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Problemi con flixbus

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

G. P.

A: FLIXBUS

11/10/2026

Viaggio da incubo. Il 7 ottobre u.s., prendevo il pullman per accompagnare i miei genitori anziani (91 e 87 anni) e disabili a casa. A metà del viaggio, ignara poiché il vettore non si degna a neanche di avvertire i passeggeri, mi accorgevo che il pullman non si era fermato per la consueta sosta di ristoro. Preoccupata per la salute dei miei genitori, che mi avevano rappresentato la necessità di espletare i propri bisogni fisiologici, mi rivolgevo al coautista per chiedere i motivi per cui il pullman non si era fermato. Mi rispondeva che era in leggero ritardo sulla tabella di marcia. Quindi rappresentavo l'imminente stato di necessità dei miei genitori e, quindi, dell'importanza di una fermata per consentire loro di espletare i propri bisogni fisiologici. A tale richiesta, mi invitava ad utilizzare la toilette a bordo, incurante del fatto che in questo modo avrebbe potuto mettere a rischio l'incolumità dei miei genitori per il loro equilibrio precario. Per tutelare la mia famiglia, mi vedevo costretta a chiamare il 112, e solo dopo aver allertato le forze dell'ordine, il pullman si fermava alla prima piazzola di sosta utile. È evidente che la società flixbus non forma il proprio personale circa i loro doveri di assistenza e tutela dei viaggiatori a bordo, forse preoccupata di più dei propri utili, e di dover evitare eventuali risarcimenti per i ritardi accumulati. Per quanto sopra, lascio questa mia testimonianza come monito a futura memoria di tutti coloro che viaggiano con questa compagnia, che nel caso di specie si è dimostrata totalmente insensibile ai diritti inviolabili dei propri passeggeri. A questo punto è bene che si sappia che se il passeggero ha problemi di salute documentati o legati all'età che configurano una situazione di assoluta necessità, si configurando delle responsabilità civilistiche ed eventualmente penali a carico del vettore, poiché subentra lo stato di necessità (Art. 54 del Codice Penale) o l'obbligo di assistenza. Ecco come si inquadra giuridicamente la situazione quando vi è una reale emergenza medica o di salute: 1. Il dovere di protezione e assistenza del conducente • Cura del passeggero: L'autista e la compagnia di trasporti stipulano un vero e proprio contratto di trasporto (Art. 1681 del Codice Civile), in forza del quale il vettore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei passeggeri durante il viaggio. • Omissione di soccorso (Art. 593 c.p.): Se un passeggero manifesta un malessere evidente o una grave sofferenza fisica e l'autista ignora totalmente la richiesta di aiuto, rifiutandosi di fermarsi alla prima piazzola o area di servizio utile, potrebbe configurarsi una responsabilità penale per omissione di soccorso o lesioni colpose, qualora il passeggero subisse un danno biologico o psicologico. 2. Le regole sulla sicurezza stradale e le alternative L'autista ha l'obbligo di tutelare l'incolumità di tutti i passeggeri a bordo. Questo significa che: • In autostrada: Non può accostare sulla corsia di emergenza per un bisogno fisiologico standard, poiché la legge lo consente solo per malesseri gravi e imprevedibili (Art. 176 Codice della Strada). • Obbligo di sosta rapida: Se la situazione è grave (es. l'anziano o il malato rischiano una crisi o un danno alla salute a causa del trattenimento), l'autista deve deviare o fermarsi alla prima area di servizio disponibile, anche se questo comporta un ritardo sulla tabella di marcia. 3. Come procedere se si è subita un'ingiustizia Se l'autista ha rifiutato la sosta nonostante fosse stata esplicitata una condizione di salute o di età sensibile, è possibile agire per vie legali o amministrative: • Segnalazione e Reclamo: Inviare una diffida formale tramite PEC o raccomandata A/R alla compagnia di trasporti, dettagliando l'accaduto e allegando eventuali certificati medici che attestino la patologia del passeggero. • Richiesta di risarcimento danni: Se il passeggero ha subito un'umiliazione grave, un malore o un peggioramento delle condizioni di salute dovuto al rifiuto, si può intentare una causa civile per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale e biologico) derivante dall'inadempimento contrattuale del vettore.


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