In data 09/08/2026 ho viaggiato con Aeroitalia sul volo XZ2613, tratta Roma Fiumicino–Olbia.
Alla riconsegna ho constatato che il bagaglio registrato era danneggiato. Il danno è stato immediatamente denunciato presso l'ufficio Lost & Found dell'aeroporto di Olbia, con apertura del PIR n. OLBXZ11626 alle ore 15:52. Il bagaglio è identificato dal tag XZ144425.
Il danno, come documentato dalle fotografie allegate, consiste in una lacerazione significativa del rivestimento interno della valigia, tale da comprometterne l'integrità e l'utilizzo.
Ho successivamente presentato ad Aeroitalia la richiesta di risarcimento in data 16/08/2026 alle ore 22:11, quindi nel settimo giorno successivo alla riconsegna del bagaglio.
Aeroitalia ha tuttavia respinto la richiesta sostenendo che il termine di 7 giorni sarebbe scaduto il 16/08/2026 alle ore 15:52, ossia esattamente 168 ore dopo l'apertura del PIR.
Contesto tale interpretazione del termine.
L'art. 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal stabilisce che, in caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il reclamo deve essere presentato “al più tardi entro sette giorni dalla data di ricezione” del bagaglio. La norma fa quindi riferimento a un termine espresso in giorni, e non a un termine di 168 ore decorrente dall'orario di apertura del PIR.
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza C-258/16, Finnair Oyj, ha chiarito che l'art. 31 richiede che il reclamo sia effettuato per iscritto entro il termine previsto e che non sono richiesti ulteriori requisiti sostanziali oltre alla comunicazione al vettore del danno.
E
Eur-Lex
Nel mio caso, il danno è stato inoltre contestato immediatamente in aeroporto, con regolare PIR, e la successiva richiesta scritta di risarcimento è stata inviata il 16/08/2026 alle ore 22:11, cioè entro la data corrispondente al settimo giorno dalla riconsegna.
Chiedo pertanto ad Altroconsumo di valutare:
se sia corretta l'interpretazione di Aeroitalia secondo cui il termine di 7 giorni debba essere calcolato come un periodo di esattamente 168 ore;
se la mia richiesta del 16/08/2026 debba essere considerata tempestiva;
se, conseguentemente, Aeroitalia debba procedere all'esame della richiesta di risarcimento nel merito.
Allego PIR, fotografie del danno, carta d'imbarco, ricevuta/tag del bagaglio, copia della richiesta inviata ad Aeroitalia e risposta di diniego del 28/08/2026.
Chiedo quindi il vostro intervento nei confronti di Aeroitalia affinché la pratica venga riesaminata e venga riconosciuto il risarcimento spettante per il danno al bagaglio.