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Titolo del reclamo: Aeroitalia rifiuta il risarcimento del bagaglio danneggiato per assenza del PIR

In lavorazione Pubblico

Aeroitalia

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Tipologia di problema:

Bagagli

Reclamo

F. C.

A: Aeroitalia

23/08/2026

Descrizione del problema: Il 21 agosto 2026 ho viaggiato sul volo Aeroitalia XZ2617 Roma Fiumicino–Olbia con bagaglio registrato. Alla riconsegna la valigia risultava gravemente danneggiata nella struttura e nel telaio. Non avendo constatato pienamente il danno prima di uscire dall’area bagagli, non ho compilato il PIR in aeroporto. Tuttavia, il giorno successivo, 22 agosto 2026, ho presentato ad Aeroitalia un reclamo formale scritto, corredato da fotografie, carta d’imbarco, tag bagaglio e prova di acquisto. Aeroitalia ha confermato di non procedere con la richiesta di risarcimento esclusivamente perché manca il PIR. Contesto questa posizione perché l’art. 31 della Convenzione di Montréal prevede, per il bagaglio danneggiato, un reclamo scritto entro 7 giorni dalla riconsegna, requisito da me rispettato. Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza C-258/16, Finnair, 12 aprile 2018, ha chiarito che l’art. 31 non assoggetta il reclamo ad ulteriori requisiti sostanziali oltre alla comunicazione al vettore del danno. Non contesto l’utilità del PIR quale elemento probatorio; contesto invece che la sua assenza determini automaticamente il mancato esame di un reclamo scritto tempestivamente presentato. La valigia era stata acquistata nuova a Tokyo il 19 agosto 2026 per 35.000 JPY (€194,51). Il 21 agosto aveva precedentemente viaggiato sul volo ITA Airways AZ793 Tokyo–Roma ed era stata ritirata a Fiumicino integra. Poche ore dopo è stata affidata ad Aeroitalia per il volo Roma–Olbia, al termine del quale è stato constatato il grave danneggiamento. La valigia è ancora conservata nello stato in cui è stata riconsegnata ed è disponibile per qualsiasi perizia. Cosa chiedo: Chiedo ad Aeroitalia di riesaminare la pratica nel merito, senza considerare la sola assenza del PIR come causa automatica di esclusione, e di valutare il rimborso del danno documentato, pari a €194,51, oppure la riparazione completa qualora tecnicamente possibile. Chiedo inoltre ad Altroconsumo di valutare la correttezza della clausola Aeroitalia secondo cui “il reclamo non verrà considerato in mancanza del PIR”, alla luce dell’art. 31 della Convenzione di Montréal e della sentenza CGUE C-258/16.


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