Reclamo per Pratica Commerciale Scorretta e Grave Negligenza Professionale – Biglietti "Omaggio a En
Orchestra Sinfonica Tebaide
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S. E.
A: Orchestra Sinfonica Tebaide
Con la presente intendo esporre formale reclamo contro l’Orchestra Sinfonica Tebaide - P. IVA: 03145860734 - in relazione all'acquisto di n. 4 biglietti (Valore € 167,00) per l'evento "Omaggio a Ennio Morricone" del 13/03/26 presso il Teatro Giacosa di Aosta. La richiesta di rimborso si fonda sulla condotta omissiva e ingannevole tenuta dall’organizzazione, come di seguito dettagliato: 1. Ostruzionismo e ritardo nelle istruzioni: dopo un primo contatto in data 21/02, l'organizzazione mi comunicava il 24/02 l'impossibilità di rimborso diretto, proponendo però la rivendita dei titoli. Nonostante la mia immediata richiesta di istruzioni operative inviata la notte stessa del 24/02 (e reiterata per tre volte a causa del loro silenzio), l’assistenza ha fornito riscontro solo il 03/03. Questo ingiustificato ritardo di una settimana mi ha sottratto il tempo necessario per gestire i titoli privatamente o tramite altri canali. 2. Informazioni Ingannevoli: nella mail del 03/03, l'organizzazione prometteva la rimessa in vendita dei biglietti "qualche giorno prima della data e la sera stessa." . Poiché la vendita avveniva tramite piattaforma digitale, tale dicitura ha generato il legittimo affidamento che i titoli venissero resi nuovamente disponibili online. Nonostante la mia ulteriore richiesta di chiarimenti del 04/03, l'Associazione è rimasta in silenzio assoluto per oltre un mese, ignorando ogni mia comunicazione a evento concluso e fino a mia prima mail di reclamo, del 06/04. 03. Contraddittorietà e Mala Fede: solo a seguito del mio reclamo del 06/04, il Direttore ha mutato la versione dei fatti, sostenendo che la rivendita fosse limitata ESCLUSIVAMENTE al botteghino fisico e la sera stessa (allegando peraltro a proprio sostegno la stessa email del 03/03 dalla quale cito nuovamente "la rivendita è possibile rimettendo in vendita o suoi biglietti qualche giorno prima della data e la sera stessa.") . Tale modalità, mai specificata chiaramente prima e palesemente inefficace, dimostra una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede (Art. 1175 e 1375 c.c.). 04. Danno Economicamente Rilevante: la disinformazione e i ritardi dell'organizzatore mi hanno indotta a non alienare i biglietti a terzi, confidando in un servizio di assistenza rivelatosi poi inesistente o volutamente fumoso. Richiesta: Si richiede il rimborso integrale della somma di € 167,00 tramite bonifico bancario. Non si accettano voucher o compensazioni alternative, data la gravissima gestione del rapporto con il cliente. In assenza di riscontro positivo entro 7 giorni, la presente segnalazione verrà depositata presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Messaggi (2)
Orchestra Sinfonica Tebaide
A: S. E.
Oggetto: Riscontro formale a reclamo – evento 13/03/2026 Gentile Sig.ra Serra, la presente intende chiarire definitivamente la questione inerente al Suo reclamo relativo all’acquisto di n. 4 biglietti per l’evento: “Omaggio a Ennio Morricone” del 13 marzo 2026 presso il Teatro Giacosa di Aosta. PREMESSO CHE ·L’Associazione musicale “Tebaide d’Italia” è un ente concertistico privato patrocinato dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) e da altri enti pubblici. ·È attiva dal 2015 e dal 2025 è presente in tutto il territorio nazionale presentando produzioni inedite come l’evento in questione: “Cinemusica – il Gran Galà, Omaggio a Ennio Morricone”. ·Il progetto in questione è stato presentato in festival prestigiosi e ha calcato palchi importantissimi d’Italia, anche palchi di Teatri storici sedi di Fondazioni come nel caso del Teatro Giacosa di Asti. ·In tutti gli anni di attività non si sono mai verificate problematiche inerenti all’organizzazione, alla qualità artistica (garantita anche da positivissime recensioni da parte della critica giornalistica accreditata) Tutto quanto premesso certifica l’alta professionalità e l’affidabilità della realtà associativa. Nel caso di specie, si prende atto della mancata tempestività di alcune comunicazioni, riconducibile a concomitanti esigenze organizzative interne. Si evidenzia tuttavia che tale circostanza non ha inciso sulla correttezza, completezza e coerenza delle informazioni fornite, né ha comportato la lesione di diritti contrattualmente tutelati. L’Associazione non ha alcun interesse nello svolgere azione di “ostruzionismo” nei confronti dei clienti. Si vuol altresì sottolineare nello specifico che: 1. I titoli di accesso acquistati costituiscono contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 1321 cc, perfezionatosi al momento dell’acquisto. Come è espressamente indicato nei medesimi titoli (che si allegano al presente) “il rimborso è previsto esclusivamente in caso di annullamento o spostamento della data” ovvero in caso di inadempimento in capo agli organizzatori e non per sopraggiunte impossibilità dell’acquirente anche perché il titolo è tassato e presenta canoni di prevendita in capo ai gestori del sistema. Le informazioni non sono ingannevoli e per giunta sono scritti direttamente sul titolo stesso. L’evento si è svolto regolarmente, senza modifiche o inadempimenti imputabili all’organizzatore. Ne consegue l’insussistenza di qualsivoglia diritto al rimborso. 2. Ai sensi dell’art. 59, lett. n), del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), è escluso il diritto di recesso per servizi relativi ad attività del tempo libero con data specifica. La Sua sopravvenuta indisponibilità personale non incide in alcun modo sul vincolo contrattuale né genera obblighi restitutori in capo all’organizzatore. 3.L’unica soluzione prospettata alla cliente consisteva nella possibilità di rivendita dei titoli, da intendersi quale mera attività di cortesia commerciale, priva di natura vincolante e non costitutiva di obbligazione contrattuale in capo all’organizzatore. In tale ambito, l’organizzazione si è comunque attivata, segnalando internamente ai canali di vendita la disponibilità dei n. 4 posti in questione, rendendoli pertanto acquistabili sia nei giorni precedenti sia presso il botteghino in occasione dell’evento. Nonostante ciò, i titoli non sono stati oggetto di acquisto da parte di terzi. Resta fermo che l’organizzatore non ha mai limitato né impedito alla cliente la libera cessione dei titoli a terzi, facoltà pienamente esercitabile in autonomia. I titoli in questione, pur recando nominativo, non presentano caratteristiche tali da impedirne la fruizione da parte di soggetti diversi dall’intestatario, in assenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari che impongano controlli nominativi all’accesso per eventi della tipologia in oggetto. Parimenti, non sussiste in capo all’organizzatore alcun obbligo giuridico di garantire o facilitare la rivendita dei biglietti, trattandosi di attività estranea al sinallagma contrattuale e rimessa esclusivamente alla libera iniziativa dell’acquirente. Si respinge integralmente ogni addebito relativo a presunte violazioni degli artt. 1175 e 1375 cc. nonché a pratiche commerciali scorrette. In particolare: ·Le condizioni di rimborso risultano chiare, esplicite e previamente accettate dall’acquirente nel momento dell’acquisto; ·Non sono state fornite informazioni false, fuorvianti o idonee a ingenerare un affidamento giuridicamente tutelabile; ·le modalità di eventuale rivendita comunicate risultano coerenti con le prassi organizzative adottate per eventi dal vivo; ·l’associazione non è ravvisabile alcun comportamento ostruzionistico né alcuna condotta connotata da mala fede, avendo l’associazione operato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Eventuali ritardi nelle risposte, pur non intenzionali, non hanno inciso su diritti contrattuali inesistenti né prodotto alcun pregiudizio giuridicamente rilevante imputabile all’organizzazione. Non sussistono i presupposti di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., non essendo ravvisabile alcun inadempimento imputabile all’organizzatore né un danno conseguenza risarcibile. Si vuol informare “Altroconsumo”, altresì, del contenuto delle comunicazioni successive all’evento, nelle quali viene prospettata sottoforma di minaccia la presentazione di segnalazioni all’Autorità e la diffusione di recensioni negative in caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso. Al riguardo, si evidenzia che tali iniziative, ove non fondate su circostanze veritiere e correttamente rappresentate, potrebbero risultare lesive dell’immagine e della reputazione dell’associazione. Resta fermo che il legittimo esercizio del diritto di critica e di segnalazione alle Autorità competenti deve avvenire nel rispetto dei principi di verità, continenza e pertinenza, non potendo in alcun modo tradursi in forme di pressione volte a ottenere prestazioni non dovute. Pertanto, eventuali iniziative che si discostino da tali principi saranno oggetto di ogni opportuna valutazione nelle sedi competenti a tutela dell’associazione. Alla luce di quanto sopra, la richiesta di rimborso pari a € 167,00 non può essere accolta in quanto priva di fondamento contrattuale e normativo. La presente vale quale definitivo riscontro al reclamo. Distinti saluti, Il presidente Dott.ssa Raffaella Balestra Il giorno mar 14 apr 2026 alle ore 12:30 reclami@altroconsumo.it ha scritto:
S. E.
A: Orchestra Sinfonica Tebaide
Oggetto: Nota di chiusura al riscontro dell'Associazione Musicale Tebaide d'Italia. Spettabile Presidenza, Prendo atto del Vostro riscontro, pur rilevando con rammarico che non siete stati in grado nemmeno di trascrivere correttamente il mio cognome (che è ENRIA e non Serra). Questo piccolo dettaglio, unito alla tardività delle Vostre risposte ampiamente ammessa, è lo specchio di una gestione del cliente che nulla ha a che vedere con l’eccellenza artistica che sbandierate. Desidero chiarire alcuni punti, affinché non vi siano fraintendimenti sulla mia determinazione: 1. Sulla millantata "Minaccia": Informare una controparte dei passi legali e amministrativi che si intendono intraprendere non è una minaccia, ma un atto di trasparenza e civiltà. È paradossale che un’associazione che vanta patrocini ministeriali confonda l’esercizio di un diritto del consumatore con una forma di pressione indebita. Sia chiaro, inoltre, che non ho mai messo in discussione, né inteso sminuire, la Vostra credibilità ARTISTICA, della quale Vi fate scudo nel Vostro riscontro. Il prestigio culturale non esonera un ente dal rispetto delle norme del Codice del Consumo né giustifica la carenza di trasparenza gestionale: l’Arte non è un salvacondotto per l'arroganza professionale. 2. Sull'Affidamento e la Buona Fede: Il punto non è il diritto di recesso (che conosco perfettamente), ma la responsabilità precontrattuale. Quando mi avete scritto il 03/03 che i biglietti sarebbero stati rimessi in vendita "qualche giorno prima", avete creato un Affidamento. La sottoscritta ha confidato nella Vostra parola, astenendosi dal cercare acquirenti privati. Scoprire poi, dalle dichiarazioni pubbliche del Vostro Direttore, che la vendita era limitata "solo al botteghino la sera stessa" è la prova di una condotta quantomeno negligente. 3. Sulla prova della mancata vendita: Affermate di aver messo generosamente online i biglietti, proprio per venire incontro alla mia insistenza, ma non fornite alcuna prova tecnica (log di sistema o certificazione della piattaforma). Le parole, diversamente dai fatti documentabili, non bastano a cancellare il danno da perdita di chance che mi avete arrecato. Non è per la somma di 167,00€ che proseguo in questa sede, ma per un principio di correttezza e verità. Non permetterò che la mia buona educazione venga scambiata per debolezza o, peggio, per un tentativo di estorsione. Poiché ritenete la Vostra condotta cristallina, non avrete alcun timore nel vederla valutata dalle autorità competenti. Vi informo che, data l'insoddisfazione del presente riscontro e le palesi contraddizioni nelle Vostre versioni dei fatti, procederò in data odierna con la segnalazione formale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Cordiali saluti, Samantha ENRIA
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