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Antiabbandono, ripartono le multe per chi non ce l'ha

Finisce il periodo di sospensione di controlli e sanzioni sui dispositivi antiabbandono. Chi trasporta bambini sotto i 4 anni e verrà trovato senza dispositivo rischia multe fino a 333 euro e 5 punti dalla patente. Ma quale scegliere? Ecco qualche consiglio e come ottenere il bonus statale per acquistarlo.

05 marzo 2020
antiabbandono

Dal 6 marzo riprendono le sanzioni per chi trasporta in auto bambini sotto i 4 anni senza uno dei sistemi antiabbandono in commercio. La legge di conversione del decreto fiscale aveva fatto slittare controlli e sanzioni per i trasgressori trovati senza antiabbandono funzionate a bordo. Tuttavia, la data ultima del 6 marzo non è poi stata prorogata nonostante il decreto contenente le disposizioni sugli incentivi sia stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 17 febbraio 2020 (formalmente in vigose solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione) e nonostante i ritardi e i disguidi nel mettere online la piattaforma per la richiesta del bonus.

Inoltre il Ministero non si è ancora espresso su quali sistemi antiabbandono (tra quelli in commercio) possono considerarsi a norma e quali invece non soddisfano pienamente le disposizioni e che quindi, in linea teorica, rischiano di far prendere comunque la multa a chi li ha acquistati.

Le sanzioni: quanto si paga e quando si rischia la multa

Chi non si adegua alla nuova normativa rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente. A doverla pagare è il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Se poi, entro due anni dalla prima multa, lo stesso soggetto incorre un’altra volta in una delle violazioni riguardanti i sistemi di ritenuta, oltre alla sanzione pecuniaria avrà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Ma quando il consumatore rischia la multa? Le possibilità possono essere diverse.

  • Non si ha il sistema antiabbandono.
  • Si ha un sistema che non è conforme ai requisiti del decreto attuativo.
  • Il sistema funziona con il dispositivo bluetooth, ma quaesto non è stato attivato oppure l’app non funziona.
  • Si ha un sistema antiabbandono non autorizzato dal produttore del seggiolino.

Analizziamo punto per punto.

Non si ha il sistema antiabbandono

La legge n.117 del 2018 ha previsto l'obbligo per tutti i genitori che trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni di dotarsi di un sistema anti abbando. Chi non si adegua alla normativa rischia (a seconda dei casi) la multa, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente.

Sistema antiabbandono non conforme ai requisiti del decreto attuativo

Ad oggi, restano dei dubbi sul fatto che i prodotti in commercio rispettino davvero i dettami della normativa. Dato che la Ministra dei Trasporti nel firmare il decreto ha tenuto in considerazione solo parte delle modifiche segnalate dal Consiglio di Stato, possiamo considerare "adatti allo scopo" la maggior parte dei dispositivi. Ma se si guarda nello specifico il decreto, gran parte dei prodotti sul mercato ad oggi potrebbero non essere a norma.

Il decreto 122 del 2019 nell'allegato A punto 2.b specifica che questi sistemi "non devono alterare le caratteristiche omologative" dei seggiolini. Ovvero il prodotto acquistato non deve portare all’alterazione del sistema di ritenuta. Questo principio è ribadito anche nell’art. 172 comma 11 del Codice della strada che dice: “Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 euro a 167 euro”.

Mettendo però un dispositivo anti abbandono (ad esempio un cuscinetto) all’interno di un seggiolino omologato secondo la normativa ECE R44, ECE R129 o Isize, di fatto si modificano le caratteristiche tecniche del prodotto. Stando a questo concetto, anche i prodotti indipendenti ovvero quelli non integrati nel seggiolino, potrebbero non essere a norma.

Sistema antiabbandono con bluetooth non attivato o applicazione non funzionante

Molti dei sistemi presenti oggi sul mercato richiedono l’attivazione del Bluetooth sullo smartphone (che spesso è disattivato). Altri, invece, non hanno un sensore di peso e per rilevare il bambino devo essere attivati (Chicco Bebècare easy tech, ma anche il sistema integrato nei seggiolini Cybex). Tutti questi dispositivi non soddisfano quanto indicato dall'allegato A punto 1.b del decreto 122 del 2019 in cui si esplicita che "il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente".

Sistema antiabbandono non autorizzato dal produttore del seggiolino

Se si opta per un sistema antiabbandono indipendente, quale dispositivo scegliere da mettere sul seggiolino che già si ha? Prima di rispondere, bisogna fare un passo indietro e distinguere due diverse ipotesi.

  • Il caso di sistemi antiabbandono indipendenti prodotti da aziende che fanno anche seggiolini auto.
  • Il caso di dispositivi prodotti da aziende terze che non producono anche seggiolini auto.

Abbiamo contattato i principali produttori di seggiolini auto per bambini (Bébéconfort, Chicco, Inglesina, Foppapedretti, Peg Perego) chiedendo loro quale prodotto comprare per essere in regola e non alterare le caratteristiche dei loro seggiolini già omologati presenti sul mercato. Tutti i produttori hanno dichiarato che sui loro prodotti possono essere utilizzati esclusivamente i sistemi antiabbandono dello stesso marchio e che declinano ogni responsabilità per l’uso di dispositivi non espressamente approvati da loro per uno specifico seggiolino. In generale, i produttori non garantiscono che il loro prodotto sia compatibile con seggiolini di altre marche.

Nel caso in cui si monti un sistema non autorizzato dal produttore si incappa nel comma 11 dell’articolo 172 ovvero alterazione del sistema di ritenuta, in questo caso si ha solo “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro".

Abbiamo chiamato anche i produttori terzi, cioè quelli che producono solo i dispositivi antiabbandono. In sostanza, ci hanno detto che i loro sistemi hanno dimensioni simili o minori rispetto a quelli dei produttori che fanno anche i seggiolini e quindi allo stesso modo non compromettono la sicurezza offerta dal seggiolino. Inoltre, in molti casi abbiamo avuto conferma che questi produttori hanno eseguito crash test con prodotti di diversi gruppi e marchi per valutare se l’utilizzo del loro prodotto potesse interferire con la protezione offerta.

I produttori terzi, quindi, sono pronti ad assumersi la responsabilità della conformità del dispositivo e dichiarano con certezza che i loro prodotti non alterano la protezione offerta dal seggiolino. Di fatto, però, noi sappiamo che questi dispositivi non possono essere conformi al 100% a quanto previsto dal decreto attuativo. Per loro stessa natura i dispositivi antiabbandono andranno ad alterare alcune delle caratteristiche tecniche del seggiolino, compromettendo la sua omologazione.

Come ottenere il bonus da 30 euro

Dal 22 febbraio (con qualche giorno di ritardo) è possibile registrarsi sulla piattaforma del MIT (www.mit.gov.it) per poter ottenere l'incentivo per l'acquisto di uno dei sistemi antiabbandono in commercio. Per ottenere il bonus di 30 euro occorre prima cosa effettuare la registrazione sul sito www.bonuseggiolino.it, accessibile anche dal sito del Ministero dei trasporti. Una volta effettuata la registrazione usando le proprie credenziali Spid, il contributo viene riconosciuto sotto forma di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni. Occorre però fare attenzione: l'erogazione del bonus non segue altre regole se non quella del "chi prima arriva". Si tratta infatti di contributi “fino ad esaurimento risorse”, perciò potranno ottenerlo solo i primi che riusciranno a fare la registrazione.

Anche chi lo ha già acquistato dovrebbe aver diritto al rimborso. Per averlo bisognerebbe farne richiesta registrandosi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it entro sessanta giorni dal 20 febbraio (vediamo se i termini verranno prorograti visto il disservizio), allegando copia del giustificativo di spesa (in formato jpg). Il decreto che è già arrivato in ritardo visto che le istruzioni per utilizzare il contributo sarebbero dovute arrivare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione e dunque entro il 9 gennaio 2020 con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto col MEF, è stato pubblicato solo il 17 febbraio ed entrerà in vigore dopo 15 giorni.

Dove spendere il bonus

Gli esercenti che desiderano accettare i buoni ministeriali devono registrarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it, nell'apposita sezione. Avrebbero dovuto iniziare la registrazione al sito web dal 1° febbraio 2020, ma la piattaforma è stata resa disponibile solo dal 20 febbraio. Ad oggi sono iscritti 4641 negozi fisici e online. Bisogna verificare quindi sul sito www.bonuseggiolino.it nella sezione “Dove usare i buoni”, in quali negozi fisici si può spendere il buono (cercando per città o provincia) e quali sono quelli online che hanno aderito all'iniziativa (sono 71 per il momento). 

Acquisti su Amazon: la procedura

In molti acquisteranno il sistema antiabbandono su www.amazon.it. Tuttavia in questo caso la procedura è leggermente diversa rispetto agli altri negozi online. Innanzitutto, per chi ha acquistato il sistema dopo il 20 febbraio 2020, il Bonus Seggiolino può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti inclusi nella vetrina Amazon dedicata, venduti e spediti da Amazon su Amazon.it.

Occore prima ottenere il bonus sulla piattaforma Bonuseggiolino e poi effettuare l'acquisto su Amazon. Una volta completato l’acquisto e ricevuto l’articolo, si può fare la richiesta di rimborso utilizzando il numero dell’ordine Amazon e il codice del buono spesa elettronico del Ministero: entrambi vanno inseriti nell'apposita pagina Amazon amazon.bonus-seggiolini.it. Al termine della procedura ri riceverà il rimborso dei 30 euro direttamente con accredito sul mezzo utilizzato per il pagamento (Carta di credito, prepagata...).

Cosa dice nel dettaglio il decreto incentivi
  • Si tratta di contributo all’acquisto o al rimborso del costo di acquisto già sostenuto.
  • Si deve trattare di acquisto di dispositivi conformi alle caratteristiche tecniche previste dal decreto 122/2019 (e qui scattano i dubbi, come spieghiamo meglio dopo).
  • Può chiedere il contributo o il rimborso uno dei genitori o un altro soggetto che esercita la potestà genitoriale (attestata da autocertificazione).
  • Il minore non deve aver compiuto 4 anni al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.
  • Se per lo stesso minore sono acquistati più dispositivi, il rimborso o il contributo è riconosciuto per un solo dispositivo.
  • Viene rilasciato un buono spesa elettronico associato al codice fiscale del minore utilizzabile presso strutture o esercenti convenzionati e pubblicati sul sito www.bonuseggiolino.it. Il buono comporta la riduzione di 30 euro del prezzo di acquisto del dispositivo. Le strutture avrebbero dovuto iniziare la registrazione al sito web dal 1° febbraio 2020, ma la piattaforma è stata resa disponibile solo dal 20 febbraio. Ad oggi sono iscritti 4641 negozi fisici ed online. Attenzione però dovete verificare sul sito www.bonuseggiolino.it nella sezione “Dove usare i buoni”, i negozi fisici disponibili per città o provincia e quelli online (sono 71 per il momento). 
  • Vige il criterio del più veloce: i buoni sono emessi secondo ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento delle risorse.
  • Il buono deve essere usato entro 30 gg dall’emissione, altrimenti sarà annullato.
  • Se si compra o si è comprato un dispositivo di prezzo inferiore a 30 euro il buono o il rimborso avrà il valore del costo sostenuto.
  • Per i genitori la procedura è disponibile dal 21 febbraio 2020, ci si deve registrare sul sito www.bonuseggiolino.it (accessibile anche dal sito www.mit.gov.it) ed occorre la SPID: per attivare SPID ci vogliono alcuni giorni, quindi conviene chiederla per tempo in questo modo perché il rischio di arrivare tardi e non trovare più fondi è alto. Dopo la registrazione si provvede ad inserire i dati del minore (nome, cognome e codice fiscale).
  • Per l’acquisto di dispositivi avvenuto prima del 20 febbraio 2020 c’è un rimborso di 30 euro. Il rimborso va chiesto entro 60 giorni dal 20 febbraio 2020 (quindi entro il 20 aprile 2020) allegando sulla piattaforma i giustificativi di spesa (scontrini o fattura) in formato jpg. Se sul giustificativo non c’è scritto “acquisto dispositivo antiabbandono” si può fare autocertificazione. Verrà fatto un accredito sul IBAN del richiedente indicato al momento della richiesta di rimborso sulla piattaforma entro 15 giorni.

Incentivi: un decreto arrivato in ritardo

Secondo il decreto fiscale collegato alla Finanziaria convertito in legge dal 25 dicembre 2019, sono previsti anche degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. E' stato creato di un fondo di 14,1 milioni di euro nel 2019 che si aggiunge agli stanziamenti già previsti dalla Finanziaria dell’anno scorso e quindi 1 milione di euro nel 2019 e 1 milione di euro nel 2020. Con la legge di conversione del decreto fiscale è stato introdotto un aumento di 4 milioni di euro nel 2020. Sarà quindi riconosciuto un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato, fino ad esaurimento delle risorse (15,1 milioni di euro nel 2019 e 5 milione di euro nel 2020).

Inoltre, considerando che sono circa 1,8 milioni i bambini interessati dall’obbligo è chiaro che le risorse stanziate non basteranno per tutti, anzi considerando i 30 euro previsti la copertura sarà per appena 166.666 dispositivi, poco più del 9% dei bambini interessati. Essendo il contributo riconosciuto a tutti ed essendo concesso solo entro le risorse stanziate comunque insufficienti, lo otterrebbero solo i più veloci a farne richiesta. Un principio molto lontano dall’essere equo ed eticamente corretto oltre che socialmente accettabile. Un modo per rimediare potrebbe essere quello di dare il contributo solo a chi ha un reddito basso e più figli nella fascia di età 0 – 4 anni.

Restano però molti dubbi sulla fine che faranno le risorse messe a disposizione per il 2019 (15,1 milioni di euro) che di fatto non è più possibile utilizzare a meno di indicazioni diverse dal Ministro dei Trasporti. In realtà dal testo del decreto non ci sono indicazioni nuove e quindi le risorse stanziate per il 2019 sembrerebbero perse.

Nel frattempo non si ha certezza su quali prodotti siano effettivamente conformi alla legge. Notizia positiva è che abbiamo provato la procedura ed è davvero molto facile da gestire.

Indipendenti o integrati nel seggiolino?

Abbiamo portato in laboratorio alcuni dei sistemi presenti in commercio e presto torneremo a valutarne altri. Per il momento abbiamo testato otto sistemi indipendenti e due seggiolini con sistema integrato, ma come abbiamo visto, è possibile che non tutti siano a norma con quanto previsto dal decreto.

Ad oggi esistono diversi sistemi universali (ovvero che si possono aggiungere senza cambiare il seggiolino).

Sistemi universali: versatili ma attenzione all'omologazione

Ecco quali vantaggi può portare la scelta di uno dei modelli indipendenti:

  • non devi cambiare seggiolino; 
  • puoi passarli da un seggiolino all’altro man mano che il bimbo cresce e usarli su più auto (solo se le istituzioni chiariranno i punti sopra oppure se hai seggiolini tutti della stessa marca);
  • puoi scegliere il seggiolino che più ti convince senza dover limitare la scelta ai pochi modelli con il sensore integrato (anche se ad oggi alcuni seggiolini auto ancora in vendita potrebbero non avere un sistema antiabbandono compatibile).

Tuttavia questi sistemi hanno un grosso svantaggio. La maggior parte dei modelli è dotata di un sensore di peso da mettere sotto il bambino, ma poiché il decreto non stabilisce caratteristiche dimensionali e fisiche che assicurino la compatibilità dei sistemi indipendenti con tutti i seggiolini e ha demandato ai fabbricanti la responsabilità della conformità, i produttori di seggiolini indicano in modo più o meno esplicito che nessun prodotto è utilizzabile salvo quello da loro commercializzato (Bébéconfort, Chicco, Inglesina, Foppapedretti, Peg Perego e Cybex per i soli prodotti omologati R129 Isize). Questo perché in teoria nessun dispositivo dovrebbe interferire con prodotti di sicurezza che sono omologati, perché potrebbero influire sulla loro efficacia. Secondo gli esperti di laboratorio, un cuscinetto di pochi millimetri comunque non pregiudica la sicurezza (sarebbe come legare il bambino senza toglierli un giacchetto pesante o un pantalone imbottito), ma senza l’approvazione dei produttori, in caso di incidente su chi ricadrebbe la responsabilità?

Vuoi vedere i risultati delle prove dei 8 modelli di sistemi anti abbandono universali che abbiamo portato in laboratorio? Eccoli:

Sistemi integrati: una scelta limitata

I sistemi integrati al momento sono disponibili su alcuni seggiolini Chicco e Cybex. Sono più pratici rispetto a quelli universali, ma potrebbero avere una durata più limitata rispetto al seggiolino stesso. Entrambi funzionano solo con  app, e il prodotto Cybex ha una clip da chiudere ad ogni utilizzo, azioni volontarie che potrebbero non soddisfare l’allegato tecnico.

  • La batteria (non sempre facilmente sostituibile, in alcuni casi occorre rivolgersi al produttore) si scarica dopo alcuni anni, probabilmente 3 o 4, ma il seggiolino dei più piccoli spesso viene utilizzato da più fratellini e quindi potrebbe essere utilizzato più a lungo.
  • Il software potrebbe diventare presto obsoleto rispetto allo sviluppo tecnologico degli smartphone.

Inoltre, il sistema integrato limita la scelta a pochi modelli. Meglio quindi scegliere un seggiolino che supera le prove dei nostri test e poi aggiungere un sistema universale. Ricorda però che qualsiasi oggetto che viene inserito o aggiunto a un seggiolino auto andrebbe testato con il seggiolino stesso per valutare che non ne modifichi la sicurezza e protezione. Questo è anche uno dei punti più critici della normativa.

Ecco i 2 sistemi integrati nei seggiolini che al momento sono commercializzati:

I nostri consigli e quelli del ministero

In conclusione possiamo dire: meglio i prodotti universali con un sensore sul seggiolino e che diano l’allarme immediatamente, prima che il genitore scenda dall’auto (e che quindi evitino completamente l’abbandono). I sistemi mediati da app e bluetooth dipendono dal corretto settaggio dello smartphone, dal suo stato (carica e copertura di rete) e comunque avvisano dalla dimenticanza solo quando ci si è già allontanati dall’auto.

In generale comunque è bene ricordare che è pericoloso lasciare i bimbi chiusi in auto anche solo per pochi minuti: il problema non va sottovalutato perché purtroppo molti dei decessi per ipertermia sono stati causati dall’aver lasciato volontariamente il bambino in auto da solo, magari per pochi minuti e con una temperatura esterna non troppo elevata. Ti consigliamo quindi di seguire alcuni suggerimenti che il ministero ha riportato in questo opuscolo.

  • Avere maggiore consapevolezza dei rischi.
  • È utile posizionare il proprio telefono, borsa o altri accessori personali sul sedile posteriore accanto al bambino.
  • Mettere la borsa del cambio del bebè sul sedile anteriore del passeggero.
  • È utile adottare una tecnica americana detta “look back before you lock” cioè controllare tutti i sedili prima di chiudere l’auto.
Una legge dall'iter travagliato

La legge n.117 del 2018 ha previsto l'obbligo per tutti i genitori che trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni di dotarsi di un sistema anti abbando. La normativa, però, si limitava a introdurre l'obbligo e rimandava ogni decisione sulle caratteristiche tecniche di questi prodotti a un decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto attuativo, che doveva essere pronto entro il 27 dicembre 2018, ha in realtà visto la luce sottoforma di bozza di testo solo il 21 gennaio 2019. Il testo, è stato quindi inviato per eventuali aggiustamenti all'ufficio Tris, il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche della Commissione Europea, dove è rimasto fino al 22 luglio 2019.

Dal Tris è arrivato un parere negativo: il decreto presentava molti punti poco chiari che andavano modificati. Di fatto, il parere del Tris ha costretto il ministero dei Trasporti a riscrivere completamente il decreto attuativo.

Inoltre, la Commissione ha osservato che, sebbene il decreto abbia lo scopo di proteggere la salute e la vita dei bambini piccoli (motivo più che legittimo), non sono stati forniti dalle Autorità italiane prove della proporzionalità della misura adottata, inclusa la valutazione d'impatto. In sostanza, la misura non è proporzionata al rischio. I casi di morte da ipertermia per abbandono dissociativo sono estremamente limitati: in Italia ce ne sono stati 9 negli ultimi 20 anni. Inoltre le caratteristiche tecniche non erano chiare e di fatto non si capiuva come dovevano essere fatti i prodotti per essere efficaci.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di modificare il decreto attuativo accogliendo in parte le precisazioni del Tris. Questo anche per evitare un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea. Il testo modificato è stato poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Nella riunione del 26 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha dato, di fatto, il suo parere favorevole al decreto, anche se ha precisato che diversi aspetti (anche sostenziali) andavano rivisti e corretti. Il decreto è così tornato in mano alla Ministra dei Trasporti, che lo ha firmato, recependo solo in parte le osservazioni del Consiglio di Stato.

Dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 7 novembre 2019 il decreto è entrato in vigore e con esso l’obbligo e le relative sanzioni nonostante quanto specificato dalla legge n. 117 del 2018 ovvero che l'obbligatorietà dei sistemi antiabbandono sarebbe dovuta partire 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto (6 marzo 2020).