Descrizione dei fatti:
In data 02/02/2016 ho acquistato un aspirapolvere Vorwerk Folletto mod. VK200, completo di accessori (tra cui Pulilava SP530), come dimostrato dalla proposta d'ordine e dai documenti di trasporto allegati, per un valore complessivo di € 1.452,00 (di cui € 500,00 versati come anticipo e € 952,00 saldati alla consegna tramite corriere).
In data 29/11/2019, ho consegnato l'apparecchio per una riparazione (non si accendeva) presso il centro assistenza "DB Ricambi Service di De Berardinis Fabrizio" ad Avezzano (AQ), versando un diritto di preventivo anticipato di € 15 (Ricevuta N. 98394, allegata).
Successivamente, in data 13/07/2020, ho versato al medesimo negoziante un secondo acconto per la riparazione pari a € 50, di cui possiedo regolare ricevuta firmata (allegata), portando il totale versato a € 65. All'epoca, l'apparecchio era fuori garanzia.
Di recente, avendo la disponibilità economica per saldare la cifra rimanente e ritirare il bene, ho ricontattato il riparatore, il quale mi ha comunicato di aver smaltito/buttato il mio elettrodomestico, trattenendo i € 65 versati. Dal luglio 2020 a oggi il negoziante non mi ha mai inviato alcuna raccomandata A/R o PEC di messa in mora o di intimazione finale al ritiro prima di procedere alla distruzione del bene.
Sulla ricevuta di ingresso è presente una clausola prestampata che prevede lo smaltimento del bene in caso di mancato ritiro entro 90 giorni. Tuttavia, l'accettazione del secondo acconto in data 13/07/2020 (ossia circa 8 mesi dopo la consegna) dimostra nei fatti la deroga a tale termine da parte del negoziante e la prosecuzione del rapporto di deposito.
Quesiti per i legali di Altroconsumo:
La clausola prestampata di smaltimento entro 90 giorni, alla luce del successivo acconto accettato a luglio 2020 e della totale assenza di una formale messa in mora (raccomandata o PEC), può essere considerata inefficace o vessatoria, rendendo lo smaltimento del bene illecito?
Essendo passati 6 anni dall'ultimo contatto sussistito tra le parti (luglio 2020), l'azione di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e distruzione del bene in deposito è prescritta o si applica il termine ordinario decennale (art. 2946 C.C.)?
Ho il diritto di richiedere il risarcimento del valore del bene (decurtato dell'usura del tempo) basato sul valore d'acquisto di € 1.452,00 o, in subordine, la restituzione dei € 65 per un servizio mai completato?