Il sottoscritto , in proprio e in rappresentanza del proprio nucleo familiare composto da nr. 4 persone (il sottoscritto, la moglie, un figlio maggiorenne e una figlia minorenne), tutti residenti in Ribera (AG), attiva la presente procedura nei confronti del Tour Operator AVTour S.r.l. (via Adua 2/c – 95124 Catania, P.IVA 05409620878) per il risarcimento e il rimborso dei danni quantificati in complessivi € 2.403,54 così ripartiti e documentati:
1. € 1.200,00 (€ 300,00 a persona per i 4 componenti): quale restituzione della quota proporzionale del prezzo del pacchetto per soggiorni e pasti mai fruiti ma pagati.
Perdita di 2 giorni interi di vacanza già pagati: un pernottamento a Sharm (9 agosto), metà pernottamento a Sharm (10 agosto)
12 pasti complessivi (4 cene del 9/8, 4 pranzi del 10/8, 4 cene del 10/8) tutto già interamente pagato nel pacchetto vacanze;
2. € 203,54 complessivi: per il rimborso delle spese vive documentate da scontrini e fatture affrontate per sopperire alle mancanze del pacchetto turistico;
pasti (pranzi e cene del 9 e del 10 agosto) e
spostamenti il taxi la sera del 9 agosto.
3. € 1.000,00 complessivi (€ 250,00 a persona):
a titolo di risarcimento del danno morale da stress e "vacanza rovinata" (Art. 46 Codice del Turismo), per il grave disagio, l'azzeramento delle finalità di riposo e svago
la delusione per il compleanno della figlia minore (09 agosto 2026) trascorso in aeroporto anziché a Sharm El Sheikh.
16 agosto trascorso per oltre 14 ore interamente a viaggiare tra aeroporti e autostrade.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Nel giugno 2026 il sottoscritto acquistava tramite l’agenzia “Piodanimar Viaggi di Ribera” un pacchetto turistico completo per 4 persone della mia famiglia fornito da AVTour S.r.l. per le date dal 09 agosto al 16 agosto 2026, con destinazione Sharm El Sheikh, al costo complessivo già interamente saldato di € 4.400,00 (All. 1).
La mia famiglia:
• All’andata è giunta in hotel 2 giorni dopo, precisamente alle ore 01.35 del giorno 11 agosto 2026 (da contratto era previsto alle ore 17.55 del 9 agosto 2026 – Vds All.1)
• Al ritorno è giunta a destinazione a Palermo alle ore 19.23 e a Catania alle ore 22.40 circa, in pratica oltre 10 ore dopo (da contratto era previsto l’arrivo a Catania alle ore 12.40 del 16.08.2026 - Vds All.1)
2. CRONOLOGIA DEI DISSERVIZI
VOLO D'ANDATA:
09 agosto 2026 Il volo MS3951 era previsto partisse alle ore 13.40 come da contratto.
Il Check-in è aperto come da foto scattata alle ore 12.38 (All.2).
Il volo viene poi sospeso e successivamente cancellato dal vettore EgyptAir come da foto scattata ore 15.17. (All.3).
Senza notizie e aiuto, trascorriamo 14 ore in aeroporto seduti per terra come da foto del tabellone aeroportuale delle ore 22.59 -. (All.4)
Dopo le ore 23.00 il titolare di AVTour srl giunge in aeroporto e ci trova una sistemazione per la notte.
Ci lascia però l’onere delle spese dei pasti e del taxi per raggiungere l’hotel per il pernottamento, per un totale di spese vive di Euro 203.54 (pasti del 9 e 10 agosto e del taxi – All.5)
10 agosto 2026 Siamo stati riprotetti con volo in partenza da Palermo con scalo aeroportuale raggiunto tramite autobus CT-PA.
Il volo previsto in partenza da Palermo alle ore 15.20 come da foto scattata alle ore 15.11 (All. 6) .
Alla fine partenza effettiva ore 20.17 con ritardo di 5 ore.
Alle ore 23.56 arriviamo finalmente all’aeroporto di Sharm El Sheikh - a cui sono seguite le tempistiche tecniche di sbarco, controllo CIE e rilascio pass, trasferimento in navetta e check-in di massa in hotel.
11 agosto 2026 ore 01.35 giungiamo in Hotel (vds foto scattata all’hall dell’albergo All. 7).
Ad ulteriore fede vi è la schermata acquisita dal sito specializzato FlighAware che indica gli orari di partenza ed arrivo del volo di riprotezione EgyptAir MSR3951 operato da Palermo (con onere per AVTour srl di presentare eventuali registri ufficiali che confutano tali orari) (All. 8).
VOLO RITORNO
16 agosto 2026 Il volo MS3950 è schedulato per le ore 10:10 (come da foto scattata alle 15.23 del tabellone dell’aeroporto di Sharm El Sheikh e da messaggio WhatsApp mandato dall’agenzia AVTour) (All. 9-10-11)
Invece è partito con un ritardo di oltre 7 ore alle ore 17.28 costringendo la famiglia a una nuova giornata trascorsa in aeroporto.
Il volo è stato dirottato su Palermo anziché Catania (destinazione contrattuale Vds allegati 1 e 10).
Sebbene lo scalo a Palermo fosse conseguenza della chiusura di Catania, ciò non giustifica in alcun modo il grave ritardo di 7 ore accumulato alla partenza da Sharm.
Siamo giunti a Catania tramite pullman PA-CT solo alle 22:30 circa del 16.08.2026.
Ad ulteriore fede vi è la schermata acquisita dal sito specializzato FlighAware che indica gli orari di partenza ed arrivo del volo MS3950 del 16.08.2026 di EgyptAir operato da Sharm El Sheikh (con onere per AVTour srl di presentare eventuali registri ufficiali che confutano tali orari). (All. 12)
Nonostante queste evidenze, a seguito di richiesta di compensazione trasmessa per il tramite di nostro avvocato di parte, AVTour respinge la responsabilità scaricandola sulla compagnia aerea (si allega la risposta dell’avv. dell’agenzia AVTour All. 13).
Tuttavia tale posizione è giuridicamente infondata:
• Artt. 43, 46 e 47 del Codice del Turismo: L'organizzatore risponde direttamente e oggettivamente nei confronti del consumatore per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione dei servizi inclusi nel pacchetto, a prescindere dal fatto che si avvalga di fornitori terzi (vettori, hotel), salvo il suo successivo diritto di rivalsa verso la compagnia aerea.
• I consumatori hanno il diritto oggettivo alla restituzione proporzionale del prezzo del pacchetto per i servizi pagati e mai fruiti.
• Esclusione della causa di forza maggiore per il 9 agosto: La cancellazione del 9 agosto è riconducibile esclusivamente a scelte organizzative interne del vettore. Come da comunicati ufficiali dell'autorità aeroportuale SAC/ENAC (comunicato dell’8 agosto di aeroporto di Catania operativo e successivo solo del 10 agosto per la chiusura), il giorno 9 agosto lo spazio aereo di Catania era pienamente operativo.
• Il 9 agosto, giorno della mia partenza l’aeroporto godeva di Piena operatività dello scalo. Come comprovato dal comunicato ufficiale della società di gestione SAC emesso in data 08/08/2026 (All. 14), con deliberazione del ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato.
• Sia nel pomeriggio dell'8 agosto che per l'intera giornata del 9 agosto 2026, lo scalo di Catania-Fontanarossa era pienamente operativo.
• Non esisteva alcun provvedimento restrittivo di chiusura totale dello spazio aereo emanato dalle autorità (SAC/ENAC) che impedisse la regolare rotazione del velivolo inbound MS3950 (Sharm-Catania) e del conseguente volo outbound MS3951 (Catania-Sharm). (All.15-16-17)
• La decisione di non operare la tratta è derivata esclusivamente da disservizi logistici interni al vettore.
Resta in capo alla compagnia aerea o al tour operator AVTour srl l'obbligo di dimostrare l'esistenza di un ordine restrittivo specifico dell'autorità aeroportuale applicato al volo in oggetto nella giornata del 9 agosto, provvedimento CHE AD OGGI RISULTA ASSOLUTAMENTE INESISTENTE.
Pacchetto turistico gravemente compromesso. ha creato stress e azzerato la finalità di e riposo delle vacanze.
Per i disposti del codice del turismo si richiede:
la restituzione della quota proporzionale del prezzo del pacchetto per i servizi pagati ma non goduti pari a un totale di euro 1.200,00 complessivi per 4 persone;
il rimborso delle spese vive sostenute il 9 e 10 agosto per i pasti ed il taxi equivalente ad euro 203,54 complessivi per 4 persone.
il risarcimento morale per vacanza rovinata equivalente a 1.000,00 € complessivi per 4 persone;
Totale € 2.403,54
Abbiamo il diritto ad essere indennizzati, con riserva adire vie legali.