Risarcimento danni al terzo trasportato: come richiederlo e modulo di lettera
Sei rimasto coinvolto in un incidente mentre eri a bordo dell'auto di un amico o di un familiare? La legge italiana è particolarmente protettiva nei tuoi confronti. Il terzo trasportato (ovvero chiunque si trovi sul veicolo al momento dell'impatto, escluso il conducente) ha diritto al risarcimento indipendentemente da chi abbia colpa. Per ottenere il risarcimento devi inviare una richiesta formale alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavi, anche se la responsabilità dell’incidente è di un altro mezzo. Vediamo insieme come fare.
In questo articolo
- Danno al passeggero trasportato: chi paga?
- A chi deve essere inviata la richiesta di risarcimento
- La legittimazione ad agire del terzo trasportato
- L’onere della prova e i tempi
- Come ottenere il risarcimento
- Modulo di richiesta risarcimento per terzo trasportato
- Cosa fare se l’assicurazione non risponde alla richiesta di risarcimento
Il terzo trasportato è il passeggero che si trova su un veicolo coinvolto in un incidente stradale e che subisce danni fisici o materiali. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- passeggeri su auto private,
- familiari trasportati sul veicolo,
- passeggeri di taxi o NCC (Noleggio con conducente),
- amici o conoscenti che viaggiano su un’auto.
Danno al passeggero trasportato: chi paga?
Il diritto al risarcimento del passeggero è disciplinato dall’ articolo 141 CdA, ovvero il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005).
Secondo questa norma:
- il danno al passeggero deve essere risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava (il cosiddetto "vettore"),
- il risarcimento avviene indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità tra i conducenti.
Questo significa che il passeggero non deve dimostrare chi ha causato l’incidente: basta provare di essere stato trasportato sul veicolo al momento del sinistro.
Torna all'inizioA chi deve essere inviata la richiesta di risarcimento
Il terzo trasportato deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava.
Questo vale anche nei casi di:
- Risarcimento terzo trasportato familiare: se il conducente è un tuo parente, la sua polizza copre comunque i tuoi danni fisici.
La legittimazione ad agire del terzo trasportato
La legge riconosce al passeggero una azione diretta contro l’assicurazione del veicolo. Questo significa che il terzo trasportato non deve avviare una causa contro il conducente. L’assicurazione del veicolo pagherà il risarcimento e potrà poi rivalersi su eventuali responsabili.
L’azione diretta del trasportato è una procedura semplificata. Tuttavia, ci sono dei limiti:
- Caso fortuito: l'assicurazione non paga se l'incidente è avvenuto per un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla circolazione (es. una frana improvvisa),
Va precisato che la procedura, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, trova applicazione solamente se sono stati coinvolti almeno due mezzi.
Torna all'inizioL’onere della prova e i tempi
Il risarcimento del terzo trasportato viene riconosciuto quando il passeggero subisce:
- danni fisici (lesioni, invalidità temporanea o permanente)
- danni materiali (occhiali rotti, vestiti danneggiati, oggetti personali).
Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve solo provare di essere stato a bordo del veicolo e l'entità dei danni subiti. I termini per l’offerta del risarcimento da parte della compagnia sono:
- 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti,
- 60 giorni per i danni materiali,
- 90 giorni per le lesioni fisiche dalla consegna del certificato di avvenuta guarigione.
Come ottenere il risarcimento
Per ottenere il risarcimento è necessario:
- raccogliere la documentazione medica e le prove dei danni,
- inviare una richiesta formale di risarcimento all’assicurazione del veicolo,
- attendere la risposta della compagnia entro i termini di legge.
Modulo di richiesta risarcimento per terzo trasportato
Qui trovi la lettera richiesta risarcimento danni fisici e materiali da compilare. Ti basterà copiare il testo e sostituire i campi tra parentesi con i tuoi dati.
Mittente
[Nome e Cognome]
[Indirizzo]
Destinatario
[Nome e cognome della Compagnia d'assicurazione del vettore]
[Nome Ufficio Sinistri]
[Indirizzo]
A mezzo [Indicare il mezzo utilizzato: raccomandata A/R o PEC]
Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo n. 209/2005)
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], codice fiscale [codice fiscale], nato/a a [luogo] il [data] con la presente inoltra formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data [data sinistro] a [luogo sinistro], mentre mi trovavo trasportato sul veicolo targato [targa veicolo] con voi assicurato.
A seguito del sinistro ho riportato le seguenti lesioni fisiche e danni materiali: [indicare lesioni fisiche e danni materiali subiti (es. danneggiamento degli abiti che indossavo; perdita lenti a contatto o rottura occhiali)].
In caso di mancato riscontro nei termini di legge, provvederò alla tutela dei miei diritti nelle sedi competenti.
Alla richiesta allego:
- Documentazione medica delle lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso; visite specialistiche; ricette e spese medicinali).
- Documentazione relativa ai danni materiali (es. fotografie, fatture o preventivi di riparazione).
Distinti saluti,
[Firma]
Torna all'inizioCosa fare se l’assicurazione non risponde alla richiesta di risarcimento
Se, dopo aver inviato la richiesta di risarcimento, l’assicurazione non risponde entro i termini previsti dalla legge, non significa che devi rinunciare al tuo diritto al risarcimento. Al contrario, esistono diversi strumenti per far valere le tue ragioni.
Se questi termini trascorrono senza risposta, puoi procedere in questo modo:
- Inviare un reclamo formale alla compagnia assicurativa: il primo passo è presentare un reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia, e allegando copia della richiesta di risarcimento già inviata.
- Presentare un reclamo all’IVASS: se la compagnia non risponde al reclamo entro il termine previsto dalla normativa, oppure la risposta è insoddisfacente, puoi rivolgerti all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che può verificare il comportamento della compagnia e richiedere chiarimenti.
- Avviare un’azione legale per ottenere il risarcimento: se il problema non viene risolto, resta sempre possibile agire in sede giudiziaria per ottenere il pagamento del risarcimento e delle eventuali spese sostenute.
In tutti questi casi è importante conservare tutta la documentazione relativa al sinistro e alle comunicazioni inviate all’assicurazione, perché potrà essere utile per dimostrare le richieste già effettuate e i tempi di risposta della compagnia.
Torna all'inizioIl terzo trasportato è il passeggero che si trova su un veicolo coinvolto in un incidente stradale e che subisce danni fisici o materiali. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- passeggeri su auto private,
- familiari trasportati sul veicolo,
- passeggeri di taxi o NCC (Noleggio con conducente),
- amici o conoscenti che viaggiano su un’auto.
Il diritto al risarcimento del passeggero è disciplinato dall’ articolo 141 CdA, ovvero il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005).
Secondo questa norma:
- il danno al passeggero deve essere risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava (il cosiddetto "vettore"),
- il risarcimento avviene indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità tra i conducenti.
Questo significa che il passeggero non deve dimostrare chi ha causato l’incidente: basta provare di essere stato trasportato sul veicolo al momento del sinistro.
Il terzo trasportato deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava.
Questo vale anche nei casi di:
- Risarcimento terzo trasportato familiare: se il conducente è un tuo parente, la sua polizza copre comunque i tuoi danni fisici.
La legge riconosce al passeggero una azione diretta contro l’assicurazione del veicolo. Questo significa che il terzo trasportato non deve avviare una causa contro il conducente. L’assicurazione del veicolo pagherà il risarcimento e potrà poi rivalersi su eventuali responsabili.
L’azione diretta del trasportato è una procedura semplificata. Tuttavia, ci sono dei limiti:
- Caso fortuito: l'assicurazione non paga se l'incidente è avvenuto per un evento imprevedibile e inevitabile estraneo alla circolazione (es. una frana improvvisa),
Va precisato che la procedura, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, trova applicazione solamente se sono stati coinvolti almeno due mezzi.
Il risarcimento del terzo trasportato viene riconosciuto quando il passeggero subisce:
- danni fisici (lesioni, invalidità temporanea o permanente)
- danni materiali (occhiali rotti, vestiti danneggiati, oggetti personali).
Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve solo provare di essere stato a bordo del veicolo e l'entità dei danni subiti. I termini per l’offerta del risarcimento da parte della compagnia sono:
- 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti,
- 60 giorni per i danni materiali,
- 90 giorni per le lesioni fisiche dalla consegna del certificato di avvenuta guarigione.
Per ottenere il risarcimento è necessario:
- raccogliere la documentazione medica e le prove dei danni,
- inviare una richiesta formale di risarcimento all’assicurazione del veicolo,
- attendere la risposta della compagnia entro i termini di legge.
Qui trovi la lettera richiesta risarcimento danni fisici e materiali da compilare. Ti basterà copiare il testo e sostituire i campi tra parentesi con i tuoi dati.
Mittente
[Nome e Cognome]
[Indirizzo]
Destinatario
[Nome e cognome della Compagnia d'assicurazione del vettore]
[Nome Ufficio Sinistri]
[Indirizzo]
A mezzo [Indicare il mezzo utilizzato: raccomandata A/R o PEC]
Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo n. 209/2005)
Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], codice fiscale [codice fiscale], nato/a a [luogo] il [data] con la presente inoltra formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data [data sinistro] a [luogo sinistro], mentre mi trovavo trasportato sul veicolo targato [targa veicolo] con voi assicurato.
A seguito del sinistro ho riportato le seguenti lesioni fisiche e danni materiali: [indicare lesioni fisiche e danni materiali subiti (es. danneggiamento degli abiti che indossavo; perdita lenti a contatto o rottura occhiali)].
In caso di mancato riscontro nei termini di legge, provvederò alla tutela dei miei diritti nelle sedi competenti.
Alla richiesta allego:
- Documentazione medica delle lesioni fisiche (es. verbale del pronto soccorso; visite specialistiche; ricette e spese medicinali).
- Documentazione relativa ai danni materiali (es. fotografie, fatture o preventivi di riparazione).
Distinti saluti,
[Firma]
Se, dopo aver inviato la richiesta di risarcimento, l’assicurazione non risponde entro i termini previsti dalla legge, non significa che devi rinunciare al tuo diritto al risarcimento. Al contrario, esistono diversi strumenti per far valere le tue ragioni.
Se questi termini trascorrono senza risposta, puoi procedere in questo modo:
- Inviare un reclamo formale alla compagnia assicurativa: il primo passo è presentare un reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia, e allegando copia della richiesta di risarcimento già inviata.
- Presentare un reclamo all’IVASS: se la compagnia non risponde al reclamo entro il termine previsto dalla normativa, oppure la risposta è insoddisfacente, puoi rivolgerti all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che può verificare il comportamento della compagnia e richiedere chiarimenti.
- Avviare un’azione legale per ottenere il risarcimento: se il problema non viene risolto, resta sempre possibile agire in sede giudiziaria per ottenere il pagamento del risarcimento e delle eventuali spese sostenute.
In tutti questi casi è importante conservare tutta la documentazione relativa al sinistro e alle comunicazioni inviate all’assicurazione, perché potrà essere utile per dimostrare le richieste già effettuate e i tempi di risposta della compagnia.
