Oggetto: Richiesta di assistenza per negata compensazione pecuniaria (Reg. CE 261/2004) e risarcimento del danno supplementare (Art. 12) – Volo Wizz Air PMI-MXP del 25/07/2026 (PNR: CHQR5F)
Spettabile Altroconsumo, con la presente richiediamo il vostro supporto legale per contestare il mancato risarcimento da parte della compagnia aerea Wizz Air e per richiedere la tutela dei nostri diritti in merito al volo del 25 luglio 2026.
Di seguito si riportano i dettagli del disservizio:
Passeggeri:
C. Ivan M. Michela C. Anita
Compagnia aerea:
Wizz Air Codice di prenotazione (PNR): CHQR5F
Tratta:
Palma de Mallorca (PMI) - Milano Malpensa (MXP) Data del volo: 25/07/2026 che ha subito un ritardo superiore alle 3 ore
Descrizione dei fatti e contestazione del diniego:
Il volo in oggetto ha registrato un ritardo all'arrivo di oltre tre ore rispetto all'orario ufficiale.
In data 29/07/2026 ho provveduto ad aprire regolare reclamo tramite il servizio clienti della compagnia aerea con il i.d. 609fddac. In seguito ad una infinità di comunicazioni e invio documenti la compagnia ha ritenuto di non dover rimborsare. Ho fatto seguito dimostrando che la mia prenotazione era congiunta con un’altra famiglia e che questi a seguito di reclamo avendo subito il medesimo disagio avevano ricevuto il dovuto risarcimento. In risposta mi è stato scritto mio reclamo veniva unito a quello già risarcito per una migliore gestione. Ad oggi non ho avuto più alcun riscontro nonostante i miei ripetuti solleciti.
Riteniamo che tale modalità da parte della compagnia sia una pratica scorretta, volta unicamente a scoraggiare i passeggeri ed eludere gli obblighi previsti dall'Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, l'onere della prova riguardo alla sussistenza di reali circostanze straordinarie spetta interamente al vettore. Essendo la tratta aerea inferiore ai 1.500 km, ciascun passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250,00 euro, per un totale di 750,00 euro.
Si evidenzia inoltre che il ritardo accumulato ha causato un gravissimo disservizio logistico che ha leso pesantemente la sfera personale dei passeggeri. A causa dell'orario di sbarco notturno, i passeggeri hanno perso le coincidenze stradali e ferroviarie ordinarie inizialmente pianificate.
Per questo motivo, oltre alla compensazione standard, si richiede formalmente l'applicazione dell'Articolo 12 del Regolamento (CE) n. 261/2004 per il risarcimento del danno supplementare, quantificabile nel pesante disagio logistico patito a causa della negligenza del vettore. Restiamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e vi ringraziamo anticipatamente per l'assistenza che vorrete prestarci per far valere i nostri diritti contro questo comportamento scorretto del vettore.