Con la presente intendo presentare un reclamo formale in relazione alla determinazione del premio per una polizza RC Moto relativa al veicolo Kymco Micare 125, con decorrenza prevista per il 25 settembre 2026.
Ho effettuato due preventivi presso Prima Assicurazioni, mantenendo identici tutti i dati e le condizioni di preventivazione, ad eccezione del sesso del contraente.
In particolare:
Preventivo con sesso “uomo”
Premio annuale: €536,45
Veicolo: Kymco Micare 125
Decorrenza: 25 settembre 2026
Garanzia: Responsabilità civile
Preventivo con sesso “donna”
Premio annuale: €683,19
Veicolo: Kymco Micare 125
Decorrenza: 25 settembre 2026
Garanzia: Responsabilità civile
Le mail dei due preventivi sono allegati alla presente.
La differenza di premio è quindi pari a €146,74 annui, corrispondente a circa il 27,35%, e risulta verificarsi a seguito della sola modifica del sesso indicato nel preventivo.
Preciso inoltre che il contraente è effettivamente di sesso femminile, come risulta dai documenti identificativi.
Chiedo pertanto a Prima Assicurazioni di:
verificare formalmente la modalità con cui viene determinato il premio nei due preventivi;
indicarmi quale specifico parametro tariffario determina la differenza di €146,74 tra i due preventivi;
chiarire espressamente se il sesso del contraente viene utilizzato, direttamente o indirettamente, come fattore di calcolo del premio;
qualora il sesso costituisca effettivamente il fattore che determina la differenza di premio, indicarmi la specifica base normativa e regolamentare che consentirebbe tale differenziazione per una nuova polizza RC Moto con decorrenza 25 settembre 2026;
qualora la differenza sia invece dovuta ad altri fattori, fornirmi l'indicazione dei parametri tariffari differenti che hanno determinato i due premi, nonostante gli altri dati inseriti nei preventivi siano identici.
Richiamo, in particolare, la disciplina europea sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats, che ha stabilito l'applicazione senza deroghe della regola dei premi unisex a partire dal 21 dicembre 2012.
L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE stabilisce infatti che l'utilizzo del sesso quale fattore di calcolo dei premi assicurativi non deve determinare differenze nei premi individuali. EEUR-Lex+1
Alla luce di quanto sopra, chiedo una verifica della correttezza della tariffazione applicata e una risposta formale e circostanziata al presente reclamo.
Chiedo inoltre che, qualora venga confermato che la differenza di premio è riconducibile esclusivamente al sesso indicato nel preventivo, venga indicato come sia possibile conciliare tale modalità di tariffazione con la normativa sopra richiamata.
Allego:
mail del preventivo n. PR042120505 con premio di €536,45;
screenshot del preventivo n. PR666230126 con premio di €683,19;