Spettabile Ryanair DAC,
Formulo la presente in relazione alla Vostra comunicazione della data 29.07.2026 , con la quale avete rigettato la richiesta di compensazione pecuniaria n. 79130373 relativa al volo FR1204 operato in data 27 luglio 2026 sulla tratta Siviglia (SVQ) – Milano Malpensa (MXP) (Codice Prenotazione: F2IJYZ).
Prendo atto che il rigetto è stato motivato invocando ipotetiche "restrizioni del controllo del traffico aereo (ATC) sul volo precedente" qualificandole come circostanze straordinarie ex art. 5, par. 3, del Reg. CE 261/2004.
Si contesta fermamente la legittimità di tale rifiuto per i seguenti motivi in diritto e in fatto:
-Assenza di Prova e Causalità Diretta:
La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. causa C-549/07 Wallentin-Hermann e causa C-315/15 Pesková) stabilisce che l'onere di provare l'esistenza di circostanze straordinarie grava interamente sul vettore aereo. Una motivazione generica ed unibox priva di documentazione probatoria (es. report Eurocontrol, messaggi SAM/SRM o registro di volo) non soddisfa i requisiti normativi.
-Inopponibilità del Ritardo di Rotazione (Reactionary Delay):Invocare problematiche ATC verificatesi su tratte o voli precedenti non esonera la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria, a meno che non venga fornita la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo del volo in oggetto (es. impiego di aeromobile di riserva, riorganizzazione delle tratte o gestione congrua dei tempi di rotazione - CGUE C-74/19).
Inadempimento agli Obblighi di Legge: L'arrivo a destinazione con oltre 3 ore di ritardo attribuisce al passeggero il diritto indisponibile alla compensazione pecuniaria di € 400,00 ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 261/2004 per la tratta compresa tra 1.500 km e 3.500 km.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI RICHIEDE: L'immediato accredito dell'importo di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 per il volo FR1204 del 27/07/2026. In mancanza di riscontro positivo o di idonea prova documentale entro e non oltre 14 giorni dalla presente, mi vedrò costretto ad adire l'Autorità di Bacino / ENAC, ad avviare la procedura di risoluzione alternativa delle controversie o a tutelare i miei diritti nelle opportune sedi giudiziarie, con addebito delle relative spese legali e di procedura. Di seguito il riepilogo della giornata.
In data 27.07.2026 mi sono presentato all’aeroporto
di SIVIGLIA in possesso di regolare biglietto per il volo con prenotazione F2IJYZ diretto a MILANO MALPENSA con la Vostra compagnia.
In aeroporto ho appreso dal tabellone delle partenze che tale volo stava accumulando ritardo; il personale non è stato in grado di fornire informazioni esaustive né completa assistenza durante il periodo di attesa ( per esempio bevande e cibo gratuito). L'orario di partenza era alle ore 18.55. con arrivo alle 21.25. Alle ore 20.30 circa è iniziato l'imbarco sul velivolo, attendendo all'interno dello stesso sino alla partenza, ricevendo dal personale di bordo comunicazioni molto vaghe sino alla fine. Infine, l'aereo è partito soltanto alle ore 22.30 circa, giungendo a destinazione alle ore 00.40 con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all'orario previsto.
Allego alla presente la vostra risposta al mio reclamo inviato dal vostro portale ufficiale