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MULTA PER PARCHEGGIO SUPEMERCATO

Chiuso Pubblico

Tipologia di problema:

Altro

Reclamo

F. D.

A: Altro

30/09/2025

"Formulo la presente per contestare fermamente la legittimità della vostra pretesa creditoria contenuta nel sollecito di pagamento del 30/09/2025 relativo ad un supposto parcheggio da voi dichiarato effettuato in data 30/07/2025 in Via Cassia, 764 00189 Roma. Rilevo, infatti, che le modalità di rilevazione della targa di riconoscimento del veicolo non rispondono ad alcun requisito minimo di legittimità previsto dal nostro ordinamento giuridico e pertanto le immagini eventualmente rilevate da un sistema non omologato né revisionato, come pure le date e gli orari delle rilevazioni, risultando privi dei requisiti minimi di attendibilità, non possono essere utilizzate a scopi sanzionatori o applicativi di qualsivoglia penale contrattuale. Faccio presente al riguardo che i sistemi di rilevazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli devono essere qualificati quali strumenti di misura e, come tali, soggetti all’osservanza dei canoni della Metrologia legale in quanto impiegati per scopi legali. Rappresento poi che con l’emanazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come direttiva MID (Measuring Instruments Directive) -, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84, è stato introdotto nel vigente ordinamento, il principio dei “controlli metrologici legali”, ovvero controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato (art.4, comma c) della direttiva MID. La notevole novazione introdotta dalla direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, bensì sulla sua specifica destinazione d’uso, ed essendo fuor di dubbio che i sistemi di rilevazione aventi lo scopo di effettuare verifiche sulle targhe sono strumenti e/o sistemi di misura finalizzati agli “scopi legali” declinati nella direttiva MID, in quanto destinati a controlli per motivi di transazioni commerciali, sono soggetti all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale applicabili. Ebbene, per poter essere utilizzati ai fini anzidetti, tali categorie di strumenti dovranno essere approvati e legalizzati secondo i vigenti canoni metrologici legali della normativa interna nazionale. Al riguardo, lo stesso MIMIT, all’indirizzo Web: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-digaranzia-della-qualita-82896365, fornisce una dettagliata e precisa procedura, ivi compreso il facsimile di domanda di ammissione alla verificazione metrica ed alla legalizzazione, da presentarsi ai sensi degli artt. 6 e 7 del R.D. 226/1902. Rammento, inoltre, che la ormai costante giurisprudenza in tema di rilevazioni di transiti e targhe a mezzo di sistemi elettronici (da ultima Cassazione n. 10505/24) utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, ha sancito la necessità della sottoposizione di qualsivoglia dei suddetti sistemi elettronici di rilevazione al procedimento Ministeriale di omologazione, ciò a pena di illegittimità della rilevazione. E’ quindi facile dedurre che se risulta illegittima la rilevazione di dati ad opera di un sistema elettronico privo della necessaria omologazione utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, dovrà a maggior ragione ritenersi parimenti illegittimo un sistema analogo utilizzato da un privato. In conclusione, il sistema da voi utilizzato per l’accertamento della eventuale sosta risulta privo dei requisiti di legalità atti a consentirne l’utilizzo per lo scopo cui è stato da voi destinato e pertanto le rilevazioni da esso effettuate si palesano affette in radice da nullità assoluta, risultando illegittima e infondata, anche sotto il profilo probatorio, l’attività accertativa strumentale svolta a fini contrattuali. Segnalo, inoltre, che: a) l’informativa contrattuale e l’informativa privacy affissi in loco sono incompleti, fuorvianti ed ingannatori; b) il contratto di parcheggio non è affisso in loco né è reperibile sul vs. sito web, con ogni conseguenza in ordine alla nullità della clausola che prevede una tariffa oraria (o “penale” che la si voglia appellare) in quanto palesemente vessatoria giacchè contenente la previsione di una tariffa/penale fuori mercato; c) le modalità di conclusione del contratto di parcheggio non rispettano i dettami degli artt. 1336 e 1341 del codice civile in quanto non viene rilasciato alcun biglietto all’ingresso dell’area, la sbarra perennemente alzata e l’inesistenza di altro sistema di blocco non fanno percepire all’utente l’accesso ad un’area vincolata e regolamentata, il rilevamento automatico della sosta avviene da remoto attraverso la registrazione delle immagini delle auto che accedono all’area. Nessun comportamento esplicito viene richiesto all’utente per la conclusione del contratto se non quello di parcheggiare nell’area; d) le informazioni sull’onerosità del servizio di parcheggio sono totalmente ingannatorie atteso che viene dato estremamente maggior risalto alla informazione circa la gratuità del parcheggio per la prima ora rispetto alla onerosissima tariffa applicata dal 60° minuto di parcheggio in poi; e) l’inciso “per la durata massima stabilita” risulta generico e, come tale, non pienamente intelleggibile dal malcapitato utente (che peraltro accede liberamente all’area); f) quand’anche (ragionando per assurdo) le immagini della targa rilevate dal sistema potessero essere ritenute legittime, non potrebbero comunque costituire una valida prova della permanenza continuata del veicolo oltre la durata massima stabilita nell’area da voi indicata, ciò in ragione del fatto che il veicolo ben avrebbe potuto uscire dall’area entro il 60° minuto per poi rientrarvi per una seconda sessione di parcheggio conclusasi entro la durata massima stabilita; g) gli orari di ingresso ed uscita dal parcheggio, essendo stati rilevati da un sistema elettronico privo di qualsivoglia attendibilità metrologica e gestito in completa autonomia da una delle due parti contrattuali, non avendo alcuna affidabilità sono totalmente privi di valore probatorio. In ragione di quanto precede, vi diffido dall’avanzare nei miei confronti ulteriori irricevibili richieste di pagamento segnalandovi che in caso contrario mi vedrò costretto/a a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi giudiziari sia civili che penali, queste ultime per la persecuzione del reato previsto e punito dall’art. 640 del Codice Penale." Roma, 30/09/2025 Di Nunzio Felice

Messaggi (1)

Richiesta di assistenza 30 ottobre 2025

Altro

A: F. D.

30/06/2026

Gentile Sig. Felice D., La ringraziamo per averci contattato. Ci permetta di rispondere attraverso la presente ai punti da Lei elencati nella Sua missiva. Noi operiamo con i ns. Partner attraverso un contratto di diritto civile fra privati regolato dai cc. 1321 e seguenti. Tale contratto ha ad oggetto la gestione dell'area di parcheggio, privata ad uso privato. La sosta nel parcheggio in questione è gratuita, tuttavia si applicano delle limitazioni al tempo massimo consentito ad ogni visitatore. Abbiamo ricevuto mandato dal proprietario del parcheggio di garantire l'osservanza della durata massima di parcheggio nell'interesse sia del proprietario stesso che dei suoi clienti, affinché gli avventori del (supermercato) possano sempre trovare un parcheggio libero a loro disposizione. Entrando nell'area di parcheggio, il conducente accetta di essere vincolato ai termini e alle condizioni contrattuali per l'uso del parcheggio stesso predisposte da Parkdepot Srl, in qualità di societá incaricata al monitoraggio del parcheggio. Quanto al contratto di parcheggio vero e proprio che si conclude fra Parkdepot e l'utente - anch'esso regolato dalle norme civili - questo si conclude per comportamento concludente mediante occupazione dello stallo alle condizioni specificate che gli sono rese conoscibili mediante apposita cartellonistica. Tale cartellonistica contiene tutte le condizioni contrattuali, fra cui, e soprattutto, l'applicabilità di una penale contrattuale ivi quantificata nel suo ammontare nel caso di violazione dei limiti temporali della sosta consentita. I cartelli sono esposti in modo chiaro, facili da leggere, e il contenuto è chiaramente comprensibile. Oltre all'avviso all'entrata, troverà anche altri cartelli nell'area di parcheggio che indicano il tempo massimo di sosta, la penale contrattuale per il superamento di questo tempo e l'informativa sui Termini e le Condizioni che devono essere rispettate. Qualora lo desiderasse, saremmo lieti di inviarle le immagini raffiguranti la collocazione dei nostri cartelli all'interno della superficie del parcheggio. I parcheggi da noi monitorati sono dotati di un sistema di telecamere che registra il numero di targa di chi entra ed esce dal parcheggio. In questo modo siamo in grado di determinare con precisione il tempo di sosta di ogni veicolo. Pertanto, non sono più necessari né l'esposizione di un disco orario, né l'impiego di controllori. Le nostre telecamere hanno ciascuna un numero di serie individuale, che consente di identificarne la posizione esatta nell'area di parcheggio. Ai fini della tutela della privacy, le parti pubbliche vengono automaticamente annerite. La sezione comprendente i numeri di targa rimane chiara e ben visibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione (notte, eventi atmosferici). La sagoma della vettura viene moderatamente offuscata in modo da permetterne il riconoscimento del modello. Tutto il resto viene fortemente offuscato in modo da impedire il riconoscimento di persone e altri oggetti, persone e/o veicoli transitanti. Per quanto concerne l’importo da pagare, questo comprende i costi vivi per ogni pratica. In secondo luogo, la penale contrattuale che applichiamo ai trasgressori è parametrata al danno economico che l’esercizio commerciale potrebbe subire a causa dell’abusiva occupazione del posto auto per una mancata vendita. Secondo l`articolo 1382 Codice Civile, il contratto può prevedere una clausola penale quale predeterminazione convenzionale dell'importo dovuto dalla parte inadempiente, sia in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale, sia in caso di ritardo nell'esecuzione della stessa. Tale importo, denominato penale, è dovuto indipendentemente dalla dimostrazione del danno effettivamente subito dalla parte non inadempiente. Conseguentemente, la parte che subisce l’inadempimento o il ritardo può esigere la somma concordata a titolo di penale anche qualora non sia in grado di dimostrare l’esistenza di un danno concreto. Per quanto riguarda i nostri strumenti di misurazione, questi non rientrano nella direttiva MID che si limita infatti alle seguenti categorie di misuratori ( Direttiva 2014/32/UE,art. 2 comma 1- recepita in Italia tramite ilDECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 come revisione delDECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 22): i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010). I nostri strumenti hanno ottenuto la certificazione tramite l'ente tedesco DEKRA (considerata la Sua attenzione in merito, riteniamo che ne apprezzi l'assoluta professionalità). Come può vedere dal seguente link, DEKRA è accreditato anche in Italia presso ACCREDIA s:services.accredia.itpsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733area=310PPSEARCH_ORG_SEARCH_MASK_ORG=0948 Il nostro sistema di gestione dei parcheggi serve al monitoraggio delle condizioni contrattuali e di parcheggio e quindi gli scopi contrattuali (art. 6 comma 1b GDPR), in particolare in relazione ai parcheggiatori che utilizzano i posti auto delle aziende di vendita al dettaglio. Il trattamento dei dati si basa dunque sulla tutela di interessi legittimi. L'interesse perseguito dal nostro cliente comprende, tra l'altro, l'interesse a evitare preventivamente le violazioni del contratto e a conservare le prove per chiarire e punire le violazioni del contratto, la tutela dei diritti di proprietà, la garanzia della proprietà e, in ultima analisi, la messa a disposizione di un numero sufficiente di posti auto per i clienti delle aziende di commercio al dettaglio residenti attraverso misure contro l'appropriazione indebita da parte dei parcheggiatori di lunga durata. Se il tempo di sosta rientra nella durata massima consentita, i dati di testo e immagine criptati della targa del veicolo vengono immediatamente cancellati dal sistema (entro 48 ore). In caso di violazione delle condizioni contrattuali e di parcheggio, tutti i dati personali del proprietario del veicolo rilevanti per il recupero della sanzione contrattuale incamerata saranno richiesti all'autorità competente utilizzando il numero di targa identificato. A tutela dei dati dei consumatori i nostri cartelli informativi riportano ogni informazione neccessaria: il tempo di sosta gratuito consentito e la penale contrattuale eventuale, le informazioni sulla protezione dei dati indicante il nome e il contatto del titolare del trattamento, le finalità dello stesso e la base giuridica, i legittimi interessi perseguiti, la condivisione dei dati personali, il periodo di conservazione e i criteri per la determinazione dello stesso, le informazioni sui diritti degli interessati ed infine il regolamento di parcheggio con le condizioni generali di contratto comprensivo delle regole di utilizzo, la durata massima di sosta e penale contrattuale in caso di violazione e il rilevamento della durata di parcheggio. Come azienda privata, a differenza della pubblica amministrazione, non siamo obbligati a inviare le nostre comunicazioni a mezzo raccomandata. La informiamo che, in via del tutto eccezionale, la Sua pratica è stata annullata. In futuro, purtroppo, non sarà possibile concedere altri annullamenti. Pertanto, Le raccomandiamo di rispettare il tempo massimo di sosta consentito, al fine di evitare l'applicazione di ulteriori penali. Per qualsiasi domanda, non esiti a contattarci Cordialmente Il Team di Parkdepot PARKDEPOT SRL Telefono:+39 011 1962 0373Email:info@park-depot.itWebsite:www.ticket.park-depot.it ParkDepot SRL/GmbH Via Dott. Streiter 32/ Via Dr. Streiter 32 39100 Bozen/Bolzano Codice fiscale: Ust-ID: 03144360215 Geschäftsführung: Jakob Bodenmüller, Bastian Pieper, Yukio Iwamoto


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