Sanità, liste d'attesa infinite: chiedi di ottenere la tua visita nei tempi previsti
Prime visite, controlli e ricoveri a distanza di mesi, agende chiuse: iscriviti e ricevi il modello di lettera adatto al tuo caso, con i riferimenti normativi e gli indirizzi email a cui spedirlo.
Quante volte hai cercato di prenotare una visita o un esame per sentirti dire che dovrai aspettare mesi per via di liste d’attesa troppo lunghe? Oppure, che il ricovero per il quale devono chiamarti avverrà molto più in là di quanto previsto? O, ancora, che le agende di prenotazione sono chiuse e che quindi dovrai ritelefonare più avanti? Ti aiutiamo a far valere i tuoi diritti con le nostre lettere.
Compila il form che trovi in questa pagina: atterrerai su un'altra che contiene i tre modelli di lettera in pdf da scaricare. Scegli il modello adatto al tuo caso, compilalo e invialo a tutti i destinatari indicati sul modello. Per aiutarti, nella stessa pagina troverai anche un elenco diviso per regione contenente gran parte degli indirizzi email di Ats, Regioni e difensore civico a cui inviare il tuo reclamo.
Pensiero comune è che una lettera non serva a molto. Ma in realtà le persone che in questi mesi hanno inviato un reclamo usando i nostri modelli hanno risolto rapidamente il loro problema; sono stati chiamati nel giro di pochi giorni per fare una visita o per essere ricoverati.
A chi e cosa scrivere per far valere i tuoi diritti
La sanità pubblica - tra i beni più preziosi del nostro Paese - è al collasso e a farne le spese sono i cittadini. Il modo per far valere i tuoi diritti c’è: devi scrivere agli enti giusti, che sono tenuti a garantirti una prestazione nei tempi previsti dalla legge, anche fornendoti una visita privata in una struttura pubblica (in regime di intramoenia) o in una struttura privata convenzionata; tutto a spese dell’azienda sanitaria, tu dovrai pagare solo il ticket.
Le testimonianze di chi ha risolto
Queste alcune testimonianze di chi ha usato le nostre lettere e ha ottenuto un appuntamento per una visita medica, un controllo o un ricovero.
Giuseppe G. è di Bordighera (Imperia) e ha 63 anni, è stato in stampelle per diversi giorni per il suo problema e doveva fare una risonanza al piede entro 60 giorni dalla prescrizione del medico (priorità D – differibile, indicata sulla ricetta), quindi intorno a fine aprile. Va sul sito dell’Asl per prenotare ma la prima disponibilità è per il 31 luglio 2024, a 150 giorni circa dalla prescrizione invece che ai 60 giorni massimi previsti. “Poi mia figlia mi ha parlato della vostra iniziativa”, racconta Giuseppe che ha quindi utilizzato il modello di lettera per il suo caso e lo ha inviato agli indirizzi che abbiamo indicato. “Effettivamente, dopo non molto, mi ha telefonato l’Asl e mi ha anticipato l’esame dal 31 luglio al 28 marzo… ed è una bella cosa”.
Viviana B., 67 anni, di Castelletto Sopra Ticino (Novara) da diversi anni è in cura presso un ambulatorio di fisiatria della sua zona; il suo problema deve essere tenuto monitorato per cui, due anni fa, l’ambulatorio le ha prescritto un nuovo controllo da prenotare per marzo 2024. Per i controlli – a dir il vero – dovrebbe essere direttamente la struttura presso cui si è in cura a prenotare la visita successiva, ma questo purtroppo spesso non succede (e lo rivedremo più avanti). E, così, Viviana ha dovuto tornare dal medico di base, farsi fare la prescrizione indicata dallo specialista e chiamare il Cup (Centro Unico Prenotazioni) del Piemonte per prenotare. E lo ha fatto con largo anticipo, a ottobre 2023 per marzo 2024 eppure, racconta, “mi hanno detto che le agende erano chiuse, nessuna idea di quando e se mai si sarebbe potuto prenotare. Non mi hanno neanche detto: richiami tra un mese, tra una settimana”.
Domande frequenti
Attesa oltre il previsto per visite ed esami: tutte le risposte
Quali sono i tempi di attesa massimi previsti per visite, esami e trattamenti con il Ssn? Qual è la legge di riferimento?
I tempi d’attesa per visite specialistiche, esami diagnostici strumentali (es. radiografie, ecografie, risonanze, gastroscopie) e trattamenti ambulatoriali (es. sedute onde d’urto, fisioterapia) cambiano a seconda che si tratti di “primi accessi” o di “accessi successivi al primo”, ovvero le visite di controllo.
Con “primi accessi” ci si riferisce alle prime occasioni in cui il paziente si reca in una struttura sanitaria per effettuare una visita (la cosiddetta “prima visita”), un esame o un trattamento.
Nel dettaglio, rientrano tra i primi accessi:
- Prima visita o esame di diagnostica strumentale
- Visita o prestazione di approfondimento erogati da specialista diverso dal primo che ha valutato la malattia
- Visita o esame strumentale prescritti a seguito di peggioramento del quadro clinico in paziente con malattia cronica
Per i primi accessi, ci sono quattro classi di priorità con i rispettivi tempi massimi d’attesa, che i Servizi sanitari regionali sono tenuti a rispettare (Regioni e Province Autonome possono anche migliorare questi standard, stabilendo tempi più stringenti).
Sono i medici che, sulla base della gravità del quadro clinico del paziente, sono tenuti a indicare una di queste priorità ogni volta che prescrivono una prestazione di questo tipo. La ricetta dovrà quindi riportare una di queste quattro lettere:
- U - “urgente”. La prestazione va erogata nel più breve tempo possibile, non oltre le 72 ore;
- B - “breve”. L’attesa non deve superare i 10 giorni, per evitare l’aggravarsi della malattia;
- D - “differibile”. Si usa per prestazioni non urgenti, ma per cui va rispettata un’attesa massima di 30 giorni per le visite e di 60 giorni per esami e prestazioni strumentali;
- P - “programmabile”, con attesa massima di 120 giorni. Questa priorità viene usata per gli accertamenti e le prime verifiche cliniche che possono essere programmate nel tempo senza influenzare negativamente lo stato di salute della persona.
Questi tempi massimi sono confermati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2026-2028 (PNGLA 2026-2028), adottato con Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2026, dopo l’Intesa raggiunta tra Stato, Regioni e Province autonome l’11 giugno 2026.
Il Piano nazionale è un documento che ha l’obiettivo di garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso dei cittadini ai servizi sanitari regionali e che si realizza con l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza e l’accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri.
Il PNGLA 2026-2028 è oggi il riferimento nazionale. Regioni e Province autonome sono tenute ad adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Piano i propri Piani regionali, che potranno anche prevedere standard migliorativi, ad esempio tempi massimi più brevi.
Per quanto riguarda, invece, gli “accessi successivi al primo”, si tratta dei controlli, dei follow-up e delle prestazioni di approfondimento per pazienti che sono già stati presi in carico dallo specialista.
In questo caso non si applicano le classi di priorità U, B, D e P, né i relativi tempi massimi. Ciò non significa, però, che il controllo possa essere fissato senza rispettare le indicazioni cliniche: il PNGLA 2026-2028 prevede che le prestazioni successive al primo accesso siano prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente e, salvo diversa richiesta del paziente, prenotate contestualmente dalla struttura, nei tempi indicati dallo specialista. L’obiettivo è evitare che il cittadino debba tornare dal medico di famiglia per una nuova prescrizione o rimettersi da solo alla ricerca dell’appuntamento.
Quando ho diritto a inviare un reclamo?
Hai diritto a inviare un reclamo ogni volta che il Centro Unico di Prenotazione (Cup) o il sito web/applicazione di prenotazione della Regione/PA ti offre come primo appuntamento disponibile una data che superi i tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta (le trovate nella precedente Faq).
In altre parole, se attraverso il sistema Cup – al telefono, allo sportello o tramite uno dei canali digitali collegati – non risulta disponibile nell’ambito territoriale di garanzia un appuntamento entro il tempo indicato dalla priorità della ricetta, puoi chiedere l’attivazione del percorso di tutela e, se necessario, reclamare.
Su questo punto, però, è necessario fare molta attenzione a due aspetti.
- La distanza della struttura. Il rispetto dei tempi d’attesa non viene garantito per qualunque struttura preferisca l’utente, ma sull’offerta disponibile nel cosiddetto ambito territoriale di garanzia. Questo ambito può essere più o meno ampio a seconda della prestazione, ma il PNGLA 2026-2028 stabilisce che debba essere individuato nel rispetto dei principi di prossimità e raggiungibilità; per le prestazioni di bassa complessità si devono inoltre evitare spostamenti onerosi per il cittadino.
- Dove prenoti. Non è necessario telefonare materialmente al Cup: ciò che conta è utilizzare un canale collegato al sistema Cup regionale o infraregionale, che deve raccogliere l’offerta delle strutture pubbliche e private accreditate. Se invece ci si rivolge a un canale che consente di verificare soltanto l’agenda di una singola struttura, la sua indisponibilità non dimostra da sola che il Servizio sanitario non sia in grado di rispettare il tempo massimo nell’intero ambito di garanzia. Il DL 73/2024 prevede infatti che gli erogatori pubblici e privati accreditati afferiscano al CUP unico regionale o infraregionale.
Come spieghiamo anche nella Faq “Quando non ho diritto a inviare un reclamo”, se il Cup propone un appuntamento entro il tempo previsto e lo rifiutiamo per scegliere una diversa struttura o una data successiva, non possiamo poi contestare al Servizio sanitario il mancato rispetto di quel tempo sulla base della scelta effettuata da noi. Il PNGLA precisa infatti che, quando il cittadino sceglie una data diversa da quella offerta, la prestazione esce dall’ambito della garanzia dei tempi.
Per le visite di controllo, invece, non ci sono classi di priorità U, B, D e P. Hai comunque diritto a reclamare quando la struttura che ti ha preso in carico non programma la prestazione per tempo o non ti dà un appuntamento entro il termine indicato dallo specialista. Il nuovo Piano prevede espressamente che anche le prestazioni successive al primo accesso siano prenotate ed erogate nei tempi indicati dallo specialista.
Quando non ho diritto a inviare un reclamo?
Per i primi accessi, cioè prime visite/esami diagnostici, non puoi contestare al Servizio sanitario il mancato rispetto del tempo massimo sulla base della sola indisponibilità di una struttura scelta da te:
- il rispetto dei tempi indicati dalla ricetta deve essere garantito nell’ambito territoriale di garanzia individuato dalla Regione per quella prestazione, e non necessariamente nella singola struttura preferita dal paziente;
- se nell’ambito di garanzia il Cup propone un appuntamento entro i tempi e lo rifiuti per scegliere un’altra struttura o una data successiva, la prestazione esce dalla garanzia del tempo massimo;
- se ti rivolgi soltanto al centralino o allo sportello di una singola struttura e quel canale non opera come punto del Cup integrato, la sua indisponibilità non è sufficiente da sola a dimostrare che non esistano appuntamenti entro i tempi nell’intero ambito di garanzia.
Se l’appuntamento proposto rispetta i tempi, anche se non incontra le nostre preferenze, accettarlo consente di mantenere la garanzia; un eventuale spostamento richiesto dal cittadino può invece far uscire la prenotazione dall’ambito della garanzia dei tempi. In casi particolari, si può comunque contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’azienda sanitaria locale per esporre la propria situazione e chiedere assistenza.
Esistono visite e esami per cui non ho diritto a tempi d’attesa massimi?
Per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale di primo accesso il PNGLA 2026-2028 prevede l’indicazione della classe di priorità e i relativi tempi massimi. Per le prestazioni successive al primo accesso, cioè i controlli, invece, non si applicano queste classi: devono essere programmate nell’ambito della presa in carico, rispettando le tempistiche stabilite dallo specialista.
Cosa fare se i tempi massimi non sono rispettati? A chi mi posso rivolgere?
Se, per un primo accesso, cioè una prima visita o esame diagnostico, il Cup non riesce a garantire la prestazione entro il tempo previsto dalla classe di priorità, non dovrebbe essere il cittadino a dover cercare da solo una soluzione: il PNGLA 2026-2028 prevede che l’Azienda sanitaria attivi un percorso di tutela. Tra le possibilità previste ci sono l’utilizzo di prestazioni aggiuntive, dell’attività libero-professionale intramuraria o di strutture private accreditate, senza oneri aggiuntivi per l’assistito salvo l’eventuale ticket dovuto. Il Piano prevede inoltre che il percorso possa essere organizzato attraverso “preliste” o “liste di tutela”: la richiesta viene registrata e sarà il sistema a ricontattare il cittadino con una proposta di appuntamento, evitando che debba chiamare ripetutamente il Cup. Le modalità operative dovranno essere definite nei Piani regionali.
Se i tempi massimi d’attesa per una visita, esame o trattamento (prime visite e controlli) non vengono garantiti nei termini che abbiamo spiegato nelle precedenti Faq, iscriviti in questa pagina per avere e compilare la lettera tipo e chiederne il rispetto. Andrà spedita alla Direzione generale e all’Ufficio relazione col pubblico (Urp) della tua Asl, chiedendo di essere contattati al più presto per avere un appuntamento in tempi congrui, anche fornendoti una visita privata (presso struttura pubblica in regime di intramoenia o presso struttura privata convenzionata) a spese dell’azienda sanitaria, se non per il ticket previsto. Nella lettera che abbiamo predisposto troverai anche altri referenti a cui ti suggeriamo di mandare la lettera: sono tutti enti che hanno come obiettivo il buon governo delle liste d’attesa e il rispetto dei tempi massimi.
La base legislativa oggi più diretta è l’articolo 3, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, che disciplina le misure da attivare quando non possono essere rispettati i tempi massimi e stabilisce che non vi siano oneri aggiuntivi a carico dell’assistito, salvo l’eventuale ticket.
Attenzione però: non bisogna prenotare autonomamente una prestazione privata o in intramoenia contando poi di farsela rimborsare. Il PNGLA esclude espressamente il rimborso a posteriori delle prestazioni prenotate autonomamente dal cittadino: il percorso alternativo deve essere attivato dall’Azienda sanitaria.
Se si tratta invece di un controllo o di un’altra prestazione successiva al primo accesso, la richiesta va rivolta anche alla struttura o allo specialista che ha preso in carico il paziente, chiedendo che la prestazione venga programmata nel termine clinicamente indicato.
Nella lettera tipo troverete riferimento a queste norme e indicazioni su come compilare il vostro reclamo.
Se voglio scegliere io la struttura, ho diritto al rispetto dei tempi previsti?
Purtroppo no. Il rispetto dei tempi d’attesa indicati dalla classe di priorità della ricetta è garantito (in teoria, ma non nella pratica, come tutti purtroppo abbiamo sperimentato almeno una volta) sull’ampio ventaglio delle strutture nell’ambito territoriale gestito dal Cup, e non per ogni singola struttura di nostra scelta.
Quando prenotiamo attraverso il Cup unico regionale, se ci viene proposta una data entro il tempo massimo e scegliamo una data diversa per preferenza personale, la prestazione esce dall’ambito della garanzia dei tempi e il Servizio sanitario regionale può quindi non rispettare il termine originario.
Se il primo appuntamento disponibile è in una struttura troppo lontana - e ne preferisco un’altra - ho comunque diritto al rispetto dei tempi massimi?
Non esiste un diritto a ottenere la prestazione nella struttura più vicina o in quella preferita. Non è però giusto che sia proposta qualsiasi struttura, per quanto lontana: il PNGLA 2026-2028 stabilisce che gli ambiti territoriali di garanzia debbano essere definiti secondo i principi di prossimità e raggiungibilità e, per le prestazioni di bassa complessità, debbano evitare spostamenti onerosi per il cittadino. La dimensione dell’ambito territoriale su cui il Cup può cercare l’appuntamento può invece ampliarsi con il crescere della complessità della prestazione, se il dato esame o accertamento non è disponibile che in poche strutture.
Se il Cup propone entro i tempi una struttura compresa nell’ambito di garanzia e il paziente la rifiuta per preferirne un’altra, la prestazione esce dalla garanzia dei tempi. Se però la soluzione proposta appare particolarmente difficile da raggiungere, è legittimo chiedere al Cup o all’Azienda sanitaria di verificare altre disponibilità compatibili con i principi di prossimità e raggiungibilità.
Ho diritto al rispetto dei tempi massimi anche se prenoto in un’altra Regione?
I tempi massimi sono garantiti nell’ambito territoriale di garanzia di riferimento del cittadino, individuato in base alla residenza o all’assistenza. È possibile rivolgersi a un ambito territoriale diverso, anche fuori Regione, ma il PNGLA precisa che in questo caso non è necessariamente garantito il rispetto degli standard di attesa.
Dove trovo le informazioni sui tempi d’attesa?
Oltre che presso il Cup e gli uffici Urp delle aziende e strutture sanitarie, il PNGLA 2026-2028 prevede che sui siti web delle Regioni, delle Province autonome e delle Aziende sanitarie siano presenti sezioni dedicate ai tempi e alle liste d’attesa, la cui presenza e completezza saranno oggetto di monitoraggio.
Purtroppo queste informazioni sono spesso nascoste o non facilmente fruibili.
Attesa oltre il previsto per i ricoveri ospedalieri: tutte le risposte
Quali sono i tempi d’attesa massimi per un ricovero ospedaliero? Qual è la legge di riferimento?
I tempi d’attesa per i ricoveri ospedalieri esistono per quelli che si definiscono “programmabili”, cioè ricoveri che non sono dettati da urgenza, ma che sono appunto programmabili in un periodo successivo a quello in cui il medico ha constatato la necessità di un ricovero ospedaliero senza rischi per la salute. Vi rientrano sia i ricoveri ordinari (quelli per cui è necessario qualche giorno di degenza), sia per i Day-Hospital.
Per i ricoveri programmabili sono state definite quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime:
- A – Ricovero entro 30 giorni. È previsto per le situazioni che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente, al punto di diventare un’emergenza o comunque aggravarsi.
- B – Ricovero entro i 60 giorni. È previsto per condizioni cliniche con intenso dolore o gravi disfunzioni, oppure grave disabilità, ma che si ritiene non si aggraveranno rapidamente.
- C – Ricovero entro i 180 giorni. Riservato ai casi che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e che non tendono ad aggravarsi.
- D – Ricovero senza un’attesa massima definita per le condizioni cliniche che non causano dolore, disfunzione o disabilità; il Piano precisa però che questi ricoveri devono comunque essere effettuati entro 12 mesi.
Queste classi e i relativi tempi sono confermati dal recente Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2026-2028 (PNGLA 2026-2028), adottato con Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2026, dopo l’Intesa dell’11 giugno 2026 tra Stato, Regioni e Province autonome.
Il PNGLA 2026-2028 è oggi il riferimento nazionale. Regioni e Province autonome sono tenute a adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore i propri Piani regionali, che possono anche prevedere standard migliorativi.
Quando ho diritto a inviare un reclamo?
Quando non hai ricevuto informazioni chiare rispetto alle tempistiche del tuo ricovero e quando queste tempistiche non stanno evidentemente venendo rispettate.
Il PNGLA 2026-2028 afferma chiaramente che al momento dell’inserimento in lista d’attesa deve essere rilasciata al cittadino una stampa contenente le informazioni sul ricovero, sulla classe di priorità e sui relativi tempi massimi d’attesa, le indicazioni organizzative previste (per esempio, sul pre-ricovero) e i riferimenti da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni. Durante la permanenza in lista devono inoltre essere previsti contatti con il paziente per aggiornarlo sui tempi, sull’avvicinarsi del ricovero o del pre-ricovero e, se necessario, su eventuali sedi alternative. Il cittadino può inoltre chiedere alla Direzione sanitaria notizie sulla propria prenotazione e sui relativi tempi d’attesa.
Questo è esattamente quello che ti invitiamo a fare con la nostra lettera tipo nel caso in cui non tu non abbia avuto informazioni chiare e comprensibili sui tempi del tuo ricovero, così come quando i tempi prospettati per il ricovero non sono stati rispettati oppure quando - nonostante ti abbiano già chiamato per il pre-ricovero, una volta fatto - tu non sia più stato ricontattato nei tempi che ti avevano prospettato. In tutti questi casi hai diritto ad avere informazioni chiare, rivolgendoti alla Direzione sanitaria (o direzione medica) dell’ospedale. Nella nostra lettera, inoltre, troverai l’indicazione di scrivere ad altri indirizzi e figure importanti per la garanzia dei tempi massimi d’attesa.
Quando non ho diritto a inviare un reclamo?
Puoi sempre chiedere informazioni o presentare un reclamo se ritieni che la gestione della tua attesa non sia trasparente. Diverso è il diritto a contestare il superamento del tempo massimo: se la struttura ti propone una prima data di ricovero entro il termine previsto dalla classe di priorità e la rifiuti, il PNGLA stabilisce che il ricovero esce dalla garanzia dei tempi. Restano naturalmente il diritto all’informazione e la possibilità di chiedere chiarimenti sulla propria posizione.
La garanzia dei tempi vale per tutte le strutture ospedaliere pubbliche, ma anche per quelle private convenzionate con il Servizio sanitario e a cui ti sei rivolto ad esempio per un intervento “coperto” dal Ssn.
Esistono ricoveri per cui non ho diritto al rispetto dei tempi massimi (e per i quali, quindi, non posso fare reclamo)?
Per tutti i ricoveri programmati deve essere attribuita una classe di priorità. Le classi A, B e C hanno un tempo massimo definito; per la classe D il PNGLA parla invece di ricovero “senza attesa massima definita”, precisando però che deve comunque essere effettuato entro 12 mesi.
Cosa fare se i tempi superano quelli prospettati?
Bisogna chiedere alla Direzione sanitaria o medica dell’ospedale e all’Ufficio relazioni del pubblico di fornirti informazioni chiare sui tempi previsti del tuo ricovero (quelli prestabiliti sulla base della classe di priorità data al ricovero nel momento dell’inserimento in lista d’attesa da parte dello specialista) e il rispetto di questi tempi qualora siano stati superati.
Se la struttura prevede di non riuscire a garantire il ricovero entro il tempo previsto, chiedi anche quale percorso di tutela venga attivato e se possa esserti proposta una struttura alternativa nell’ambito di garanzia. Il PNGLA 2026-2028 prevede infatti che, in caso di superamento dei tempi, al paziente possano essere prospettate sedi alternative; se il paziente accetta il trasferimento in un’altra lista d’attesa, deve essere mantenuta invariata la data originaria di inserimento in lista.
Richiedi in questa pagina la lettera tipo: troverai i riferimenti legislativi del caso e le richieste da compilare per chiedere il rispetto alla trasparenza e dei tempi massimi d’attesa.
Agende di prenotazione chiuse: tutte le risposte
Cosa significa che le “agende sono chiuse”?
L’Agenda chiusa è “un’agenda di prenotazione temporaneamente (o periodicamente) chiusa, ovvero in ogni caso non disponibile per l’inserimento di nuove prenotazioni”: è la definizione contenuta anche nel nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2026-2028 (PNGLA 2026-2028), adottato con Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2026.
In termini più pratici, è il fenomeno per cui non si riesce a prenotare una visita o un esame (al Cup, allo sportello, al centralino della struttura ospedaliera o via internet) per mancanza dell’Agenda di prenotazione o per una effettiva impossibilità di prenotare un appuntamento anche a grande distanza di tempo per assenza di date disponibili.
Le agende chiuse sono legali? Qual è la legge di riferimento?
La chiusura delle agende di prenotazione è vietata dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006, art. 1 comma 282). Il divieto è stato espressamente ribadito anche dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
Il recente PNGLA 2026-2028 conferma il divieto di chiusura delle agende e rafforza la trasparenza del sistema di prenotazione. Inoltre il DL 73/2024 stabilisce che gli erogatori pubblici e privati accreditati devono garantire la piena trasparenza delle agende per quanto riguarda le prenotazioni effettuate e i posti disponibili.
Non è quindi lecito che frasi come “non c’è ancora l’agenda” o “non è ancora possibile prenotare” si traducano semplicemente nell’impossibilità per il cittadino di effettuare la prenotazione o di essere preso in carico. Il nuovo Piano precisa espressamente che anche una temporanea impossibilità di erogare una prestazione non deve impedire l’attività di prenotazione, neppure quando non sia ancora noto il momento esatto in cui la prestazione tornerà disponibile.
Esistono dei casi in cui le agende chiuse sono ammesse (e quindi non posso fare reclamo)?
No: non è ammesso sospendere o chiudere l’attività di prenotazione. È cosa diversa la temporanea sospensione dell’erogazione di una prestazione per motivi tecnici, per esempio a causa di un guasto alla strumentazione o di un’eccezionale indisponibilità del personale. Il PNGLA 2026-2028 precisa però che anche in questi casi l’attività di prenotazione non deve essere interrotta.
Le prenotazioni interessate dalla sospensione devono essere riprogrammate quando l’attività viene ripristinata; se la sospensione incide anche sulla disponibilità del calendario, il nuovo Piano prevede che i pazienti possano essere gestiti attraverso una prelista.
Se, per un primo accesso, questa situazione impedisce di garantire il tempo massimo indicato dalla classe di priorità, l’Azienda sanitaria deve attivare il percorso di tutela.
Quando ho diritto a inviare un reclamo?
Ogni volta che la prenotazione viene impedita dalla impossibilità di prendere un appuntamento.
Il PNGLA 2026-2028 introduce però una distinzione utile tra “agenda chiusa” e “agenda satura”. Un’agenda è satura quando è regolarmente aperta fino al termine previsto del calendario (che deve estendersi ad almeno un anno), ma tutti gli appuntamenti disponibili sono già occupati; è invece “chiusa” quando non è possibile prendere appuntamento per indisponibilità di un calendario. In sostanza, non perché tutti gli appuntamenti siano presi, ma perché non è possibile prendere appuntamenti.
Un’agenda satura, quindi, non è tecnicamente un’agenda chiusa. Questo però non significa che il cittadino non possa reclamare: se, per un primo accesso, nell’intero ambito di garanzia vagliato dal Cup regionale non è disponibile avere un appuntamento entro il tempo indicato dalla classe di priorità, il problema diventa il mancato rispetto dei tempi d’attesa e può essere contestato con la lettera dedicata.
Non è invece accettabile la situazione in cui ci viene detto che le Agende non sono disponibili o quando non ci viene data alcuna prospettiva di appuntamento e di fatto siamo costretti a chiamare ripetutamente per sapere se finalmente si può prenotare, col rischio di perdere delle opportunità di appuntamento.
Lo stesso vale quando, utilizzando i portali di prenotazione o le app regionali, non si vedono appuntamenti disponibili: da questo dato, da solo, può essere difficile capire se l’agenda sia chiusa o semplicemente satura, ma il cittadino ha diritto a chiedere informazioni trasparenti sulla disponibilità e sui tempi.
Per i controlli e le altre prestazioni successive al primo accesso, inoltre, non dovrebbe essere il paziente a dover richiamare periodicamente in attesa che venga aperta l’agenda: il PNGLA 2026-2028 prevede che la struttura che ha preso in carico il paziente programmi queste prestazioni nei tempi indicati dallo specialista.
Quando non ho diritto a inviare un reclamo?
Quando sono disponibili appuntamenti, anche molto lontani nel tempo, non si può parlare di agenda chiusa. Questo però non significa che non si possa reclamare: se, per un primo accesso, la prima disponibilità nell’ambito territoriale di garanzia supera il tempo previsto dalla classe di priorità, si tratta di mancato rispetto dei tempi d’attesa e va utilizzata la lettera dedicata; se si tratta di un controllo, rileva invece il termine indicato dallo specialista che ha in carico il paziente.
Cosa fare se mi dicono che non posso prenotare perché le agende sono chiuse? A chi rivolgermi?
Puoi chiedere trasparenza sulla disponibilità delle agende e che la tua richiesta venga presa in carico. Se si tratta di un primo accesso e non è disponibile un appuntamento nei tempi previsti dalla prescrizione, chiedi anche l’attivazione del percorso di tutela: il PNGLA 2026-2028 prevede che, in caso di impossibilità di prenotazione immediata entro i tempi, il cittadino possa essere inserito in una prelista ed essere successivamente ricontattato dal sistema.
Bisogna scrivere all’azienda sanitaria competente, all’Ufficio relazioni con il pubblico della struttura e agli altri referenti indicati nella nostra lettera tipo. Se invece si tratta di un controllo, la richiesta va indirizzata anche alla struttura o allo specialista che ha preso in carico il paziente, chiedendo che l’appuntamento venga programmato nei tempi clinicamente indicati.
