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Diritti del passeggero

In lavorazione Pubblico

Tipologia di problema:

Voli - Ritardo

Reclamo

S. B.

A: Wizzair

08/08/2026

Oggetto: Richiesta di assistenza per negata compensazione pecuniaria (Reg. CE 261/2004) e risarcimento del danno supplementare (Art. 12) – Volo Wizz Air VLC-MXP del 01/08/2026 (PNR: PQWYQA) Spettabile Altroconsumo, con la presente richiediamo il vostro supporto legale per contestare il rifiuto di risarcimento da parte della compagnia aerea Wizz Air e per richiedere la tutela dei nostri diritti in merito al volo del 1° agosto 2026. Di seguito si riportano i dettagli del disservizio: Passeggeri: F.R. e S.B. Compagnia aerea: Wizz Air Codice di prenotazione (PNR): PQWYQA Tratta: Valencia (VLC) - Milano Malpensa (MXP) Data del volo: 01/08/2026 Orario di arrivo previsto: 20:00 Orario di arrivo effettivo: Dopo le 23:00 (Ritardo all'arrivo superiore a 3 ore) Descrizione dei fatti e contestazione del diniego: Il volo in oggetto ha registrato un ritardo all'arrivo di oltre tre ore rispetto all'orario ufficiale. In data odierna, entrambi i passeggeri hanno provveduto a inoltrare autonomamente la richiesta di indennizzo tramite i canali ufficiali del vettore. Per entrambe le richieste, il sistema informatico di Wizz Air ha generato immediatamente a video una schermata di rifiuto automatica, liquidando la pratica con una formula generica che imputa il disservizio a "circostanze eccezionali", senza fornire alcuna specifica né prova documentale. Riteniamo che tale modalità di risposta istantanea sia una pratica scorretta e pretestuosa, volta unicamente a scoraggiare i passeggeri ed eludere gli obblighi previsti dall'Articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, l'onere della prova riguardo alla sussistenza di reali circostanze straordinarie spetta interamente al vettore. Essendo la tratta aerea inferiore ai 1.500 km, ciascun passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250,00 euro, per un totale di 500,00 euro. Richiesta di risarcimento per danno supplementare (Art. 12 Reg. CE 261/2004):Si evidenzia inoltre che il ritardo accumulato ha causato un gravissimo disservizio logistico che ha leso pesantemente la sfera personale dei passeggeri. A causa dell'orario di sbarco notturno, i passeggeri hanno perso le coincidenze stradali e ferroviarie ordinarie inizialmente pianificate. Il treno disponibile a quell'ora tarda non effettuava più la fermata prevista alla stazione di Castellanza, costringendoli a scendere presso la stazione di Busto Arsizio (come da titoli di viaggio allegati). Data la totale assenza di mezzi di trasporto pubblici, navette o taxi a quell'ora della notte, i passeggeri sono stati costretti a rientrare a casa a piedi, percorrendo la tratta nel cuore della notte per diversi chilometri e trascinando un pesante bagaglio da 20 kg. Per questo motivo, oltre alla compensazione standard, si richiede formalmente l'applicazione dell'Articolo 12 del Regolamento (CE) n. 261/2004 per il risarcimento del danno supplementare, quantificabile nella sofferenza fisica e nel pesante disagio logistico patito a causa della negligenza del vettore. Restiamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e vi ringraziamo anticipatamente per l'assistenza che vorrete prestarci per far valere i nostri diritti contro questo comportamento scorretto del vettore. Cordiali saluti, S.B. e F.R.


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