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Blocco improvviso e ingiustificato del conto corrente – Privato dei mezzi di sussistenza e rischio s

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Conto corrente

Reclamo

L. T.

A: ING

16/07/2026

Spettabile Altroconsumo e Spettabile ING Bank N.V., Vi scrivo per denunciare una situazione gravissima e insostenibile che mi sta causando un profondo stato di ansia e gravi danni economici. Da domenica scorsa, ING ha provveduto al blocco totale, improvviso e senza alcun preavviso del mio conto corrente. Il blocco è scattato in pochissimi minuti, in un giorno festivo, a causa di una segnalazione del tutto infondata e che non ha alcuna pertinenza con la mia operatività. Ad oggi, nonostante i ripetuti contatti giornalieri con il Vostro servizio clienti ordinario e tramite chat, la banca continua a tergiversare fornendo risposte elusive, vaghe e standardizzate come "la pratica è aperta" o che la situazione si risolverà "a breve". Nel frattempo, vengo arbitrariamente privato della disponibilità dei miei risparmi e dei miei unici mezzi di sussistenza. La situazione è ormai critica: sono un dipendente pubblico e NoiPA ha già elaborato l'anteprima di pagamento del mio imminente stipendio con valuta il giorno 23. Se ING non ripristinerà immediatamente la piena operatività del conto, il bonifico rischia di essere respinto o congelato, causandomi un immenso danno patrimoniale e l'impossibilità di far fronte alle mie spese vitali e quotidiane. Ho già provveduto a inviare formale reclamo via PEC all'ufficio di competenza e ho depositato un esposto ufficiale presso il portale della Banca d'Italia. Domani contatterò invece l'arbitrato. Non è tollerabile che un algoritmo impieghi pochi secondi per sequestrare il denaro di un cittadino, mentre la burocrazia interna richieda giorni lasciando il cliente nel totale limbo. La formula "a breve" non ha alcun valore legale né contrattuale di fronte alla privazione di beni di prima necessità. CHIEDO PERTANTO VIA ALTRECCONSUMO: Lo sblocco immediato del mio conto corrente e il ripristino istantaneo della piena operatività, al fine di evitare il respingimento dello stipendio NoiPA in arrivo.In difetto, sarò costretto ad adire le vie legali d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) presso il Tribunale competente per la tutela dei miei diritti e per richiedere in ogni sede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti e subendi a causa di questa condotta omissiva e illegittima. Distinti saluti, Trapasso Laura

Messaggi (1)

ING

A: L. T.

30/07/2026

Milano, 30/07/2026 Spett.le Altroconsumo, riscontriamo la Vostra comunicazione pervenutaci il 16/07/2026 in nome e per conto della Sig.ra Laura Trapasso (di seguito, la “Cliente”), che ci legge per conoscenza, nonché le comunicazioni trasmesse direttamente dalla Cliente in data 13/07/2026 e 14/07/2026, in quanto riferite alla medesima contestazione relativa al blocco dell’operatività del Conto Arancio (“CA”) e del Conto Corrente Arancio (“CCA”). Nel merito, precisiamo che, in data 10/07/2026, la Cliente ha compilato l’apposito modulo di disconoscimento con riferimento a un bonifico in uscita disposto dal CCA il 09/07/2026. A seguito di tale segnalazione, la Banca, in applicazione delle misure di sicurezza e cautela previste a tutela della clientela, ha disposto il temporaneo blocco dell’operatività del CA e del CCA, dandone comunicazione alla Cliente in data 10/07/2026. La Carta di Debito è, invece, rimasta regolarmente attiva. All’esito delle verifiche effettuate, non essendo emersi ulteriori elementi di rischio, il blocco dell’operatività del CCA è stato rimosso nella medesima giornata del 10/07/2026. L’accredito dello stipendio sul CCA è avvenuto regolarmente, senza pregiudizio per la Cliente. Quanto al CA, il relativo blocco è stato rimosso in data 17/07/2026, con contestuale invio di apposita comunicazione alla Cliente. Pur riconoscendo che lo sblocco avrebbe potuto essere eseguito con maggiore tempestività, la misura adottata aveva natura esclusivamente cautelare e temporanea ed era stata adottata in relazione alla segnalazione di disconoscimento presentata dalla Cliente. Spiacenti per il disagio manifestato, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. Ufficio Reclami ING BANK N.V. - Milan Branch Viale Fulvio Testi, 250 – 20126 Milano E: ufficio.reclami@ing.com PEC: ufficioreclami@pec.ing.it www.ing.it Si ricorda che qualora il riscontro fornito dall’Ufficio Reclami di ING BANK N.V. – Milan Branch non fosse soddisfacente, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà esperire il procedimento di mediazione rivolgendosi ai soggetti abilitati e riconosciuti dall'ordinamento, tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia (d.lgs. n. 28/2010), quali, ad esempio, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni potrà consultare il sito www.conciliatorebancario.it. In alternativa, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante ricorso (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) per le controversie insorte tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari oppure (ii) all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (www.acf.consob.it) per le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in materia di servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio; (iii) all’Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org) per le controversie tra i contraenti e le compagnie o l’intermediario assicurativo relativi ai contratti (vita, danni, auto, casa, infortuni) per accertare diritti/obblighi, prestazioni, mancati pagamenti, e violazioni delle regole di comportamento e trasparenza. Per i reclami relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato, potrà rivolgersi direttamente al nostro DPO (Data Protection Officer) per iscritto all’indirizzo della Banca o mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella all’indirizzo privacy.it@ing.com. In alternativa potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria oppure al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Venezia, 11, 00187 – Roma, pec: protocollo@pec.gpdp.it , email: protocollo@gpdp.it, tel. (+39) 06.696771). Per i reclami relativi ai servizi assicurativi, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso al fax 06.42133206. La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla SocietàIntermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: :www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS (e relative procedure) sul sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore – Come presentare un reclamo”. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: a) procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; b) procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; c) procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione ----------------------------------------------------------------- ATTENTION: The information in this e-mail is confidential and only meant for the intended recipient. If you are not the intended recipient, don't use or disclose it in any way. Please let the sender know and delete the message immediately. -----------------------------------------------------------------


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