Gentile Signora Venturini,
facciamo seguito alla sua doglianza del 13 maggio 2026, trasmessa alla Scrivente tramite il Portale di Altroconsumo.
L'Ufficio direzionale competente, interessato per le opportune verifiche, riferisce quanto segue.
Come ogni Impresa assicuratrice, Allianz SpA è tenuta ad operare nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione aziendale, al fine di preservare gli interessi della collettività degli assicurati e la stabilità del mercato in cui opera. Per questo motivo, monitora costantemente l’andamento e la tenuta tecnica dei propri prodotti assicurativi e dei contratti in essere e, se del caso, sulla base delle proprie valutazioni, assume le opportune iniziative, sempre nel rispetto dei diritti di contraenti ed assicurati.
Ciò posto, con riferimento alla polizza n. 506040329, di durata annuale e con clausola di tacito rinnovo, abbiamo ritenuto di esercitare il diritto di disdetta previsto dall’art. 8.2a delle Condizioni di Assicurazione. In questo modo, abbiamo inteso unicamente evitare il rinnovo del Contratto per un’ulteriore annualità, ovviamente senza compromettere i diritti maturati dall’Assicurato in forza del rapporto assicurativo intercorso sino alla scadenza della polizza.
Tale scelta - che comporta per la Compagnia la rinuncia ai possibili futuri premi – è del tutto legittima in quanto basata su una clausola contrattuale che consente ad entrambe le parti di evitare il rinnovo del Contratto mediante invio di una disdetta.
Confidando con ciò di averle fornito tutte le informazioni utili per meglio comprendere la vicenda e nel ribadire la correttezza del nostro operato, porgiamo distinti saluti.
Pronto Allianz – Servizio Clienti
INFORMATIVA SUI RECLAMI
Si ricorda che per inoltrare un reclamo ad Allianz SpA sono a disposizione i seguenti canali:
- Lettera a Allianz S.p.A. -Pronto Allianz - Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
- Form presente sul sitowww.allianz.it
Qualora l'esito del reclamo non vi soddisfi vi potete rivolgere all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando all'indirizzo sotto indicato un esposto a cui deve essere allegata la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia.
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad Ivass, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili accedendo al sito internet www.ivass.it, Sezione PER IL CONSUMATORE Come presentare un reclamo.
Ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS)
È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, destinato ai clienti che hanno già presentato un reclamo al quale è stato dato un riscontro giudicato insoddisfacente o che non hanno ricevuto riscontro nel termine previsto di 45 giorni. Ulteriori informazioni, i criteri per cui la controversia può essere sottoposta all’Arbitro Assicurativo e le modalità di presentazione del ricorso sono dettagliate nel sito s:www.arbitroassicurativo.org/
Si segnala che prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- la Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sitowww.giustizia.it
- la Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
- ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si può ricorrere all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.
- per la risoluzione di controversie relative a sinistri R.C. Auto si può ricorrere alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”)
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati e conservati nel Registro dei reclami istituito dall’impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP con Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 (e successive modificazioni ed integrazioni). Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in favore e a tutela dell’interessato.
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