Il sottoscritto Antonio Silvestro stipulava con Volkswagen Leasing GmbH un contratto di noleggio a lungo termine avente ad oggetto un veicolo Cupra Leon, con decorrenza 14 giugno 2025, durata di 24 mesi e canone mensile pari ad € 382,20.
In data 8 giugno 2026, il veicolo rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato da un terzo responsabile e veniva affidato alla carrozzeria convenzionata per la riparazione.
Nonostante l’autorizzazione del preventivo a seguito di sollecito del 22 giugno 2026, la riparazione non veniva eseguita e non venivano fornite informazioni sui tempi di riconsegna. Un ulteriore sollecito del 20 luglio 2026 rimaneva privo di riscontro.
Ad oggi il veicolo risulta ancora indisponibile, mentre il sottoscritto continua a corrispondere il canone pur essendo totalmente privato dell’utilizzo del bene e senza conoscere i tempi di definizione della pratica.
Si sottopone all'attenzione seguente clausola contenuta nell'art. 8.13 delle Condizioni Generali di Contratto: "In deroga a quanto previsto dall'art. 1584 del Codice Civile, il Cliente non potrà sospendere i pagamenti né ridurre gli stessi neppure quando, per la riparazione o per qualsiasi altro motivo, il veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni, salvo il caso di responsabilità per dolo o colpa grave del Locatore. Il Locatore non sarà in ogni caso responsabile di eventuali pregiudizi causati dai tempi necessari ad effettuare gli interventi di manutenzione e/o riparazione o di fornitura degli pneumatici."
Tale clausola appare meritevole di verifica ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, poiché pone integralmente a carico del consumatore le conseguenze economiche dell'indisponibilità del veicolo.
Nel caso concreto, infatti, il sottoscritto è stato privato dell'utilizzo dell'autovettura per un periodo superiore a sei settimane, pur continuando a corrispondere integralmente il canone di noleggio, senza poter sospendere i pagamenti e senza ricevere informazioni certe sui tempi di riparazione.
La clausola, inoltre, esclude in via generale la responsabilità del Locatore per i pregiudizi derivanti dai tempi di riparazione, trasferendo sul consumatore il rischio economico del protrarsi dell'indisponibilità del veicolo anche quando quest'ultimo non abbia alcuna possibilità di incidere sull'andamento della pratica.