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Contestazione difetti conformità veicolo usato (Garanzia Legale) - Bontempi Moto Store

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Bontempi Moto Store

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Tipologia di problema:

Garanzia

Reclamo

A. S.

A: Bontempi Moto Store

14/08/2026

Buongiorno, ​vi scrivo per chiedere un parere e un aiuto per un problema con una moto usata (Aprilia Tuono 125, targa FB3418) acquistata a febbraio 2026 presso la concessionaria Bontempi Moto Store. ​Poco dopo l'acquisto sono emersi diversi difetti: il kit trasmissione (catena, corona e pignone) è totalmente consumato, le pastiglie dei freni e l'olio sono da cambiare e c'è un problema alla pompa del freno. ​Nei primi messaggi la concessionaria aveva ammesso i problemi offrendosi di inviare i ricambi, ma poi via PEC ha cambiato versione tirando in ballo l'usura e una sentenza per non pagarmi le riparazioni. ​Ci siamo accordati per far ritirare la moto con il loro furgone il 24 agosto per fare una diagnosi in officina. Tuttavia, continuano a non volermi confermare per iscritto che le riparazioni e i pezzi saranno a costo zero, facendomi capire che vorranno chiedermi dei soldi. ​Vorrei capire da voi come muovermi e se potete aiutarmi a far valere la garanzia di legge per non dover pagare nulla di tasca mia. Allego il contratto d'acquisto e tutte le PEC scambiate. ​Un cordiale saluto, Stephan Alessandro

Messaggi (1)

Bontempi Moto Store

A: A. S.

18/08/2026

Gentile Sig. Stephan, facciamo seguito al Suo reclamo trasmesso tramite il portale “Reclama Facile”, con il quale Lei ha richiesto ad Altroconsumo un parere e un intervento in relazione alla vicenda in oggetto. Precisiamo che Altroconsumo ha inoltrato la comunicazione a Bontempi Motors allo scopo di favorire un’interlocuzione diretta tra le parti, senza svolgere — come espressamente indicato nella comunicazione di trasmissione — alcuna valutazione di merito sulla controversia. Rileviamo preliminarmente che la documentazione allegata al reclamo comprende esclusivamente la corrispondenza a partire dal 31/07/2026, essa non rappresenta pertanto l’intera corrispondenza scambiata tra le parti. A partire da metà luglio scorso, Lei ci ha scritto ed ha sempre ricevuto tempestiva ed adeguata replica, a mezzo e-mail ordinaria trasmettendo le Sue comunicazioni al nostro indirizzo pec. Allora Le abbiamo pertanto doverosamente precisato che in caso di invio da posta ordinaria a PEC, oppure da PEC a posta ordinaria, il meccanismo di certificazione proprio del sitema PEC non opera, in particolare, non vengono generate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, che costituiscono l'elemento probatorio della comunicazione certificata. Le abbiamo pertanto indicato che se intendeva utilizzare la PEC, avrebbe dovuto trasmettere le Sue comunicazioni da un indirizzo PEC alla nostra PEC; in alternativa, Le abbiamo suggerito di trasmettere la corrispondenza dal Suo indirizzo di posta ordinaria al nostro indirizzo e-mail ordinario: info@bontempimoto.it, così da garantire una corretta gestione dello scambio. In particolare, in data 13/07/2026, con comunicazione avente riferimento n. 0019126 – FB13418, Bontempi Motors, quale venditrice, aveva riscontrato la Sua richiesta di intervento in garanzia ex lege formulata a mezzo dell'invio di preventivo di una officina esterna da Lei interpellata, dell’importo di ben € 955,00, comprendente la sostituzione della pompa freno, delle pastiglie anteriori, dell’olio freni e del kit di trasmissione. Già con tale comunicazione e poi con le successive, Bontempi Motors non ha mai negato l'applicazione della garanzia ex d. Lgs 206/05 vigente sul veicolo, né rifiutato di prendere in esame i malfunzionamenti segnalati, ma nemmeno ammesso alcuna difettosità del veicolo. Al contrario, Bontempi Motors Le ha chiesto, ai sensi della normativa vigente, che il veicolo fosse messo a disposizione della venditrice per poterlo visionare direttamente, verificare la sussistenza e la natura degli eventuali difetti di conformità e valutare, solo all’esito dell’accertamento, la soluzione tecnica ed economica eventualmente applicabile. La richiesta di ritiro e di esame diretto del motociclo era quindi già stata formulata ben prima del 31/07/2026 e costituisce il presupposto necessario per qualsiasi successiva valutazione. La documentazione precedente a tale data contiene inoltre l’esposizione completa della posizione di Bontempi Motors, dei riferimenti normativi, delle condizioni contrattuali e dei criteri prospettati per l’eventuale ripristino. Bontempi Motors non ha nemmeno mai subordinato il ritiro del veicolo alla preventiva accettazione di un intervento a pagamento, né ha mai sostenuto che l’intero intervento sarebbe necessariamente rimasto a carico dell’acquirente. È stato sempre chiarito, invece, che il ritiro è finalizzato esclusivamente a un accertamento tecnico preliminare, necessario per verificare se i malfunzionamenti indicati integrino effettivamente difetti di conformità. Tale impostazione è coerente con l’art. 135-ter, comma 2, del D.Lgs. 206/2005, secondo cui, qualora si debba rimediare a un difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, il consumatore deve mettere il bene a disposizione del venditore. Le tassative condizioni da Lei poste, in particolare, la pretesa di ottenere preventiva conferma dell’integrale gratuità di qualsiasi intervento, subordinando a ciò l'autorizzazione alla riconsegna del veicolo per l’accertamento tecnico — non potevano però essere ragionevolmente accettate, poiché anticipavano valutazioni che potevano essere compiute soltanto dopo l’esame diretto del veicolo. La conseguente posizione di Bontempi Motors sulla distinzione tra il semplice ripristino della conformità del bene usato a mezzo di ricambi usati di pari qualità di quelli presenti sul Suo veicolo ed un eventuale intervento migliorativo mediante ricambi nuovi, come quello prefigurato dall'officina da Lei interpellata, è stata ampiamente illustrata e puntualmente articolata e chiarita nelle comunicazioni intercorse. Essa non costituisce una posizione arbitraria della venditrice, ma, come precisamente segnalatoLe, si fonda sulla normativa richiamata, sull’art. 8 delle condizioni contrattuali sottoscritte, sui principi di proporzionalità e di divieto di arricchimento senza causa previsto dalle norme civilistiche, nonché su orientamenti e documenti provenienti da associazioni di tutela dei consumatori. Sono state richiamate, in particolare, le indicazioni di Adiconsum e Federconsumatori, oltre a documenti elaborati nell’ambito della tutela dei consumatori, dai quali emerge che, nel caso di veicoli usati, devono essere considerati l’età, il chilometraggio, l’utilizzo pregresso, l’usura e l’eventuale maggior valore derivante dall’installazione di componenti nuovi. In merito, in replica a quanto Lei ci scrisse il 17 luglio, il 20 luglio Le scrivemmo quanto segue: La liceità di una compartecipazione dell'acquirente consumatore in caso di ripristino migliorativo è stata confermata dalle associazioni dei consumatori sin dai primi anni di recepimento in Italia della direttiva comunitaria 1999/44/CE, poi confluita nel 2005 nel D.Lgs. 206/2005. In tal senso si è espressa, già nel maggio 2004, l'Associazione Consumatori ADICONSUM, con specifico riferimento alla garanzia sulle autovetture usate, nelle proprie Note per la concreta attuazione del D.L. 24 del 2/2/2002 tale impostazione è stata ribadita in numerosi contributi successivi ed è condivisa, da tempo, anche dalle altre principali associazioni di tutela dei consumatori, tra cui Codacons e Federconsumatori, come risulta ad esempio dall'opuscolo Auto nuove ed usate. Quali garanzie, edito da Adiconsum Sardegna in collaborazione con Codacons e Federconsumatori (supplemento al periodico Test Noi consumatori, 26/27 aprile 2007). Segnaliamo, in proposito, anche il documento Adiconsum disponibile all'indirizzo caretrade.com/DOC/GARANZIA ACQUISTO AUTO USATA_adiconsum.pdf, così come il documento del Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU) intitolato La garanzia per le auto usate: facciamo chiarezza (rif. s:www.centroconsumatori.tn.it/151d1411.) che recita quanto segue: , il quale testualmente afferma che non ogni difetto è automaticamente coperto dalla garanzia legale, dovendosi tenere conto dell'usura del bene in relazione al pregresso utilizzo, e che, laddove un componente venga sostituito con un pezzo nuovo, il maggior valore corrispondente dovrà essere corrisposto dall'acquirente, in proporzione alla vetustà del mezzo. La provenie nza di tali affermazioni da soggetti istituzionalmente dedicati alla sola tutela del consumatore conferisce a queste conclusioni un peso particolarmente significativo, escludendo qualsiasi lettura della compartecipazione come pratica orientata a discapito dell'acquirente. Inoltre, a commento della Sua seguente frase del 17 luglio: Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine senza spese è assoluto: l'acquirente non deve sopportare alcun esborso (né per ricambi, né per manodopera, né per spedizioni) Le è stata ribadita la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 922/2019 del 13/11/2019, già indicata nella nostra comunicazione del 13/7, quale precedente giudiziale a conferma della liceità della ripartizione dei costi quando l’intervento eseguito con ricambi nuovi determini un miglioramento qualitativo del veicolo rispetto allo stato contrattualmente previsto al momento della vendita. Più precisamente Le abbiamo replicato che la costante giurisprudenza da Lei richiamata riguarda il semplice ripristino della conformità, situazione diversa dal caso di ripristino migliorativo, il cui fondamento giuridico è stato invece specificamente riconosciuto in sede giudiziale ad esempio dalla già citatale sentenza del Tribunale di Pesaro n. 922/19 del 13 novembre 2019, relativa proprio a una controversia sulla garanzia legale di un veicolo usato riparato mediante montaggio di componenti nuovi. Il Giudice, richiamando i principi del divieto di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. e i criteri di proporzionalità ed equità, ha riconosciuto la legittimità della ripartizione del costo di ripristino tra venditore e acquirente consumatore, nella misura in cui l'intervento con componenti nuovi abbia introdotto un miglioramento qualitativo rispetto alle condizioni contrattualmente previste al momento della vendita, confermando che l'obbligo di ripristino senza spese non si estende alla copertura integrale del miglioramento apportato al bene usato, la cui quota di valore aggiunto resta correttamente a carico dell'acquirente. In linea con tali principi, il contratto di acquisto stipulato tra le parti prevede all'art. 8 un contributo economico dell'acquirente proprio nel caso di ripristino migliorativo. Ciò esposto, come costantemente ribadito, resta fermo che nessun intervento di riparazione o sostituzione sarà eseguito senza preventiva comunicazione dell’esito dell’accertamento e senza il Suo preventivo assenso. Le è stato inoltre precisato che, con riguardo alla pompa freno, componente economicamente più rilevante fra quelli indicati, qualora fosse accertata la presenza di un difetto di conformità, potrebbe risultare tecnicamente possibile procedere a una semplice revisione, senza installazione di un componente nuovo e, quindi, senza alcun eventuale profilo di ripristino migliorativo. Bontempi Motors, anche in adesione all’invito di Altroconsumo a favorire una definizione diretta tra le parti, conferma di nuovo la propria disponibilità a gestire la pratica con correttezza e spirito collaborativo. Si attende pertanto di concordare, nella settimana precedente il 24/08/2026, la data e l’orario del ritiro del veicolo, compatibili con la disponibilità di entrambe le parti, affinché possa essere eseguito l’accertamento diagnostico preliminare. Cordiali saluti. BONTEMPI MOTORS S.A.S.

Richiesta di assistenza 01 settembre 2026

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