Spett.le Trigon Viaggi e Turismo di Berardi Cristina
Con la presente formulo formale reclamo in relazione al pacchetto turistico "Tour Fantasia", svolto dal 19 al 26 giugno 2026 (numero pratica 537) e acquistato presso la Vostra agenzia quale viaggio di nozze.
Il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) impone all'organizzatore e al venditore l'obbligo di informare chiaramente il consumatore, prima della conclusione del contratto, su tutte le caratteristiche principali del pacchetto turistico. Tra queste rientra certamente anche la natura del viaggio quale viaggio di gruppo, trattandosi di un elemento essenziale per consentire al viaggiatore di effettuare una scelta pienamente consapevole.
La mancata comunicazione di tale caratteristica configura un inadempimento contrattuale per difetto di informazione, suscettibile di dare diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011).
Nel nostro caso, tale obbligo informativo non è stato rispettato.
Solo al nostro arrivo in Turchia, presso il primo hotel, la guida ci ha comunicato che il viaggio sarebbe stato effettuato insieme ad un gruppo composto da 48 partecipanti.
Fino a quel momento non ci era mai stato comunicato, né verbalmente né in modo chiaro nella documentazione contrattuale, che il pacchetto acquistato fosse organizzato come un tour di gruppo, con attività, spostamenti, visite e tempi interamente condivisi con numerosi altri partecipanti e scanditi dall'organizzazione della guida.
Se fossimo stati informati in maniera chiara della natura del pacchetto prima della conclusione del contratto, non avremmo scelto tale soluzione per il nostro viaggio di nozze, optando per un'esperienza diversa e maggiormente rispondente alle nostre esigenze.
L'omessa informazione su una caratteristica essenziale del pacchetto ha inciso in modo significativo sul godimento del viaggio, compromettendo un'esperienza unica e irripetibile quale il viaggio di nozze e frustrando le legittime aspettative maturate al momento dell'acquisto.
Si evidenzia, inoltre, che in data 06/07/2026 avevamo già trasmesso formale reclamo mediante PEC. La Vostra agenzia si è limitata a trasmettere la comunicazione al tour operator MAPO S.r.l., senza prendere posizione sulle contestazioni formulate, che riguardano specificamente l'attività di consulenza e gli obblighi informativi posti a carico del venditore nella fase precontrattuale.
Alla luce di quanto esposto, riteniamo sussistenti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre ad ogni ulteriore tutela prevista dalla normativa vigente, e Vi invitiamo a formulare entro 15 giorni dal ricevimento della presente una congrua proposta di definizione bonaria della controversia.
In difetto di riscontro, ovvero in caso di proposta non soddisfacente, ci riserviamo di adire le competenti sedi per la tutela dei nostri diritti.
Cordiali saluti.