Buongiorno nell'ultima assemblea nel capitolato sono state indicate le sentenze già in assemblea precedente contestate dal sottoscritto, relative ai balconi aggettanti.
in particolare sono indicate le seguenti sentenze al punto 4 del capitolato:
4. Parti comuni e perimetro condominiale dell’intervento
Gli interventi si riferiscono a elementi che, per funzione estetica e decorativa della facciata e per incidenza sul prospetto, rientrano nelle parti comuni condominiali quando uniformi e visibili. A fondamento, si richiamano pronunce della Corte di Cassazione: Cass. civ. n. 15913/2012 (condominialità delle parti dei balconi con funzione estetica), Cass. civ. n. 30071/2017 (elementi decorativi, parti sporgenti e sottobalconi comuni se incidono sull’estetica del prospetto), Cass. civ. n. 14107/2020 (parti che conformano il prospetto e determinano l’aspetto architettonico come parti comuni). Conseguentemente, oltre ai frontalini, sono incluse le fasce di sottobalcone strettamente connesse, nonché le opere su soglie/gocciolatoi e protezioni superiori dei parapetti quando necessarie a ripristinare correttamente decoro, funzionalità e durabilità.
La recente sentenza della cassazione di cui fornisco i dati Civile Ord. Sez. 2 Num. 25192 Anno 2025 - Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: AMATO CRISTINA
Data pubblicazione: 15/09/2025
Dopo circa 4 anni di gestione Condocratica e' si è venuti a conoscenza di gravi problemi finanziari chiedendo di costituire un fondo di 50.00 euro per emergenza senza sapere nemmeno accennare quali sono i creditori. Nel frattempo si continua a spendere per innovazioni tipo tappezzare l'area che divide i due palazzi (300 condomini).Io non ho potuto partecipare all'assemblea in questione e ho inviato una lettera che vi allego e che molto probabilmente non avrà risposta .
Vi anticipo che quasi certamente mi inviteranno presso la loro sede in quanto sanno che ho problemi di deambulazione..
Cordiali saluti
Dott. Giuseppe Vissani