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Autovelox: “non omologato” non basta. I 6 controlli da fare prima di ricorrere

Dal 12 luglio 2026 l'argomento "autovelox non omologato" regge solo in casi precisi. Qui trovi i sei controlli da fare sul tuo verbale, dove verificare ogni dato e come capire se conviene pagare, chiedere i documenti o ricorrere.

Con il contributo esperto di:
12 ottobre 2026
Autovelox fisso

Se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità, la prima cosa da guardare non è l'importo: è la data in cui l'infrazione è stata rilevata. Dal 12 luglio 2026 è in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 125 dell'8 giugno 2026, che per la prima volta stabilisce come si omologa un misuratore di velocità e considera già omologati i dispositivi conformi ai prototipi elencati nel suo Allegato B. Per le rilevazioni avvenute da quella data, quindi, sostenere che l'apparecchio "era solo approvato" non porta da nessuna parte se il modello rientra in quell'elenco.

Per le rilevazioni precedenti il decreto non vale: non ha effetto retroattivo e non sana i verbali già emessi.

I sei controlli che seguono servono proprio a questo: capire, verbale alla mano, se nel tuo caso esiste un vizio documentabile o solo un'impressione. Alla fine trovi quanto costa sbagliare valutazione e un percorso per decidere tra pagare, chiedere i documenti e ricorrere.

Il falso mito da eliminare

Dall’uscita del decreto sull’omologazione dei dispositivi si è formata la falsa credenza che non omologato significhi multa automaticamente nulla.  Questo approccio è fuorviante e pericoloso, perché la scelta su cosa fare con una multa per eccesso di velocità dipende da diversi fattori e basare un eventuale ricorso solo sull’omologazione del dispositivo non è garanzia di successo.

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La checklist dei controlli

    
Controllo    
    
Cosa verificare    
    
Perché conta    
    
Riferimento    
Dispositivi e data Marca/modello/versione e data dell’infrazione Se non riesci a identificare il dispositivo, non puoi verificare il regime corretto. Verbale + eventuale accesso agli atti
Censimento MIT Presenza del dispositivo nell’elenco nazionale e corrispondenza dei dati La comunicazione al MIT è condizione necessaria per il legittimo utilizzo; la presenza in elenco, però, non prova da sola ogni altro   requisito.  D.L. 73/2025, art. 5, c. 3-bis
Omologazione/
approvazione
Decreto riferito al modello e, dal 12/7/2026, eventuale inclusione nell’Allegato B Un vecchio decreto di approvazione può oggi produrre effetti diversi se rientra nell’Allegato B. D.M. 125/2026, art. 6
Taratura e funzionalità Certificati validi e controlli previsti Un esito negativo impedisce l’uso fino a nuova verifica positiva. D.M. 125/2026, art. 4
Segnalazione Preavviso e visibilità della postazione Non esiste un’unica distanza valida in ogni situazione: vanno distinti segnale di preavviso e segnale di limite. CdS art. 142, c. 6-bis; D.M. 282/2017, Capo 7
Posizione e condizioni d’uso    Tipo di strada, tratto, eventuale decreto prefettizio, modalità fissa/mobile Su molte strade il controllo remoto è legato a condizioni e tratti individuati dalla disciplina vigente. D.L. 121/2002, art. 4; D.M. 105/2024
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Guarda la data della rilevazione non quella della notifica

Parti da quattro dati: data dell’infrazione, luogo esatto, corpo accertatore e identificazione del dispositivo. La data è decisiva perché il D.M. 125/2026 è entrato in vigore il 12 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un verbale notificato in autunno per un’infrazione di giugno segue ancora le vecchie regole.

Marca, modello, versione e altri identificativi possono non essere tutti riportati nello stesso modo su ogni verbale. Se il documento non consente di capire quale apparecchio è stato impiegato o quale atto ne giustifica l’uso, il passaggio corretto non è concludere subito che la multa sia nulla: è acquisire gli atti necessari a collegare la rilevazione a uno specifico dispositivo. L’accesso documentale può essere richiesto da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

Estrai dal verbale i dati su cui si reggono tutti i controlli

Per verificare la multa per eccesso di velocità devi recuperare i seguenti dati dal verbale:

   
Dato   da cercare   
   
Dove si trova di solito   
   
Esempio di dicitura   
   
A che cosa ti serve   
   
Data, ora e luogo esatti della rilevazione   
   
Descrizione del fatto, in apertura   
   
18/08/2026 – 10:42
SP 00, km 15+300 direzione est   
   
Stabilisce quale disciplina si applica e che tipo di strada è   
   
Marca, modello, versione e matricola dell'apparecchio   
   
Sezione sulle modalità di accertamento   
   
Marca X, modello Y,   versione Z   
   
Identificare il dispositivo nell'elenco nazionale   
   
Estremi del decreto di approvazione o omologazione   
   
Stessa sezione, spesso in una riga tecnica   
   
DM / decreto n.   
   
Confrontarli con l'Allegato B del decreto del 2026   
   
Dicitura sull'omologazione ai sensi dell'art. 6, comma 1   
   
Stessa sezione, solo per rilevazioni dal 12 luglio 2026   
   
DM / decreto n.   
   
Capire se l'ente ha applicato le indicazioni ministeriali   
   
Riferimento a taratura o verifica di funzionalità, con data   
   
Stessa sezione   
   
Certificato n. del…   
   
Controllare che fosse valida il giorno della rilevazione   
   
Velocità rilevata e velocità contestata   
   
Vicino alla descrizione della violazione   
   
Km/h    
   
Individuare la fascia di sanzione e quanto vale davvero il ricorso   
   
Organo accertatore e, per le postazioni non presidiate, il provvedimento del prefetto   
   
Intestazione e parte finale   
   
Polizia locale di Comune Alfa   
   
Verificare che il tratto fosse tra quelli autorizzati   

Attenzione alla velocità: la velocità contestata è più bassa di quella rilevata perché si applica una tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h. Se i due valori coincidono, chiedi spiegazioni perché la fascia di sanzione potrebbe essere sbagliata.

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Cerca il dispositivo nell’elenco degli autovelox censiti

Il censimento nazionale non è il verdetto finale. La legge prevede che le amministrazioni comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati dei dispositivi e stabilisce che questa comunicazione sia una condizione necessaria per il loro legittimo utilizzo. L’elenco pubblico dei dispositivi censiti è online dal 30 novembre 2025 e contiene dati come marca, modello, versione, eventuale matricola, provvedimento di approvazione/omologazione e collocazione quando prevista.

Se il dispositivo non compare, hai un’anomalia concreta da documentare: salva la ricerca, verifica che i dati del verbale corrispondano a quelli cercati e chiedi gli atti se l’identificazione non è certa. È però più prudente parlare di un possibile motivo di contestazione più che di “nullità automatica”: la norma qualifica la comunicazione come condizione di legittimo utilizzo, mentre l’esito del singolo ricorso dipende dal caso e dal giudice competente.

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Confronta il decreto indicato sul verbale con l’allegato B

È il passaggio che decide se la parola "omologazione" ti riguarda ancora. Prendi gli estremi del decreto richiamato sul verbale (o quelli che compaiono nella scheda dell'elenco MIT) e verifica se compaiono nell'Allegato B del decreto dell'8 giugno 2026, consultabile nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto è nell'elenco

Per le rilevazioni dal 12 luglio 2026 il dispositivo conforme a quel prototipo si intende omologato a tutti gli effetti, senza bisogno di nuove procedure. Contestare la sola mancanza di omologazione, a quel punto, è un ricorso debole: restano aperti censimento, taratura, verifiche, segnalazione e modalità d'uso.

Il decreto non c'è

Il modello non diventa omologato in automatico: il produttore deve chiedere l'omologazione al Ministero, che si pronuncia entro sessanta giorni quando la documentazione è completa, e fino ad allora l'apparecchio non può essere usato per accertare le violazioni. I decreti di omologazione rilasciati sono pubblicati sul sito del Ministero. Dopo l'entrata in vigore del decreto circa 850 apparecchi sono rimasti in questa situazione.

Manca la dicitura

Per le rilevazioni dal 12 luglio con apparecchi dell'Allegato B, una circolare del Ministero dell'Interno del 17 luglio 2026 chiede che il verbale indichi che l'apparecchiatura è omologata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 125/2026. Attenzione a come usi questo elemento: le circolari sono atti di indirizzo interno all'amministrazione, non fonti del diritto, e la loro mancata applicazione non rende di per sé nullo il verbale. È un argomento da affiancare ad altri, non da usare da solo.

Se la rilevazione è anteriore al 12 luglio 2026 e il modello compare nell'Allegato B, mettiti nell'ordine di idee che l'ente lo richiamerà per sostenere la validità dell'accertamento. Su questo punto la giurisprudenza non si è ancora assestata.

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Taratura dell’autovelox e verifiche

Dal 2015, per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, tutti i misuratori di velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, con cadenza annuale. Sul tuo caso contano due cose: che il certificato riguardi proprio quella matricola e che fosse valido il giorno della rilevazione.

Se contesti la taratura, è l'amministrazione a dover produrre i documenti, come è stato ribadito più volte fra il 2025 e il 2026 dalla Cassazione. La condizione, però, è che la contestazione sia circostanziata.

Una nota sul periodo di passaggio: il nuovo decreto ha sostituito la disciplina del 2017, ma le regole sulle tarature periodiche di quel decreto restano in vigore per un anno dall’entrata in vigore, quindi fino a luglio 2027. Per gli apparecchi già in uso elencati nell’allegato B le nuove verifiche scattano alla scadenza del certificato di taratura in corso.

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Verifica le distanze della segnaletica

La postazione di controllo della velocità deve essere preventivamente segnalata e ben visibile, con modalità stabilite dalla normativa (Capo 7 dell’allegato al D.M. 282/2017).

Qui è facile commettere un errore: il segnale che preannuncia il controllo e il segnale che impone il limite di velocità rispondono a regole diverse.

  1. Fuori dai centri abitati, in linea generale, tra il segnale che impone il limite e il punto di rilevamento deve esserci una distanza di almeno un chilometro. Per le distinzioni specifiche si deve far riferimento all’allegato del DM 282/2017, capo 7.
  2. Per la segnalazione preventiva della postazione, invece, è richiesto che la segnalazione sia collocata con anticipo sufficiente a consentirne la tempestiva percezione in relazione alla velocità predominante di quel tratto stradale. In ogni caso la distanza non deve superare i 4 chilometri
  3. Anche la posizione dell’autovelox va verificata rispetto al tipo di strada. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il controllo remoto è ammesso secondo l’articolo 4 del D.L. 121/2002; sulle altre tipologie di strada previste dalla stessa disciplina, i tratti devono essere individuati con decreto del prefetto.

Che cosa documentare

Se pensi che il problema sia la segnalazione o la posizione dell’autovelox, annota il punto esatto, il senso di marcia, il tipo di strada e la sequenza dei segnali. Una fotografia senza data, direzione o riferimento al tratto può essere molto meno utile di quanto sembri.

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Quando non conviene ricorrere

Prima di ricorrere metti sullo stesso piano la solidità del motivo e il costo della scelta. Una contestazione “possibile” non è necessariamente una contestazione conveniente. Questo non significa che “conviene sempre pagare”: significa che, prima della scadenza dei 5 giorni, dovresti sapere almeno se hai un’anomalia concreta o se devi ancora reperire un documento decisivo.

   
Situazione   
   
Forza del ricorso   
   
Azione consigliabile   
   
Motivo solo generico (“ letto che quel modello non è omologato”)   
   
Debole   
   
Prima identifica modello, decreto e data; non investire nel ricorso sulla base della sola notizia.   
   
Documento chiave mancante ma anomalia plausibile   
   
Da verificare   
   
Chiedi gli atti e gestisci in parallelo i termini del ricorso.   
   
Difformità documentata tra dispositivo e regime applicabile   
   
Concreto   
   
Valuta il ricorso tenendo conto di importo, termini e costi.   
   
Tutti i controlli coerenti e nessun vizio specifico   
   
Debole   
   
Valuta il pagamento, soprattutto se è ancora disponibile la riduzione prevista dal verbale.   
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Quanto vale davvero la tua multa per eccesso di velocità

La scelta è tra pagare entro 5 giorni con la riduzione del 30% della multa, fare ricorso al prefetto o fare ricorso al Giudice di Pace. In questa tabella trovi il confronto tra il pagamento immediato e le conseguenze economiche in caso di rigetto del ricorso.

   
Fascia di Eccesso di Velocità   
   
Sanzione Minima (entro 60 gg)   
   
Pagamento Ridotto
   (-30% entro 5 gg)   
   
Se perdi dal Giudice di  Pace    
   
Se il Prefetto respinge    
   
Fino a 10 km/h   
   
42 €   
   
29,40 €   
   
Circa 112 €    
   
Almeno 84 € + spese   
   
Oltre 10 e fino a 40 km/h   
   
173 €   
   
121,10 €   
   
Circa 243 €   
   
Almeno 346 € + spese   
   
Oltre 40 e fino a 60 km/h   
   
543 €   
   
Sconto non previsto   
   
Circa 613 €   
   
Almeno 1.086 € + spese   
   
Oltre 60 km/h   
   
845 €   
   
Sconto non previsto   
   
Circa 915 €   
   
Almeno 1.690 € + spese   

In pratica: nella fascia più frequente, quella fra 10 e 40 km/h, stai giocando 121 euro di sconto contro un rischio di circa 243 euro dal giudice di pace o di almeno 346 euro dal prefetto. Se il tuo unico argomento è "ho letto che gli autovelox non sono omologati", il conto è sfavorevole. Se invece è in gioco anche la patente, come nelle due fasce più alte, il calcolo cambia: lì il valore non è solo l'importo.

Due vincoli di tempo da conoscere prima di muoverti. Il ricorso al prefetto si presenta entro 60 giorni ed è gratuito; se non viene deciso e notificato nei termini di legge (180 giorni, che diventano 210 se lo invii direttamente alla prefettura) si intende accolto. Il ricorso al giudice di pace si presenta entro 30 giorni. Le due strade si escludono a vicenda e il pagamento chiude la partita: chi paga rinuncia a contestare.

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Pago, chiedo documenti o faccio ricorso?

Dopo aver completato i controlli relativi al tuo caso, solo tu puoi decidere cosa fare, ma possiamo darti un aiuto nella scelta della strada da intraprendere. Attenzione: non è una stima la probabilità di vittoria, serve a capire se hai già una base documentabile o se manca ancora un passaggio.

Paga

I controlli non hanno fatto emergere anomalie: la rilevazione è successiva al 12 luglio 2026, il decreto richiamato è nell'Allegato B, l'apparecchio risulta nell'elenco del MIT, il verbale indica una taratura valida a quella data e segnaletica e limite sono coerenti con il tipo di strada. Se sei nei cinque giorni, lo sconto del 30% è la scelta economicamente più sensata.

Chiedi i documenti

Mancano le informazioni per decidere: il verbale non permette di identificare l'apparecchio, non riporta gli estremi del decreto o il riferimento alla taratura, oppure i dati non coincidono con la scheda dell'elenco nazionale. Presenta un'istanza di accesso agli atti all'ente che ha emesso il verbale, chiedendo il provvedimento di approvazione o omologazione, il certificato di taratura con la matricola, i verbali delle verifiche di funzionalità e, se serve, gli atti su segnaletica e autorizzazione del tratto. L'ente ha 30 giorni per rispondere, ma i termini per il ricorso non si sospendono: se vuoi tenere aperta la strada del giudice di pace devi depositare il ricorso entro 30 giorni, mentre il ricorso al prefetto ti lascia 60 giorni di tempo.

Valuta il ricorso

Esiste un elemento documentabile: il dispositivo non compare nell'elenco nazionale per una rilevazione successiva al 30 novembre 2025; il decreto richiamato non è nell'Allegato B e non risulta un successivo decreto di omologazione; il certificato di taratura è scaduto o riferito a un'altra matricola; le distanze della segnaletica o il limite non rispettano le regole del 2024; oppure la rilevazione è anteriore al 12 luglio 2026 e l'amministrazione non è in grado di produrre la documentazione tecnica. Nessuno di questi elementi garantisce l'annullamento, ma sono motivi che si possono scrivere, provare e discutere in un ricorso.

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Domande frequenti

Se l’autovelox non è nel censimento, la multa è automaticamente nulla?

No: l’assenza dal censimento è un’anomalia importante perché la comunicazione al MIT è prevista come condizione necessaria per il legittimo utilizzo, ma il passaggio corretto è documentare l’assenza, verificare l’identità del dispositivo e utilizzare il dato nel ricorso, non trattare l’elenco come una sentenza automatica.

Un autovelox “approvato” dopo luglio 2026 è sempre irregolare?

No. Se il dispositivo corrisponde a un prototipo approvato con uno dei decreti elencati nell’Allegato B del D.M. 125/2026, si intende omologato ai fini del nuovo decreto.

Posso fare prima accesso agli atti e poi decidere?

Sì, se hai un interesse diretto, concreto e attuale puoi chiedere l’accesso ai documenti amministrativi pertinenti. Devi però tenere sotto controllo anche i termini previsti per l’eventuale ricorso.

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