliccare su “consulta e gestisci le domande presentate”.
Torna all'inizioChi ne ha diritto: i requisiti
L'assegno unico per i figli viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. I figli devono risultare fiscalmente a carico, anche se non sono conviventi. Per avere accesso all'assegno per il figlio il genitore può far richiesta solo se possiede cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o esser suo familiare. Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolari di un permesso unico di lavoro che autorizzi lo svolgimento di un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, oppure titolari di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca che consenta di soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- deve pagare le imposte sul reddito in Italia (il requisito sussiste anche quando l'imposta non è dovuta per esenzioni o regimi sostitutivi previsti dalla legge);
- essere residente e domiciliato in Italia oppure, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolgere un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, risultando in regola con il versamento dei relativi contributi previdenziali. Non è più richiesto il precedente requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi.
Le novità 2026 per le famiglie con figli o attività lavorativa in un altro Paese Ue
Dal 21 aprile 2026 l'Assegno unico è stato esteso anche ad alcune situazioni familiari che abbiano una componente europea e l’Inps le ha chiarite con la circolare n. 81/2026.
Figli residenti in un altro Paese dell'Unione europea
Se un figlio vive in un altro Stato membro dell'Unione europea ma risulta fiscalmente a carico secondo le regole italiane, può comunque essere considerato figlio beneficiario ai fini del riconoscimento dell'Assegno unico. Tuttavia, questa estensione non modifica il modo in cui viene calcolato il nucleo familiare ai fini Isee, riguarda solo il diritto alla prestazione.
Lavoratori di altri Paesi Ue non residenti in Italia
I cittadini di un altro Stato membro che lavorano in Italia ma non vi risiedono possono richiedere l'Assegno, che però viene riconosciuto solo per la durata effettiva dell'attività lavorativa svolta nel territorio italiano. In questi casi, la domanda va presentata per periodo di durata del rapporto di lavoro e va ripresentata ogni anno a partire dal 1° marzo. Quando lo stesso nucleo ha diritto a prestazioni familiari anche in un altro Stato Ue, si applicano le regole di coordinamento europee, che individuano un unico Stato competente (di norma quello in cui si lavora), mentre l'altro Stato può eventualmente riconoscere solo la differenza tra i due importi, se dovuta.
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