A circa 8 mesi dalla consegna (agosto 2026), il tessuto del divano ha presentato un evidente cedimento della trama, con sfilacciamenti e fili tirati diffusi su sedute e fianco, oltre a un visibile logorio del materiale in una zona che è stata costantemente protetta da copridivano fin dalla consegna, priva di fili tirati ma con tessuto assottigliato e usurato.
In casa sono presenti gatti, ma con unghie regolarmente tagliate per motivi di benessere degli animali stessi; il danno non presenta lacerazioni verticali o tagli tipici da comportamento di sfogo animale, ma è coerente con un normale utilizzo quotidiano.
Cronologia dei contatti con l'azienda:
17/08/2026 – Prima segnalazione tramite portale assistenza (rif. 2026/AS/59156): richiesta fornitura set di fodere sostitutive in garanzia legale.
18/08/2026 – Risposta negativa: danno definito "riconducibile a cause esterne", non a difetto del tessuto.
18/08/2026 – Seconda segnalazione (rif. 2026/AS/59254) con argomentazioni più dettagliate (art. 135 Cod. Consumo, pubblicità ingannevole, foto zona protetta da copridivano).
19/08/2026 – Ulteriore risposta negativa: viene citata una presunta indicazione del libretto d'uso che sconsiglierebbe l'uso di copridivani – indicazione che, verificata personalmente sul libretto in mio possesso, non risulta presente nel documento.
19/08/2026 – Invio Diffida ad Adempiere via PEC alla sede legale, con termine di 15 giorni, contestando punto per punto le motivazioni aziendali e richiamando l'art. 135 Cod. Consumo (presunzione di conformità difettosa entro 12 mesi, con onere della prova contraria a carico del venditore).
Termine scaduto senza risposta al 03/09/2026.
08/09/2026 – Invio PEC di sollecito con termine di 7 giorni.
Risposta ricevuta: l'azienda ribadisce il rifiuto, affermando questa volta che il danno sarebbe dovuto a "sfregamento accidentale durante l'uso quotidiano" e "normale usura" – motivazione diversa e in contraddizione con quanto affermato nelle risposte precedenti, dove la causa indicata era il contatto con animali domestici.
Punti di diritto contestati:
Mancata prova contraria (art. 135 Cod. Consumo): il difetto si è manifestato entro 12 mesi dalla consegna, quindi si presume esistente già alla consegna, salvo prova contraria a carico del venditore. L'azienda non ha mai fornito una perizia tecnica né un accertamento oggettivo riferito allo specifico bene, limitandosi a valutazioni fotografiche soggettive e motivazioni contraddittorie tra una risposta e l'altra.
Dichiarazione pubblicitaria (conformità del bene): il modello NIBBIO è promosso sul sito ufficiale Poltronesofà come divano dal "comfort ideale per tutta la famiglia, anche per il tuo amico a quattro zampe" – dichiarazione pubblica che concorre a definire le caratteristiche di conformità promesse.
Citazione documentale inesistente: l'azienda ha attribuito al libretto di uso e manutenzione un'indicazione (divieto/sconsiglio di uso di copridivani) che, verificata, non è presente nel documento.
Motivazioni contraddittorie: le cause del danno indicate dall'azienda sono cambiate nel tempo (prima "animali domestici", poi "sfregamento accidentale/usura normale"), segno dell'assenza di un reale accertamento tecnico specifico sul prodotto.
Richiesta:
Fornitura gratuita di un set di fodere sostitutive per il divano NIBBIO, in adempimento della Garanzia Legale di Conformità (art. 128-135 D.Lgs. 206/2005), oppure assistenza nella valutazione delle successive iniziative a tutela dei miei diritti (conciliazione ADR presso Camera di Commercio, azione presso Giudice di Pace).