Spett.le Altroconsumo,
Sig. Guidotti,
con riferimento al reclamo in oggetto, si prende atto di quanto rappresentato.
La pratica è già stata regolarmente istruita a seguito della segnalazione trasmessa dal riparatore in data 14.04.2026 e dell’acquisizione del relativo preventivo. All’esito della valutazione tecnica e documentale è stato inviato formale riscontro scritto in data 16.04.2026, con il quale sono state illustrate le ragioni per cui l’intervento richiesto non può essere posto a carico del Venditore nell’ambito della garanzia legale di conformità.
Si ricorda, in particolare, che il veicolo oggetto di compravendita è una Peugeot 3008 1.6 HDi immatricolata nel 2010, consegnata con chilometraggio già superiore a 217.000 km. La problematica segnalata riguarda la sostituzione degli iniettori e della guarnizione coperchio punterie, componenti rispetto ai quali, tenuto conto dell’età del mezzo, del chilometraggio complessivo e dell’utilizzo successivo alla consegna, non sono emersi elementi idonei a dimostrare la presenza di un difetto di conformità già esistente al momento della consegna.
La garanzia legale di conformità, infatti, non trasforma il veicolo usato in un bene nuovo, né comporta l’automatico riconoscimento di qualsiasi guasto o intervento manutentivo che si renda necessario nel corso dell’utilizzo. Per i beni usati la valutazione deve necessariamente tenere conto del tempo di pregresso utilizzo, dell’anzianità, del chilometraggio e della natura dei componenti interessati.
Nel caso specifico, la sostituzione degli iniettori si colloca nell’ambito di componenti soggetti a normale usura, deterioramento e manutenzione, tanto più su un veicolo diesel di circa sedici anni e oltre 220.000 km. A ciò si aggiunge che la documentazione contrattuale sottoscritta al momento della consegna prevedeva espressamente la “Manutenzione alla consegna” a carico dell’acquirente, con specifico riferimento anche ai controlli, verifiche ed eventuali ripristini dell’impianto di alimentazione e degli iniettori sui veicoli con percorrenza superiore a 100.000 km.
Per tali ragioni, in assenza di elementi tecnici nuovi rispetto a quelli già esaminati, si conferma integralmente l’Esito già comunicato in data 16.04.2026 e, pertanto, l’impossibilità di approvare l’intervento richiesto a carico del Venditore.
Distinti saluti.
Luca Denti
Il giorno ven 1 mag 2026 alle ore 18:45
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